AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.156
Data decisione, Autorità: 05.03.2021, CEF
Titolo: Opposizione al sequestro. Domicilio di uno studente che frequenta un’università svizzera. Trafugamento di beni. Fatti e mezzi di prova nuovi in sede di reclamo
CO 1
Incarto n. 14.2020.156
Lugano 5 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.1210 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 marzo 2020 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2020 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 20 febbraio 2020 diretta contro CO 1, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della quota di comproprietà B di ¼ della particella n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza dei suoi crediti verso il debitore di fr. 5'000.– oltre agli interessi dell’ 1% dal 30 settembre 2019 (fondato sul contratto di mutuo del 17 settembre 2019) e di fr. 105'029.– oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (per onorari e spese relativi al mandato conferito all’amministratore della successione fu __________ così come da fattura del 14 settembre 2019, dedotti gli acconti). Quale causa di sequestro l’RE 1 ha indicato l’irreperibilità del debitore, probabilmente residente in Giappone, e trattative per la vendita del fondo sequestrato.
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza, sulla scorta delle cause di sequestro degli art. 271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF (trafugamento di beni e domicilio all’estero) e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20 febbraio 2020, eseguito dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il giorno successivo (verbale n. __________), con istanza 5 marzo 2020 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di discussione del 25 giugno 2020 il debitore ha confermato la sua opposizione sulla scorta di un allegato scritto di 8 pagine. A domanda della controparte, il Pretore le ha assegnato un termine per presentare una risposta scritta, poi presentata il 24 luglio 2020, con cui l’RE 1 ha postulato la conferma del sequestro. Con replica spontanea del 31 luglio 2020 il debitore ha ribadito la propria domanda.
C. Statuendo con decisione 17 settembre 2020 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, ponendo a carico dell’RE 1 le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili di fr. 3'000.– a favore dell’opponente.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con osservazioni del 26 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Il 28 ottobre il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata due giorni prima dalla reclamante. Essa ha poi ribadito le proprie conclusioni con replica spontanea del 9 novembre, cui si è opposta la controparte mediante duplica spontanea del 23 novembre. Il 16 dicembre, CO 1 ha chiesto l’ammissione agli atti di documenti da lui qualificati come “echte Nova”. La reclamante ha postulato la reiezione di tale istanza con un memoriale del 23 dicembre 2020, cui il resistente ha replicato il 7 gennaio 2021 concludendone il respingimento.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 21 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
1.2.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giu-dice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la sequestrante non avesse reso verosimile l’esistenza di una causa di sequestro. CO 1 risulta infatti essere stato iscritto alla facoltà di diritto dell’Università di Ginevra per i semestri dell’autunno del 2019 e della primavera del 2020 e di aver rinnovato il 9 gennaio 2020 il contratto di locazione di uno studio a Ginevra fino al 31 luglio 2020. Il primo giudice ha considerato che gli indizi contrari prodotti dalla sequestrante (email 28 febbraio 2020 del padre del debitore, secondo cui il figlio risiede all’estero da sette anni e menzione su un estratto del registro delle esecuzioni dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano del 3 settembre 2018, secondo cui CO 1 è partito per il Giappone il 20 settembre 2015) non inficiano il valore probatorio dei documenti presentati dall’opponente, dai quali si evince ch’egli ha frequentato il liceo di Lugano dal 2015 al 2019. Il Pretore ha infine rilevato che la sequestrante non aveva fornito alcun indizio effettivo di latitanza, trafugamento di beni, fuga o preparazione di tali atti nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Onde l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del sequestro.
Per l’RE 1, il Pretore non può essere seguito laddove ha ritenuto verosimile che l’opponente abbia la dimora abituale a Ginevra, perché la frequenza dei corsi universitari non è obbligatoria e il fatto ch’egli abbia locato solo un monolocale in quella città rafforza la convinzione che si tratti di una sistemazione solo occasionale, da lui utilizzata quando deve recarsi a Ginevra, ad esempio per sostenere gli esami. In tutti i casi, aggiunge la reclamante, il contratto di locazione e il semestre primaverile sono cessati prima dell’emanazione della decisione impugnata, per cui il Pretore non poteva validamente considerare che al momento in cui ha statuito l’opponente risiedesse a Ginevra. Tanto più che suo padre ha confermato che il figlio risiede all’estero da ben sette anni e l’opponente non ha prodotto certificati di domicilio o residenza né alcuna notifica d’arrivo a Ginevra. Del resto – puntualizza la reclamante – lo stesso Pretore ha indicato l’opponente nel rubrum come “d’ignota dimora” e l’Ufficio d’esecuzione lo considera ufficialmente come partito per il Giappone il 20 settembre 2015. L’RE 1 chiede che la Camera abbia a ordinare all’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, al Controllo abitanti di Lugano e alla Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino la produzione rispettivamente della notifica di tassazione di CO 1 più recente o la conferma scritta del suo assoggettamento fiscale all’estero, una conferma della sua partenza per l’estero già nel 2015 e una conferma della sua iscrizione nel catalogo dei votanti all’estero.
