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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.58
Data decisione, Autorità: 18.06.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00058
Lugano 18 giugno 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nelle cause CN.2000.00096 e CN.2000.00112 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
in materia di riconoscimento di sentenza estera ai sensi della Convenzione di Lugano che il Pretore, con decisioni 23 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 (intimate il 9 marzo 2001), ha accolto riconoscendo l'exequatur a due sentenze 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 della High Court of Justice, Chancery Division, Londra sino a concorrenza di Fr. 10'000'000.- la prima e con estensione di ulteriori Fr. 10'000'000.- la seconda, entrambe accompagnate dall'adozione, quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL, del pignoramento provvisorio dei beni del convenuto.
Ed ora sull'opposizione all'exequatur presentata, ai sensi dell'art. 36 CL, dal convenuto in data 9 aprile 2001 con pedisseque domande di revoca immediata del pignoramento provvisorio, di cauzione processuale e di garanzia per risarcimento danni.
Sentite le parti all'udienza di discussione del 22 maggio 2001 durante la quale è stato completato il contraddittorio riguardante le domande di revoca della misura conservativa, di cauzione processuale e di prestazione di garanzia e dovendosi giudicare limitatamente a tali domande.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
1.1 L'art. 39 CL prevede che, in pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 36 CL e fintanto che non sia stata adottata una decisione definitiva, si può procedere solo a provvedimenti conservativi nei confronti della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Questa norma non prevede quali siano i provvedimenti da adottare e le modalità della loro esecuzione. Per tali questioni, così come per ogni altra non regolata in modo uniforme dalla stessa CL, il giudice nazionale non può che applicare le disposizioni pertinenti del proprio diritto processuale nazionale (sentenza della Corte comunitaria del 3 ottobre 1985 nella causa 119/84 __________ e __________ c. __________; DTF 126 III 438). Mancando tali disposizioni spetta al giudice colmare la lacuna (Donzallaz, L'application de l'art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l'arène (ATF 126 III 438) in SJZ 2001, 49) secondo l'art. 1 cpv. 2 e cpv. 3 CC.
Al proposito la dottrina svizzera è divisa e le giurisprudenze cantonali non sono uniformi, ma non per questo si deve pensare che non sia possibile in Svizzera, già attualmente, far rispettare il dettato convenzionale. Ve ne è del resto l'obbligo.
Ed allora ha agito secondo le sue competenze e le sue prerogative il Pretore che ha ordinato, quale misura conservativa dell'art. 39 CL, il pignoramento provvisorio dell'art. 83 cpv. 1 LEF che lo stesso Tribunale federale ha considerato ammissibile (DTF 126 III 438). In tal modo il Pretore ha adottato uno strumento che consente di evitare che la parte nei cui confronti è chiesta l'esecuzione disponga nel frattempo dei suoi beni, in modo da rendere infruttuosa, se non impossibile, la futura esecuzione e che è lo scopo dell'art. 39 CL.
La domanda di revoca del provvedimento conservativo deve così essere respinta.
1.2 Ci si potrebbe anche chiedere se la domanda di revoca del provvedimento del pignoramento provvisorio sia proponibile in questa sede.
Infatti, l'art. 39 CL afferma che la decisione che accorda l'esecuzione "implica" l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi evidenziando (come si afferma nella sentenza 3 ottobre 1985 della Corte comunitaria in re __________ e __________ c. __________) che è escluso che la parte che ha ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione debba, per poter procedere a provvedimenti conservativi, ottenere a tal fine un'autorizzazione giudiziaria specifica. Sembra quindi che, in possesso dell'exequatur, la parte possa rivolgersi direttamente all'autorità esecutiva per ottenere il pignoramento provvisorio e la contestazione del provvedimento debba, allora, trovare forma nel ricorso ex art. 17 LEF. È una possibile via, deducibile dalla sentenza 28 febbraio 2001della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in re __________ per un provvedimento di esecuzione del pignoramento provvisorio ottenuto in questa stessa fattispecie dai richiedenti l'exequatur contro l'avv. __________, poiché in quella decisione si afferma che, anche in ambito di misure conservative ex art. 39 CL, spetta all’autorità di vigilanza cantonale controllare l’operato degli organi di esecuzione per quanto concerne le questioni di diritto regolate esclusivamente dalla LEF.
