AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.12
Data decisione, Autorità: 10.03.2021, CEF
Titolo: Reiezione dell’istanza di sequestro. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2021.12
Lugano 10 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.507 (rifiuto di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 gennaio 2021 dalla
RE 1
contro
CO 1, succursale di , CO 2,
giudicando sul reclamo del 1° febbraio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con istanza 27 gennaio 2021 diretta contro le società CO 1, succursale di __________, ed CO 2 la RE 1 ha chiesto alla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di un’automobile marca BMW M3 trovantesi presso la concessionaria __________ di __________;
che quali titoli di credito, la RE 1 ha menzionato quattro fatture intestate alla CO 1 e una alla CO 2, per complessivi fr. 16'542.02 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2020, e quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni, latitanza o fuga), con la precisazione: “Nonostante gli incontri avuti non vuole pagare le fatture scoperte”;
che statuendo con decisione 29 gennaio 2021, il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° febbraio 2021 chiedendo che la “domanda di sequestro venga presa in carico”;
che la sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1);
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), avvenuta in concreto il 1° febbraio 2021, sicché il reclamo, presentato il 5 febbraio, risulta senz’altro tempestivo;
che allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF), e lo deve essere anche l’eventuale fase ricorsuale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato alle convenute;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), onde l’irricevibilità dei documenti acclusi al reclamo (stampa di una schermata di un cellulare, licenza di circolazione e dichiarazione manoscritta);
che nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto l’istanza irricevibile anzitutto perché la RE 1 ha convenuto le due società debitrici con una sola istanza, anziché convenirle individualmente con due istanze separate, come prescritto dalla giurisprudenza di questa Camera con riferimento analogico all’art. 70 cpv. 2 LEF (sentenza 14.2017.100 del 27 ottobre 2017, RtiD 2018 I 762 n. 36c consid. 4);
che per abbondanza il Pretore ha anche reputato non realizzati due dei tre presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF per la concessione del sequestro e dubbio il terzo;
che – egli ha infatti ricordato – l’esistenza della pretesa vantata dal sequestrante non può considerarsi verosimile laddove si fondi, come nel caso in esame, su fatture o su altri elementi allestiti unilateralmente dal sequestrante (sentenza della CEF 14.2016.172 del 10 gennaio 2017 consid 5.2, massimata in RtiD 2017 II 903 n. 67c);
che secondo il Pretore le affermazioni dell’istante medesima per cui essa detiene in conto vendita l’autovettura di cui chiede il sequestro e ha incontrato ripetutamente il referente delle due società convenute non indiziano un trafugamento dei loro beni né una prossima fuga o latitanza del loro rappresentante;
che il primo giudice ha espresso infine dubbi sulla proprietà dell’automobile oggetto dell’istanza di sequestro, siccome pare essere in leasing, ovvero in proprietà della società che ha finanziato il leasing;
che la reclamante non si confronta minimamente con le pertinenti considerazioni del Pretore, se non per quanto attiene alla sola questione della verosimile appartenenza del veicolo;
che fosse anche dato, comunque sia questo (terzo) presupposto non permetterebbe da sé solo di decretare il sequestro, per tacere del fatto che le allegazioni della reclamante e i documenti sulle quali si basano sono stati addotti per la prima volta con il reclamo e – come visto – sono pertanto inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);
che insufficientemente motivato, il reclamo è a sua volta irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC);
che le spese dell’odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'542.02, pari alla pretesa vantata dalla reclamante, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto) dei beni sequestrati, non supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.
Notificazione alla RE 1, .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster