AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2021.5
Data decisione, Autorità: 23.02.2021, TCA
Titolo: Denegata giustizia. Rifiuto della Cassa di rilasciare una dichiarazione con un calcolo di PC teorico contrario a dati accertati giudizialmente. Respinto
Raccomandata
Incarto n. 33.2021.5
IR/sc
Lugano 23 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 20 febbraio 2021 formulato da
RI 1
contro
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato in fatto e in diritto
· che RI 1, mediante atto del 27 maggio 2020 inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha impugnato una decisione del precedente 23 aprile 2020 con cui la Cassa cantonale di compensazione aveva respinto l’opposizione formulata il 5 ottobre 2018 confermando il rifiuto del riconoscimento di prestazioni complementari per un’eccedenza di redditi (doc. I; A1 inc. 32.2020.14);
· che, con sentenza del 21 settembre 2020, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso dell’assicurato con le motivazioni che sono ampiamente note al ricorrente e riconducibili a rinuncia di sostanza immobiliare. La decisione di questo Tribunale (STCA 33.2020.14) è cresciuta in giudicato senza contestazione;
· che, con scritto 21 dicembre 2020 (doc. A), RI 1, dopo il giudizio cui è cenno, si è rivolto al Servizio prestazioni complementari della Cassa richiamando un suo precedente scritto (che non ha prodotto agli atti) del 9 dicembre 2020 che non sarebbe stato evaso dall’amministrazione. In tale lettera il signor RI 1 ha chiesto all’amministrazione, facendo riferimento a un non meglio contestualizzato contatto con “l’ufficio addetto all’aiuto cantonale sul premio della Cassa Malati”, di allestire una “dichiarazione scritta sul perché mi negate l’assicurazione complementare. In più desidero sempre sapere, pure in forma scritta, a quanto sarebbe ammontato, il vostro aiuto finanziario mensile, se non avessi donato la mia proprietà a __________, alla mia ex moglie __________” (doc. A). A fondamento della richiesta è il desiderio dell’assicurato di “potermi rifare sulla mia ex moglie”;
· che il Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione ha evaso la richiesta, limitatamente a quelli che ha ritenuto i suoi obblighi, indicando che i motivi del rifiuto delle prestazioni complementari “sono quelli esposti nella decisione su opposizione 23 aprile 2020 che sono poi stati confermati dal Tribunale” (con esplicito richiamo dei considerandi 2.12. e 2.13 della STCA). La Cassa non ha invece comunicato nessun importo ipotetico delle PC senza la donazione della sostanza immobiliare come domandato dal signor RI 1, siccome la donazione determinante per stabilire il diritto alla prestazione sociale;
· che, a fronte di ulteriore richiesta di un calcolo teorico e ipotetico di prestazioni complementari senza la ripresa di valori della sostanza, la Cassa ha indicato all’assicurato che “non possiamo dare seguito alla sua richiesta in quanto la donazione è un elemento per il calcolo PC” (doc. B);
· che, con esposto datato 20 febbraio 2021 (doc. I), RI 1 si rivolge al Tribunale cantonale delle assicurazioni in questi termini:
" (…) Io devo sapere perché non mi certificano la somma che avrei avuto diritto mensilmente, qualora sta lunga storia della donazione, non sarebbe esistita. Ho bisogno di questo documento poiché intendo richiedere, alla mia ex moglie __________, gli arretrati. Sono già stato bastonato assai per questo mio gesto di donare, sebbene l’abbia fatto in buona fede. (…)” (doc. I)
· che l’atto, contenente ulteriori lamentele generiche (riferite in particolare al pagamento del canone radio-televisivo percepito dalla __________), è stato recepito quale ricorso per denegata giustizia. Il gravame non è stato trasmesso alla Cassa per una presa di posizione, alla luce dell’esito della procedura e vista la sua solo parziale ricevibilità;
· che il presente giudizio può essere emanato monocraticamente a norma dell’art. 49 cpv. 2 LOG non ponendo questioni di principio e non essendo complesso nei fatti o nel diritto, rispettivamente rilevante. Il tema della denegata giustizia non ponendo difficoltà come evidenziato nel recente giudizio 3 febbraio 2021 di questa Corte (STCA 36.2021.8). Si osserva ancora come l’assicurato postuli il rilascio di una attestazione o una certificazione e non postula invece l’emanazione di una decisione, ciò che rende dubbia la ricevibilità del ricorso, si osserva inoltre come talune delle lamentele evidenziate nell’esposizione doc. I (tema Serafe SA) non appaiono ricevibili. Ciò consente una decisione monocratica richiamato l’art. 4 Lptca;
· che va qui evocato come, a norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA, le decisioni rese su opposizione devono essere emanate entro un termine ragionevole e come, per l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le stesse possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale;
· che, secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;
· che la giurisprudenza del Tribunale federale ritiene sussistere un diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 c. 3a e riferimenti ivi menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un tale ritardo quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 c. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità della procedura, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 c. 5.2; 125 V 188 c. 2a). A questo proposito spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 c. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati);
· che il cardine secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 c. 4b);
