AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.126
Data decisione, Autorità: 10.03.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Tasso d’interesse di mora. Responsabilità solidale dei conduttori. Uscita dall’ente locato di uno dei coniugi
Incarto n. 14.2020.126
Lugano 10 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 13 luglio 2020 dalla
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1 (patrocinata dalla dott. iur. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 24 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 11'060.– oltre agli interessi del 7% dal 1° dicembre 2019, indicando quale causa del credito: “Debitore solidale:PINT1 1, G__________. Pigioni appartamento no. __________ al 4° piano e posteggio interno no. __________ da dicembre 2019 a giugno 2020 (contratti di locazione stipulati il 18.04.2019). N.B.: ad agosto 2019 la sig.ra CO 1 ha lasciato l’appartamento di Via __________ a G__________ causa separazione ed il contratto di locazione per l’oggetto citato è unicamente a nome del sig. PINT1 1”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 luglio 2020.
C. Statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate in ambedue i casi spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo e ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 agosto 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 24 agosto 2020. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Sono pertanto irricevibili i due verbali d’udienza – l’uno del 7 luglio, l’altro del 15 settembre 2020 – prodotti da CO 1 con le osservazioni al reclamo e relativi a una procedura a tutela dell’unione coniugale (__________) da lei promossa nei confronti di PINT1 1.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza dopo aver ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui essa si sarebbe liberata dai propri obblighi contrattuali nei confronti della procedente a seguito della modifica – avvenuta il 1° settembre 2019 – del contratto di locazione sottoscritto il 18 aprile 2019 unitamente al coniuge PINT1 1, da cui risulta che il marito è subentrato quale unico conduttore nella relazione contrattuale con la RE 1. Il primo giudice ha osservato d’altronde come la medesima istante abbia precisato sul precetto esecutivo che CO 1 aveva lasciato l’appartamento ad agosto 2019 e che il contratto di locazione era rimasto intestato unicamente a PINT1 1.
Con il reclamo la RE 1 contesta che l’impegno solidale che notoriamente vige in caso di locazione tra coniugi sia venuto meno con l’intestazione del contratto al solo marito, poiché dall’accordo sottoscritto tra le parti il 6 settembre 2019 e prodotto con l’istanza si evince espressamente che CO 1 è rimasta debitrice nei suoi confronti anche dopo l’uscita dall’ente locato. Oltre alla mancanza di trasparenza dell’escussa che nelle sue osservazioni all’istanza non ha accennato al suddetto accordo, per la reclamante lascia perplessi il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto verosimile l’eccezione della controparte senza verificare i documenti prodotti.
Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a riproporre, con una sorta di “copia e incolla”, i punti già sollevati davanti al primo giudice. Ribadisce in particolare la propria estraneità alle pretese derivanti dal contratto di locazione in oggetto – intestato dal 1° settembre 2019 esclusivamente al marito PINT1 1 quale unico conduttore a seguito dell’uscita di lei dall’appartamento – e osserva come la locatrice, che a suo dire è anche datrice di lavoro del marito, avrebbe potuto compensare le pigioni scoperte con il salario del conduttore o quantomeno verificare la solvibilità di quest’ultimo prima della sottoscrizione. Ritiene ingiustificate le pretese creditorie della reclamante, dalla quale non è mai stata informata dei debiti contratti dal marito dopo aver lasciato l’appartamento e la cui negligenza nella scelta del conduttore non può esserle addossata. Contesta la mancanza di trasparenza in merito all’accordo del 6 settembre 2019 e rileva di non aver mai sottaciuto che PINT1 1 fosse suo marito, l’onere della prova incombendo ad ogni modo all’istante.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nel caso in esame, il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto il 18 aprile 2019 dalla RE 1 in veste di locatrice e da CO 1 e PINT1 1 in qualità di conduttori con effetto dal 1° giugno 2019 costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sette mensilità pretese per il periodo da dicembre 2019 a giugno 2020, di fr. 1'580.– ciascuna (pari alla somma della pigione di fr. 1'260.– per l’appartamento, di fr. 100.– per il posteggio e di fr. 220.– per le spese accessorie), per un totale di fr. 11'060.–. In quei mesi, infatti, i conduttori risultavano ancora vincolati nei confronti della locatrice, giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso di tre mesi, la prima scadenza essendo fissata per il 31 maggio 2020 (doc. A ad 3).