4.1 Giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito. Per debitore che non dimori in Svizzera bisogna intendere la mancanza, in Svizzera, di un foro d’esecuzione ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-51 LEF), ove poter promuovere l’esecuzione nei suoi confronti (sentenza della CEF 14.2010.89 del 17 novembre 2011, RtiD 2011 II 778 n. 48c, consid. 4). Incombe al sequestrante rendere verosimile la causa del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF), e segnatamente il luogo all’estero in cui pretende che dimori il convenuto, fornendo indizi oggettivi sufficienti a costituire un “inizio di prova” delle allegazioni di fatto sulle quali basa la sua pretesa (sentenze della CEF 14.2019. 114/115 dell’8 novembre 2019, RtiD 2020 II 966 n. 50 c, consid. 5, e 14.2017. 213 del 15 maggio 2018 consid. 6.3).
4.2 In prima sede, la reclamante ha prodotto solo due documenti, l’email 28 febbraio 2020 del padre dell’opponente, secondo cui il figlio risiede all’estero da sette anni (doc. A) e l’estratto del registro delle esecuzioni dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano del 3 settembre 2018, secondo cui CO 1 è partito per il Giappone il 20 settembre 2015 (doc. B). Nel reclamo essa si fonda anche su un documento nuovo (la procura rilasciatale da CO 1 il 29 agosto 2018, doc. C) e il 5 ottobre 2020 ha chiesto alla Camera di acquisire agli atti la risposta 1° ottobre 2020 dell’Ufficio controllo abitanti di Lugano, secondo cui l’opponente è partito per il Giappone il 19 settembre 2015 (doc. M).
4.2.1 Ora, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, la reclamante avrebbe potuto produrre entrambi i documenti già in prima sede. Era infatti in possesso del doc. C già dal 2018 mentre avrebbe potuto chiedere e ottenere l’informazione contenuta nel doc. M prima dell’emanazione della decisione impugnata. Perlomeno non spiega il motivo per cui ciò non sarebbe stato possibile. I documenti in questione, e le relative allegazioni, sono pertanto inammissibili (sopra consid. 1.2.2).
4.2.2 Contrariamente a quanto sostiene la reclamante nella replica spontanea (ad n. 6 segg.), non è necessario aspettare dal Tribunale federale una conferma della sentenza 5A_626/2018 del 3 aprile 2019 per ritenere ammissibili i fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) soltanto se sono stati addotti non appena noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Fin dalla sua emanazione, infatti, il Tribunale federale ha indicato che la decisione era destinata a pubblicazione ed è effettivamente apparsa nelle DTF 145 III 324 segg. Si tratta pertanto di una sentenza di principio, minuziosamente motivata, che vincola le parti e le autorità giudiziarie (art. 1 cpv. 3 CC). La scrivente Camera ha conformato la propria giurisprudenza a quella federale con decisione 14.2020.105 del 17 dicembre 2020 (consid. 2.2.2). La reclamante non poteva fare ciecamente assegnamento sulla precedente giurisprudenza meno restrittiva della Camera – non essendo patrocinata da un avvocato in prima sede è del resto dubbio che ne avesse conoscenza – poiché la questione era molto controversa, come da lei ammesso.
4.2.3 I documenti e allegazioni nuove contenuti negli allegati spontanei presentati dalle parti dopo l’inoltro delle osservazioni al reclamo sono inammissibili (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenze della CEF 14.2020.115 del 20 dicembre 2020, consid. 6).
4.3 Nel sottolineare l’assenza agli atti di certificati di domicilio o residenza, di notifica d’arrivo a Ginevra o di altri indizi di presenza dell’opponente sul territorio svizzero, la reclamante misconosce che incombeva a lei rendere verosimile il luogo all’estero in cui pretende che dimori l’opponente, fornendo sufficienti indizi oggettivi (sopra consid. 4.1), e non a quest’ultimo rendere verosimile di essere domiciliato in Svizzera.