· che, nel caso concreto, RI 1 lamenta una denegata giustizia siccome la Cassa si sarebbe rifiutata di rilasciargli un’attestazione o una dichiarazione scritta - apparentemente non era richiesta una decisione - attestante l’ammontare delle prestazioni complementari cui avrebbe avuto eventualmente diritto senza il computo della sostanza. La richiesta si fonda quindi su di una mera ipotesi e non sulla base di una situazione concreta. La Cassa ha rifiutato questa determinazione siccome “la donazione … è un elemento determinante del calcolo PC”;
· che, in concreto, al Servizio prestazioni complementari della Cassa non può essere rimproverata una denegata giustizia. L’amministrazione ha rettamente informato l’assicurato di avere già correttamente calcolato il suo diritto alle prestazioni complementari rifiutandolo dovendo computare i valori ritenuti senza poterli escludere dal conteggio. Il calcolo di un ipotetico diritto a PC in base a parametri non ritenibili siccome non corretti e ciò al fine di un’eventuale rivalsa economica nei confronti della ex moglie non è dovuto dall’amministrazione, tantomeno al di fuori di una procedura volta all’accertamento di un diritto alle PC;
· che, in base all’art. 1 Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2 relative al diritto alle prestazioni complementari e alla loro determinazione;
· che, per l’art. 27 LPGA, l’assicurato ha diritto ad una “Informazione e consulenza”. La norma prevede che:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
· che l'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof / CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, ATSG - Kommentar, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 27 p. 569 e ss.);
· che il cpv. 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194; U. Kieser, op. cit., ad art. 27; n. 20);
· che, per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 24, 25 e 28 p. 576).
· che, come rammenta ancora la dottrina (U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29) il TF ha, a lungo, lasciato aperta la questione a sapere quali fossero “… die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG verankerten Beratungspflicht in generell-abstrakter Weise zu ziehen sind”, decidendo comunque che, al nucleo dell’obbligo di consulenza, deve essere riconosciuto l’obbligo di rendere attento l’assicurato che, mediante il suo comportamento, potrebbe porre a repentaglio “eine der Vorasustzungen des Leistungsanspruch” (U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29; STF 8C_127/2019). Sempre Kieser (op. cit., loc. cit.), ricorda come la “Beratungspflicht ist jedenfalls bestimmten Grenzen unterworfen. So kann vom Versicherungsträger nicht mehr als verlangt werden, was er einem durchschnittlichen Mass an Anfmerksamkeit erkennen konnte“. Con riferimento alla giurisprudenza (STFA I 714/04 consid. 4 e DTF 136 V 295 consid. 5.6 p. 308) il prof. Kieser (op. cit. loc. cit.) evoca ancora come non sussista una “Beratungspflicht … mit Blick auf Verhaltensweisen, welche vom Gesetz nicht geschützt sind …” “Keine Beratung mit Blick auf mögliche Verhaltungsweisen … um eine andere Leistung beanspruchen zu können”. Sempre la medesima dottrina osserva ancora come ulteriore limite della consulenza consista negli “Aspekte, welche direkt aus der massgebenden rechtlichen Regelung ableitbar sind”, non sono invece ritenibili nella consulenza temi attinenti all’interpretazione normativa di disposizioni non chiare o ancora consigli sulla ponderazione di comportamenti diversi;
· che, in concreto, l’assicurato ha chiesto le prestazioni complementari e la Cassa ha emanato la decisione formale prima e una decisione su opposizione poi, successivamente confermata dal Tribunale. La Cassa ha quindi già dato seguito ai suoi obblighi di decisione e comunicazione nell’ambito dei diritti di RI 1 in tema di PC;
· che l’assicurato non può invece esigere dalla Cassa, proprio per i limiti cui è sottoposto l’obbligo di consulenza a carico dell’amministrazione interessata, un’attestazione riferita a una valutazione prettamente teorica e non fondata su dati reali in possesso dell’amministrazione, semplicemente perché ciò potrebbe essere d’ausilio in un altro ambito, estraneo alle assicurazioni sociali. La domanda di determinazione di un ipotetico diritto (facendo astrazione da una situazione concreta di fatti già ritenuti giudizialmente), destinata a scopi estranei alla prestazione sociale interessata, è stata correttamente rifiutata dalla Cassa, e ciò senza commettere un diniego di giustizia formale. La consulenza e l’informazione dovute secondo l’art. 27 cpv. 2 LPGA devono essere riferite a una situazione concreta ed effettiva e non basate su ipotesi e dati difformi dalla realtà comprovata. In questa costellazione la richiesta di fornire un calcolo di un ipotetico diritto a rendite non assurge, come indicato, a violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA e non costituisce un rifiuto di emanare un provvedimento, ossia una denegata giustizia;
· che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto;
· che va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti (la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato). Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”). Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore;
· che nel caso concreto alla luce della natura della controversia sottoposta a valutazione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, delle sue particolarità e dell’esito, che non ha imposto l’intervento della Cassa, non sono prelevate spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Nella misura i cui è ricevibile il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster