AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.157
Data decisione, Autorità: 05.03.2021, CEF
Titolo: Opposizione al sequestro. Pretesa della sequestrante fondata in prima sede su una fattura e un elenco prestazioni non avvallato dall’opponente. Fatti e mezzi di prova nuovi in sede di reclamo
CO 1
Incarto n. 14.2020.157
Lugano 5 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.1211 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 marzo 2020 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2020 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 20 febbraio 2020 diretta contro CO 1, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della quota di comproprietà C di ¼ della particella n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza del suo credito verso il debitore di fr. 105'029.– oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (per onorari e spese relativi al mandato conferito all’amministratore della successione fu __________ così come da fattura del 14 settembre 2019, dedotti gli acconti). Quale causa di sequestro l’RE 1 ha indicato l’irreperibilità del debitore, probabilmente residente in Giappone, e trattative per la vendita del fondo sequestrato.
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza, sulla scorta delle cause di sequestro degli art. 271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF (trafugamento di beni e domicilio all’estero) e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20 febbraio 2020, eseguito dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il giorno successivo (verbale n. __________), con istanza del 5 marzo 2020 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di discussione del 25 giugno 2020 il debitore ha confermato la sua opposizione sulla scorta di un allegato scritto di sei pagine. A domanda della controparte, il Pretore le ha assegnato un termine per presentare una risposta scritta, poi presentata il 24 luglio 2020, con cui l’RE 1 ha postulato la conferma del sequestro. Con replica spontanea del 31 luglio 2020 il debitore ha ribadito la propria domanda.
C. Statuendo con decisione 17 settembre 2020 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, ponendo a carico dell’RE 1 le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili di fr. 3'000.– a favore dell’opponente.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con osservazioni del 26 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Il 28 ottobre il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata due giorni prima dalla reclamante. Essa ha poi ribadito le proprie conclusioni con replica spontanea del 9 novembre, cui si è opposta la controparte mediante duplica spontanea del 23 novembre.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al-l’RE 1 il 21 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
1.2.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto anzitutto pacifica la residenza dell’opponente in Giappone, e quindi verosimile la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Ha pure considerato che, in virtù dei combinati art. 639 CC e 143 segg. CO, CO 1 dovesse rispondere personalmente e solidalmente con gli altri membri della comunione ereditaria fu __________ (la moglie __________, il figlio PI 3 e l’abiatico PI 1, figlio dell’opponente) dei debiti scoperti assunti dall’amministratore della successione, avv. PI 2, prima della divisione, segnatamente degli onorari dell’RE 1 in relazione con la “convenzione” conclusa con l’avv. PI 2. Il primo giudice ha però reputato insufficienti la fattura per onorari di fr. 138'636.85 prodotta dalla sequestrante (avallata e saldata dall’amministratore soltanto per fr. 33'607.80) e la distinta delle sue prestazioni quali indizi oggettivi e concreti dell’importo di fr. 105'029.– vantato dalla RE 1, sicché ha accolto l’opposizione e revocato il sequestro.
Nel reclamo l’RE 1 allega di aver ottenuto in data imprecisata il formale incarico – orale – da tutti i membri della comunione ereditaria per trovare un nuovo istituto di credito disposto a riprendere i mutui ipotecari garantiti dalla particella n. __________ RFD di __________, disdetti dalla Banca dello Stato con effetto immediato nell’autunno del 2017, e ad aumentarne l’importo in modo da permettere l’estinzione di tutti i debiti della successione. Il 4 giugno 2019, l’amministratore della successione le ha conferito un ulteriore mandato – scritto – volto all’analisi e alla negoziazione con l’ufficio d’esecuzione e con i creditori dei debiti della successione. La reclamante rileva che i membri della comunione ereditaria hanno poi firmato il 30 luglio 2019 la convenzione di divisione ereditaria, con cui è stata sciolta la comunione e attribuiti i fondi agli eredi, previo rimborso dei mutui della Banca dello Stato ed estinzione dei debiti della successione grazie a un mutuo concesso agli eredi dalla Banca Popolare di Sondrio tramite l’intermediazione della reclamante. Per il lavoro svolto dal 13 febbraio 2018 al 20 settembre 2019, l’RE 1 ha emesso una fattura di fr. 138'636.85, compreso un compenso di fr. 26'720.– (pari all’1% del debito ipotecario). Su richiesta dell’avv. PI 2, la reclamante ha poi emesso una fattura separata di fr. 33'607.80 limitata alla remunerazione dell’incarico da lui conferito, che è stata saldata con il saldo del conto clienti del notaio, avv. PI 4.
