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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.131
Data decisione, Autorità: 12.03.2021, CEF
Titolo: Avviso di pignoramento. Contestazione dell’importo del credito. Domanda di posticipazione del pignoramento
Incarto n. 15.2020.131
Lugano 12 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso inoltrato il 15 ottobre 2020 da
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2018 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 96'358.40 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 sulla scorta delle decisioni 26 marzo 2004 (inc. 11.2003.40) e 28 dicembre 2012 (inc. 11.2007.62 e 11.2006.41) della Prima Camera civile del Tribunale d’appello;
che rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa (v. sentenza della CE 14.2020.26 del 19 agosto 2020), a domanda dell’escutente l’UE ha emesso il 23 ottobre 2020 l’avviso di pignoramento per il 4 gennaio 2021;
che con richiesta del 5 novembre 2020 da valere quale ricorso in caso di reiezione, RI 1 ha chiesto all’UE di annullare l’avviso di pignoramento, di limitare il nuovo avviso alla somma stabilita dalla CEF nella decisione del 19 agosto (fr. 86'358.50 oltre agli interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2018) e di fornire un conteggio dettagliato del nuovo importo, ha comunicato di aver promosso il 15 ottobre 2020 un’azione di accertamento dell’estinzione del debito posto in esecuzione (art. 85a LEF) con richiesta di provvedimenti cautelari volti alla sospensione dell’esecuzione e ha infine postulato il rinvio del pignoramento di almeno una settimana stante l’assenza del suo patrocinatore fino al 10 gennaio 2021;
che nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2020 l’UE ha dettagliato l’importo di fr. 103'655.20 indicato sull’atto impugnato, composto oltre al capitale di fr. 86'358.50 stabilito da questa Camera degli interessi fino all’esecuzione del pignoramento, di fr. 9'619.40, delle spese esecutive di fr. 126.30, delle spese d’incasso di fr. 500.– e delle spese “esterne” di fr. 7'051.–, pari alle spese processuali poste a carico dell’escussa nelle decisioni di rigetto dell’opposizione, ovvero le ripetibili di fr. 5'000.– assegnate all’escutente dalla CEF, gli 8⁄9 della tassa di giustizia di prima sede di fr. 620.– e le ripetibili ridotte di fr. 1'500.– deliberate dal Pretore;
che la ricorrente non ha contestato tale conteggio, anche perché è ineccepibile, per tacere del fatto che la censura era comunque irricevibile, siccome non quantificata né motivata;
che l’UE ha anche rilevato a ragione l’irrilevanza della causa di accertamento dell’estinzione del credito posto in esecuzione in mancanza di una decisione di sospensione, la richiesta supercautelare formulata in merito essendo stata respinta il 19 ottobre 2020;
che l’UE non si è infine opposto al rinvio del pignoramento alla seconda settimana del 2021, il quale è stato effettivamente eseguito il 14 gennaio 2021;
che su questo punto il ricorso si rivela senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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