4.3.1 Non si disconosce invero che l’estratto esecutivo del 3 settembre 2018 (doc. B) possa in sé rendere verosimile la partenza di CO 1 dalla Svizzera nel 2015 (e in questo senso i doc. C e M non dicono altro, l’arrivo a Ginevra non dovendo essere comunicato al controllo abitanti di Lugano), ma egli ha a sua volta reso verosimile di aver frequentato il Liceo __________ di Lugano dal 2015 al 2019 (doc. 8) e di risiedere a Ginevra per motivi di studio dal settembre del 2019 (doc. 3-5). Che uno studente universitario debba accontentarsi di un monolocale non è insolito. Anche volendo ammettere che CO 1 sia domiciliato in Giappone, la residenza in Svizzera di uno studente estero intento a terminare gli studi nel nostro paese è reputata costituire un foro esecutivo nel senso dell’art. 46 LEF (decisione del 9 maggio 1951 dell’Obergericht zurighese, BlSchK 1954, 15, citata da Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 50 ad art. 46 LEF e da Krüsi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 28 ad art. 46 LEF).
4.3.2 L’email 28 febbraio 2020 del padre dell’opponente, secondo cui il figlio risiederebbe all’estero da sette anni (doc. A), non appare atto a togliere forza indiziale ai riscontri appena menzionati circa una presenza pluriennale del figlio in Svizzera. Sia come sia, un’eventuale domicilio in Giappone non escluderebbe un foro esecutivo in Svizzera (sopra consid. 4.3.1). La reclamante non è pertanto riuscita a dimostrare che l’accertamento dei fatti operato dal Pretore sia manifestamente errato giusta l’art. 320 lett. b CPC.
4.3.3 L’indicazione nel rubrum della decisione impugnata per cui l’opponente è “d’ignota dimora” è il frutto manifesto di una svista, verosi-milmente dovuta alla registrazione della causa di opposizione al sequestro sulla scorta dei dati dell’incarto di sequestro. Il Pretore ha infatti ritenuto che la dimora abituale dell’opponente fosse a Ginevra (sentenza impugnata, pag. 3 a metà).
4.3.4 Essendo la procedura in esame di carattere sommario (sopra, consid. 1.2) e stante l’esigenza di celerità che la caratterizza, sono ammissibili solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC), ovvero in linea di massima i documenti immediatamente ostensibili dalle parti. Unicamente per i procedimenti che per natura giungono a una decisione definitiva sono ammessi altri mezzi di prova (art. 254 cpv. 2 lett. b CPC). Non è però il caso dell’opposizione al sequestro, che ha carattere tipicamente provvisorio (sentenza della CEF 14.2016.94/95 del 3 novembre 2016 consid. 6, massimata in RtiD 2017 II 904 n. 68c). A maggior ragione l’assunzione di prove è esclusa nella procedura di reclamo, che a differenza di quella d’appello non prevede una norma equivalente all’art. 316 cpv. 3 CPC (v. Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 4 ad art. 327 CPC), perlomeno se verte su mezzi di prova nuovi (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 327). La richiesta di assunzione di documenti e informazioni contenuta nel reclamo è pertanto inammissibile.
La reclamante cerca inoltre di rendere verosimile la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF facendo valere che l’opponente starebbe tentando di vendere il fondo sequestrato. Produce al riguardo un documento nuovo (offerta 13 aprile 2018 della __________, doc. D), che risulta inammissibile, giacché avrebbe potuto essere presentato senza difficoltà già in prima sede (sopra consid. 4.2.1-4.2.2). Nella sua risposta all’opposizione essa non ha del resto più riproposto questa causa di sequestro, abbozzata in due righe nell’istanza di sequestro (n. 26). La conclusione del Pretore secondo cui la sequestrante non ha fornito alcun indizio effettivo di latitanza, trafugamento di beni, fuga o preparazione di tali atti nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF sfugge di conseguenza alla critica. Vero è che l’opponente non ha smentito del tutto l’esistenza di trattive di vendite del fondo nelle osservazioni al reclamo. Ha però solo fatto valere la possibilità di vendere il fondo malgrado il sequestro (pag. 11 ad n. 43), non di aver provato a venderlo prima del sequestro. Ad ogni modo la reclamante non ha reso verosimile con indizi concreti l’elemento soggettivo della causa di sequestro in esame (già citata sentenza del-la CEF 14.2016.94/95, consid. 7.3). Anche da questo profilo il re-clamo si avvera infondato.
Nella replica spontanea (ad n. 26) la reclamante chiede alla Camera di verificare se sia data anche la causa di sequestro dell’assenza di domicilio fisso (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF). Si tratta invero di una nuova domanda, manifestamente tardiva siccome avrebbe potuto e dovuto essere formulata già in prima sede. Sia come sia, la Camera ha già accertato la verosimile esistenza di un domicilio dell’opponente in Svizzera (sopra consid. 4.3). La censura è così infondata anche nel merito.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 110'029.– raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La richiesta di assunzione di prove è inammissibile.
Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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