A mente della reclamante, sottoscrivendo il contratto di divisione ereditaria CO 1 ha riconosciuto il proprio debito nei suoi confronti e autorizzato il notaio a provvedere direttamente al saldo dello stesso, il quale corrisponde del resto alla “convenzione di intenti” firmata l’11 giugno 2018. Ritiene inaccettabile una contestazione vaga e generica della sua fattura, la tariffa di fr. 300.–/ora, usuale per un fiduciario iscritto all’albo, essendo del resto stata approvata dall’amministratore della successione e accettata dall’opponente al momento dell’attribuzione del mandato. L’email 13 novembre 2019 del notaio agli eredi dimostra ulteriormente che la questione del pagamento degli onorari della fiduciaria era già stata discussa ed era scontata. Determinante al riguardo è secondo la reclamante anche il riconoscimento di debito firmato dal fratello (e coerede) dell’opponente PI 3 il 5 marzo 2020, con cui si è riconosciuto solidalmente debitore di fr. 105'029.85. Essendo il debito esigibile e il fondo sequestrato proprietà dell’opponente, la reclamante reputa adempiuti tutti i presupposti per la conferma del sequestro.
5.1 Ora, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, la reclamante avrebbe potuto produrre i documenti in questione già in prima sede. Ne era infatti in possesso già prima di presentare l’istanza di sequestro il 20 febbraio 2020, tranne l’ultimo (doc. H), che avrebbe però potuto e dovuto inoltrare con la sua risposta del 24 luglio 2020 all’opposizione al sequestro. Perlomeno non spiega il motivo per cui ciò non sarebbe stato possibile. I nuovi documenti, e le relative allegazioni, sono pertanto inammissibili (sopra consid. 1.2.2).
5.2 Contrariamente a quanto sostiene la reclamante nella replica spontanea (ad n. 6 segg.), non è necessario aspettare dal Tribunale federale una conferma della sentenza 5A_626/2018 del 3 aprile 2019 per ritenere ammissibili i fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) soltanto se sono stati addotti non appena noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Fin dalla sua emanazione, infatti, il Tribunale federale ha indicato che la decisione era destinata a pubblicazione ed è effettivamente apparsa nelle DTF 145 III 324 segg. Si tratta pertanto di una sentenza di principio, minuziosamente motivata, che vincola le parti e le autorità giudiziarie (art. 1 cpv. 3 CC). La scrivente Camera ha conformato la propria giurisprudenza a quella federale con decisione 14.2020.105 del 17 dicembre 2020 (consid. 2.2.2). La reclamante non poteva fare ciecamente assegnamento sulla precedente giurisprudenza meno restrittiva della Camera – non essendo patrocinata da un avvocato in prima sede è del resto dubbio che ne avesse conoscenza – poiché la questione era molto controversa, come da lei ammesso. Ne segue che i nuovi documenti non saranno presi in considerazione ai fini del giudizio odierno. Da ciò non deriva alcun danno irreparabile per la reclamante, dal momento ch’essa può ripresentare in ogni tempo una nuova istanza di sequestro corroborata da tutti i documenti necessari a rendere verosimili i presupposti del sequestro (cfr. sentenze della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 6.2 e 14. 2017. 177 del 27 settembre 2017, RtiD 2019 I 661 n. 75c, consid. 2.2).
Sono d’altronde tardive le allegazioni fondate sull’e-mail del notaio del 13 novembre 2019 (doc. G accluso al reclamo) – per tacere del fatto che la reclamante non spiega perché non le è stato versato perlomeno il saldo residuo di fr. 93'962.44 menzionato dal pubblico ufficiale – e sul riconoscimento di debito di PI 3 (doc. H), non fatte valere in prima sede (sopra consid. 5.2). Ciò posto, gli accertamenti del Pretore non possono dirsi manifestamente errati, sicché la sua conclusione risulta condivisibile pure dal profilo del diritto e il reclamo, infondato, da respingere.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 105'029.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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