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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.113
Data decisione, Autorità: 09.03.2021, ICCA
Titolo: Filiazione: misure di protezione; modifica della sede scolastica
Incarto n. 11.2020.113
Lugano 9 marzo 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa SE.2018.16 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 2 marzo 2018 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 27 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 17 agosto 2020;
Ritenuto
in fatto: A. L'11 gennaio 2016 AP 1 (1977), cittadina italiana, ha dato alla luce un figlio, S__________, che è stato riconosciuto da AO 1 (1982). Il 20 maggio 2016 i genitori hanno sottoscritto una dichiarazione sull'esercizio congiunto dell'autorità
parentale. A quel tempo la coppia viveva a __________. La comunione domestica è cessata alla fine del 2017, quando AP 1 si è trasferita con il figlio in un appartamento a __________. AO 1 è amministratore delegato della __________ SA di __________. AP 1 è socia e gerente della __________ __________ Sagl, azienda che gestisce un bar al centro tennistico e uno alla pista di ghiaccio, entrambi a __________.
B. Con separate istanze del 10 gennaio 2018 AP 1 e AO 1 si sono rivolti all'Autorità regionale di protezione 15 per ottenere ognuno la custodia esclusiva del figlio, riservato il diritto di visita dell'altro genitore. All'udienza del 30 gennaio 2018 davanti all'Autorità di protezione il padre ha poi proposto una custodia alternata, rifiutata dalla madre. Constatata l'impossibilità di giungere a un accordo, l'autorità di protezione ha disposto la nomina di un curatore educativo in favore del figlio e ha stabilito, in via provvisoria, che S__________ avrebbe trascorso la settimana con la madre, dal lunedì mattina al venerdì sera, e i fine settimana con il padre.
C. Il 2 marzo 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – già in via cautelare – l'affidamento di S__________, riservato il diritto di visita paterno, e un contributo alimentare per il figlio di fr. 2791.15 mensili. il Pretore aggiunto ha avocato a sé il 15 marzo 2018 la competenza per statuire su tutte le questioni inerenti al bambino (art. 298d cpv. 3 CC). Alla discussione cautelare del 19 aprile 2018 i genitori hanno raggiunto un accordo “nelle more istruttorie”, omologato seduta stante dal Pretore aggiunto, sulla conferma della curatela educativa, sull'affidamento congiunto del figlio con domicilio “prevalente presso il padre a ”, sulla disciplina della custodia alternata e sull'assunzione da parte di AO 1 di tutte le spese per il figlio. Al termine dell'udienza il Pretore aggiunto ha ordinato l'esecuzione di una perizia sulle capacità genitoriali, che è stata consegnata il 9 ottobre 2018 dalla dott. __________ L. Nel frattempo l'Autorità regionale di protezione 15 ha designato __________ A__________-__________ quale curatore educativo di S__________.
D. A un'udienza del 10 maggio 2019, indetta “per incombenti”, il Pretore aggiunto ha disposto l'iscrizione di S__________ alla Scuola dell'infanzia di __________ e ha confermato l'assetto cautelare del 19 aprile 2018. Il 19 maggio 2020 AP 1 si è rivolta una volta di più al Pretore, chiedendo di poter iscrivere S__________ alla Scuola dell'infanzia di G. Invitato a presentare osservazioni scritte, il 9 giugno 2020 AO 1 ha avversato la richiesta. All'udienza del 17 agosto 2020, indetta per la discussione dell'istanza e “dell'intera procedura”, le parti hanno confermato l'accordo cautelare, e segnatamente l'affidamento congiunto di S__________ con domicilio prevalente presso il padre, senza trovare un'intesa per quanto concerne l'istituto scolastico cui iscrivere il figlio. Statuendo seduta stante, il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo (“che ha valore di sentenza esecutiva”), ha confermato la curatela educativa e ha respinto l'istanza del 19 maggio 2020, confermando la scolarizzazione di S__________ a __________. Le spese processuali di fr. 800.– (comprese quelle peritali) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 agosto 2020 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza volta a iscrivere S__________ alla scuola dell'infanzia di G. Con osservazioni del 18 settembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata applicabile in tema di filiazione (art. 295 CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale restrizione non si pone, litigiosa davanti al Pretore essendo la sede dell'istituto scolastico cui iscrivere il figlio, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore aggiunto è stata consegnata alla patrocinatrice dell'attrice lo stesso 17 agosto 2020, giorno dell'udienza. Introdotto il 27 agosto successivo (timbro postale sulla busta d'invio) l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Entrambe le parti postulano il richiamo dell'incarto della causa, compreso il fascicolo dell'Autorità di protezione 15. Già trasmessi d'ufficio dalla Pretura a questa Camera, il richiamo di tali atti si rivela superfluo. Alle proprie osservazioni del 18 settembre 2020 AO 1 acclude inoltre la trascrizione di uno spezzone relativo a un messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2020 trasmesso via WhatsApp, sostenendo che l'attrice ha volontariamente omesso di produrlo. Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), il documento è ammissibile indipendentemente dai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349).
AO 1 fa valere anzitutto, nelle osservazioni del 18 settembre 2020, che l'appello è irricevibile per carenza di motivazio-ne, l'attrice limitandosi a esprimere il proprio punto di vista, senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, che un appello debba essere “motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) non fa dubbio. Che in concreto l'appellante esponga recriminazioni di carattere generale e doglianze generiche è vero, ma essa non manca di confrontarsi in sostanza con gli accertamenti del Pretore aggiunto, rimproverando a quest'ultimo di avere trascurato circostanze pertinenti ai fini del giudizio. Nel complesso, il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione.
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che non sussistevano motivi nell'interesse del figlio per ordinare
l'iscrizione di S__________ alla scuola dell'infanzia della G__________ a __________. Egli non ha mancato di rilevare che tale istituto è posto nelle vicinanze dell'abitazione e del luogo di lavoro della madre, ma ha reputato decisiva la disponibilità del genitore “più vicino all'attuale centro d'interessi del minore”, che è __________. E in tal senso, secondo il Pretore aggiunto, la possibilità per il padre di lavorare a domicilio garantisce una presenza puntuale e immediata, ciò che per la madre, gerente di due esercizi pubblici, sarebbe più difficile.
L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto degli aspetti logistici, ambientali ed economici dei genitori, decidendo in modo “sommario” per la scuola di . Essa ribadisce che il suo centro lavorativo e abitativo è a __________ e che la scuola dell'infanzia della G è situata a poche centinaia di metri dal suo domicilio, di modo che in caso di bisogno essa può raggiungere l'istituto rapidamente. Per contro, essa soggiunge, se il figlio dovesse continuare a frequentare la scuola dell'infanzia di , oltre a incontrare notori problemi di traffico essa subirebbe un pregiudizio economico perché non riuscirebbe a portare il figlio all'asilo e a rientrare in tempo per aprire i due esercizi pubblici di cui è gerente. A suo avviso inoltre, qualora S fosse iscritto alla scuola dell'infanzia di G, AO 1 non patirebbe alcun pregiudizio nell'accompagnare il figlio a , “nemmeno per quanto attiene alla custodia e al tempo trascorso con lui”. L'appellante fa valere infine che S si è creato un proprio ambiente a , dove partecipa ad attività extrascolastiche. In definitiva, essa epiloga, la soluzione più “consona al minore ed equa per i genitori” sarebbe l'iscrizione di S alla scuola dell'infanzia di G.
In concreto AP 1 e AO 1, che esercitano congiuntamente l'autorità parentale sul figlio, si sono per finire accordati su una custodia alternata (una settimana ciascun genitore, con un pomeriggio e una notte infrasettimanale dall'altro) e sul domicilio di S__________ presso il padre a . E dal settembre del 2019 S frequenta la scuola dell'infanzia in quel quartiere di . Nel suo rapporto del 2019 il curatore educativo __________ A-__________ ha constatato che i risultati e l'inserimento di S__________ nella scuola dell'infanzia a __________ “sono buoni”, così come gli hanno confermato le docenti nel “colloquio di pianificazione” allegato al rapporto medesimo. In una successiva presa di posizione al Pretore aggiunto egli ha riaffermato tale impressione, rilevando che il bambino si è ben integrato e che per le docenti “ha molti amichetti, capisce tutto e progredisce giorno dopo giorno” (osservazioni dell'8 giugno 2020 pag. 2). A tali accertamenti l'attrice non muove contestazioni.
Premesso ciò, in tutte le questioni che riguardano un figlio minorenne le relative decisioni devono orientarsi al bene del medesimo, da valutare secondo le circostanze del caso specifico, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano. In concreto l'appellante non spiega perché il bene del figlio imporrebbe un cambiamento della sede scolastica. Né essa pretende che la scolarizzazione a __________ rischi di recare pregiudizio al bene del bambino o lo minacci seriamente. Certo, il centro degli interessi della madre è __________ e le scuole della G__________ sono molto vicine al luogo di lavoro di lei. La richiesta di cambiare sede scolastica al figlio appare tuttavia ricondursi a esigenze di praticità o di comodità materne nella gestione della custodia alternata, non a concrete necessità di S__________. Certo, in caso d'urgenza l'appellante potrebbe raggiungere rapidamente l'istituto in questione, quantunque __________ disti pochi chilometri dal centro di __________. Come ha osservato il curatore, nondimeno, la scuola dispone di procedure e risorse per intervenire immediatamente in casi del genere, senza dimenticare che anche il padre, lavorando principalmente a domicilio, potrebbe arrivare al-l'asilo in breve tempo (osservazioni dell'8 giugno 2020, pag. 1).
Quanto all'aspetto economico adombrato dall'appellante, per tacere della circostanza che con cinque collaboratori “disponibili a subentrarle e sostituirla” AP 1 parrebbe in grado di coordinare le presenze del personale nei momenti di apertura degli esercizi pubblici, una volta ancora essa afferma le proprie esigenze, le quali tuttavia passano in secondo piano rispetto agli interessi del figlio. Che poi AO 1 non versi all'appellante un contributo alimentare è vero. Se non che, a parte il fatto che i genitori si sono accordati in tal senso, dandosi come nella fattispecie una custodia alternata in uguali proporzioni (una settimana il padre, una settimana la madre) ogni genitore è chiamato – per principio – a farsi carico paritariamente del mantenimento del figlio per il tempo durante il quale questi gli è affidato (I CCA, sentenza inc. 11.2019.33 del 16 marzo 2020 consid. 4b). In definitiva, nelle condizioni descritte l'appellante non ha addotto ragioni oggettive per giustificare un cambiamento di sede scolastica nell'interesse del figlio. La decisione del Pretore aggiunto resiste così alla critica e l'appello vede così la sua sorte segnata.
L'appellante postula inoltre un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela perciò senza oggetto.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Copia dell'odierna sentenza è comunicata, conformemente all'art. 301 lett. c CPC, anche al curatore __________ A__________-__________.
Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di scolarizzazione di un figlio sono assimilate a misure di protezione nel senso degli art. 307 segg. CC (Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 11 in fine ad art. 302 con rinvio). Sono impugnabili quindi con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 n. 7 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione a:
– ;
– Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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