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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.147
Data decisione, Autorità: 09.03.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mandato fiduciario di fondazione e gestione di una società anonima. Responsabilità per le spese di costituzione e gestione
Incarto n. 14.2020.147
Lugano 9 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
ViIla
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2020 dalla
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2020 presentato dalla RE 1 SA contro la decisione emessa il 10 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 (in seguito RE 1) ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 48'951.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2020, indicando quale causa del credito il “mandato contrattuale del 29.03.2019 e relative fatture impagate”;
che avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 marzo 2020 la RE 1 ne ha chie-sto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a concorrenza di fr. 49'256.50 (anziché i fr. 48'951.50 posti in esecuzione), oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2020;
che all’udienza di discussione tenutasi il 10 settembre 2020, l’istante ha confermato la sua domanda sulla scorta di un allegato scritto di complemento, mentre la convenuta vi si è opposta con una risposta scritta anch’essa integrata nel verbale d’udienza, le parti ribadendo poi le rispettive conclusioni con replica e duplica orali;
che statuendo con decisione del 10 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore della convenuta;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2020 per ottenere l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG), che risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo la reclamante il contratto fiduciario da lei concluso con l’amministratore unico della CO 1, PI 1, e la PI 2, che le ha conferito l’incarico di creare e gestire la CO 1 tramite il suo direttore PI 3 (designato con PI 1 membro del consiglio d’amministrazione della costituenda società) per conto degli azionisti PI 1 ed PI 2, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio per i costi di costituzione e di gestione della CO 1 indicati sulle fatture poste in esecuzione, e ciò anche nei confronti della stessa società escussa, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore;
che infatti – essa sostiene – la convenuta è “subentrata” nei costi relativi alla propria fondazione e gestione fiduciaria, esercitata in suo nome da PI 3, in virtù dell’art. 645 cpv. 2 CO;
che in realtà l’impegno di assumersi “ogni obbligo relativo al tempestivo pagamento degli esborsi sostenuti, nonché degli onorari qui di seguito indicati” contenuto nel “mandato societario” costituente parte integrante del mandato fiduciario (doc. C) è stato preso dal “sottoscritto”, ovvero da PI 1 e dalla PI 2 (rappresentata dal suo direttore __________), come risulta dall’intestazione del contratto e dalle firme apposte in fondo allo stesso;
che tale impegno non è stato contratto “espressamente” a nome della società anonima da costituire né la stessa risulta averlo assunto entro tre mesi dalla sua iscrizione nel registro di commercio, sicché il richiamo all’art. 645 cpv. 2 CO è privo di rilievo;
che neppure è determinante in questa causa la pretesa assunzione per atti concludenti da parte della convenuta dei debiti contratti in suo nome dall’amministratore fiduciario PI 3, siccome non è oggetto di un riconoscimento di debito sottoscritto dalla CO 1 nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, o perlomeno un siffatto riconoscimento non è stato prodotto dall’istante;
che il reclamo, infondato, va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48'951.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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