2.1 L'art. 45 CL recita che alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel Paese.
Gli autori ritengono che, nello spirito della CL, la liberazione dall'obbligo di prestare cauzione si estende anche ai richiedenti cittadini di Stati che non sono parte alla convenzione (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6. Auflage, ad Art. 45 n. 2; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 1997, ad Art. 45 n. 1; Donzallaz, La Convention de Lugano, 3837/3839). Questa disposizione rende inapplicabile la norma procedurale cantonale, riguardante la possibilità di imporre una cauzione alla parte straniera non al beneficio di una convenzione, di cui all'art. 153 cpv. 1 litt. b) CPC (in analogia con quanto succede per la simile disposizione della procedura civile tedesca: cfr. Schlosser, EuGVÜ, ad Art. 45 n. 1).
La domanda di prestazione di cauzione processuale è quindi inammissibile e, come tale, va respinta.
3.1. La CL nulla prevede al proposito limitandosi a prevedere la possibilità di prestazioni di garanzia solo quando è concesso l'exequatur ad una sentenza che, nello Stato d'origine, è stata impugnata con un mezzo ordinario (art. 38 CL).
Non potendosi imporre garanzia per l'esecuzione di una sentenza estera definitiva, come quelle oggetto della procedura di exequatur, non è possibile aggirare questo precetto convenzionale facendo ostacolo alla realizzazione delle misure instaurate dall'art. 39 CL condizionandole al deposito di una garanzia (Donzallaz, op. cit., n. 3843).
L'argomento secondo il quale, nel nostro ordinamento e non solo, l'adozione di provvedimenti cautelari può essere subordinata alla prestazione di garanzie non regge. Infatti quelle evidenziate dall'istante sono misure provvisionali ordinate a garanzia di un diritto che non è ancora stato deciso in una procedura di merito mentre il provvedimento conservativo, previsto dall'art. 39 CL, è possibile solo in presenza di una sentenza estera e di una decisione, nello Stato terzo, che le accorda l'esecuzione. La situazione è ben diversa. Ordinare la prestazione di garanzie in questa situazione corrisponderebbe a sottoporre la stessa procedura d'esecuzione alla prestazione di garanzie, il che è escluso dalla convenzione, salva l'eccezione dell'art. 38 CL.
Del resto l'adozione del pignoramento provvisorio della LEF non comporta alcun deposito di garanzia da parte del creditore proprio perché è conseguente ad una decisione esecutiva (il rigetto dell'opposizione) ed attende, per diventare eventualmente definitivo, l'esito della procedura di merito del disconoscimento; parallelamente la misura conservativa dell'art. 39 CL è conseguente ad una sentenza estera definitiva e ad una decisione di esecutività che attende eventuale conferma dall'assenza di opposizione ex art. 36 CL o dall'esito di questa procedura.
Anche la domanda di prestazione di garanzia a fronte del provvedimento conservativo non può così essere accolta.
Per i quali motivi
visti gli art. 38, 39 e 45 CL
e, per le spese, la vigente TG e gli art. 147 e seg. CPC
pronuncia
Le istanze 9 aprile 2001 dell'avv. __________ di revoca immediata del pignoramento provvisorio, di cauzione processuale e di garanzia per risarcimento danni sono respinte.
La tassa di giustizia di Fr. 1'000.- e le spese di Fr. 100.- (per complessivi Fr. 1'100.-) sono a carico dell'istante che rifonderà alle controparti Fr. 2'000.- per ripetibili.
Intimazione ai patrocinatori delle parti.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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