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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.201
Data decisione, Autorità: 17.03.2021, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Stralcio
Incarto n. 14.2020.201
Lugano 17 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.667 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 giugno 2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2020 dal Pretore aggiunto;
premesso che con decisione 30 novembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–;
ricordato che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2020 per ottenere l’annullamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, decretato il 16 dicembre 2020 dal presidente della Camera, fatti salvi i provvedimenti conservativi menzionati nel sottostante dispositivo n. 2;
preso atto che la reclamante è stata nuovamente dichiarata in fallimento il 4 febbraio 2021 e ha rinunciato a impugnare la relativa decisione (verbale d’interrogatorio 1° marzo 2021 davanti all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, ad E), sicché la decisione è passata in giu-dicato e impedisce la dichiarazione di un nuovo fallimento (art. 55 LEF; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014 consid. 2.3);
considerato che un eventuale rinvio della causa al primo giudice perché senta la reclamante e motivi la sentenza impugnata si rivela pertanto senza oggetto, di modo che il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC);
rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);
atteso che la presentazione del reclamo in esame per motivi esclusivamente formali risultava inutile vista la situazione finanziaria disperata in cui si trovava la reclamante, che l’avrebbe condotta di lì a poco a un’altra dichiarazione di fallimento;
osservato, ad ogni modo, che il suo comportamento è all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto;
ritenuto perciò giustificato porre le spese processuali a carico della reclamante, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali relative al presente giudizio di fr. 150.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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