6.2 Per quanto riguarda invece gli interessi di mora del 7% richiesti col precetto esecutivo a partire dal 1° dicembre 2019 sull’intero importo posto in esecuzione, va rilevato che in realtà gli stessi de-corrono separatamente per ogni singola pigione e anticipo spese, “anticipatamente” dal primo giorno del relativo mese di computo (contratti di locazione dell’abitazione ad 4 e 5 e del posteggio ad 4). Trattandosi di scadenze fisse (art. 102 cpv. 2 CO), per le pigioni e anticipi scaduti da dicembre 2019 a giugno 2020 i relativi interessi non decorrono dal 1° dicembre 2019 su fr. 11'060.– come richiesto dall’escutente, bensì dal primo giorno di ogni mese su ogni singola pigione e anticipo spese, ovvero, per semplificazione, su fr. 11'060.– dalla data media del periodo considerato, vale a dire dal 1° marzo 2020. E poiché dalla copia incompleta del contratto di locazione dell’abitazione prodotta con l’istanza non risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse di mora del 7% fatto valere dalla procedente, il rigetto dell’opposizione va limitato al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF 14.2015.232 del 14 aprile 2016, consid. 7 e 14.2016.35 del 29 febbraio 2016, consid. 5.3).
7.1 Nella fattispecie in prima sede l’escussa non ha contestato (l’evidenza) di aver sottoscritto insieme al marito il contratto di locazione, ma eccepisce che a seguito della modifica dello stesso dopo che lei aveva lasciato l’abitazione, PINT1 1 è diventato l’unico inquilino dell’istante.
7.2 Orbene, queste allegazioni, che si evincono chiaramente sia dall’istanza sia dalla causale menzionata sul precetto esecutivo, non sono in discussione. La convenuta omette invece di determinarsi sull’accordo prodotto dalla RE 1 con l’istanza a sostegno della propria pretesa e sottoscritto dalle parti il 6 settembre 2019 (ossia poco dopo la sua uscita dall’appartamento), mediante il quale la rappresentante della locatrice ha confermato il cambiamento da due conduttori a uno solo, rendendo però attente le parti che ai sensi dell’art. 121 CC “il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso due anni al massimo” (doc. A accluso all’istanza, primo foglio). Con l’apposizione della propria firma “per accettazione” su tale documento CO 1 si è impegnata senza alcuna riserva a continuare a rispondere solidalmente delle pigioni del marito in conformità dell’art. 121 CC a prescindere dalla sua uscita dall’ente locato. Per di più, l’accordo prevede espressamente che a parte la modifica del ruolo del conduttore “tutte le altre condizioni contrattuali restano invariate (v. contratti di locazione)”. Ciò vale quindi anche per quanto riguarda la responsabilità solidale nei confronti del locatore per tutti gli obblighi derivanti dal conduttore stesso (v. contratto, ad. 10 prima frase).
7.3 Il Pretore aggiunto è pertanto incorso in un errore nel ritenere verosimile l’eccezione sollevata dall’escussa sulla sola scorta della causale menzionata sul precetto esecutivo – che interpretata nel senso compreso dal primo giudice risulta contraddittoria con il fatto che il precetto esecutivo è diretto contro la moglie –, omettendo di considerare l’istanza, in cui CO 1 è stata esplicitamente indicata come “solidalmente responsabile con PINT1 1” per le pigioni non pagate (ad 3 e 6), e l’“aggiunta contrattuale” (ad 7), ovvero l’accordo del 6 settembre 2019 (doc. A accluso all’istanza, primo foglio). Il reclamo è al riguardo fondato.
7.4 Per il resto, CO 1 non spiega il motivo per cui i suoi rimproveri all’istante (per non aver compensato le pigioni con il salario del marito, non averne verificato la solvibilità e non averla informata dei debiti sorti dopo la sua uscita dall’ente locato) e al marito (per il suo atteggiamento nella procedura di tutela dell’unione coniugale) dovrebbero liberarla dall’impegno solidale confermato il 6 settembre 2019. Insufficientemente motivati, le sue censure risultano inammissibili o comunque inefficaci.
In definitiva, la decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che l’opposizione interposta dall’escussa va rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'060.– oltre agli interessi del 5% (anziché del 7%) dal 1° marzo 2020.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale dell’escussa (art. 106 cpv. 1 CPC) avuto riguardo alla tenue riduzione limitata a tre mesi d’interessi.
Poiché priva di motivazione, è irricevibile la domanda di gratuito patrocinio di CO 1 (art. 119 cpv. 2 CPC). Ad ogni modo non ha reso verosimile la sua pretesa indigenza e le sue osservazioni al reclamo apparivano d’acchito senza possibilità di successo a fronte dell’impegno da lei firmato il 6 settembre
Non sono quindi dati i presupposti stabiliti dall’art. 117 CPC.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 11'060.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'060.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2020.
Le spese processuali di fr. 350.–, anticipate dall’istante, sono poste a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 600.– per ripetibili.
La domanda di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è irricevibile.
Notificazione a:
– ; – , , .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster