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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.27
Data decisione, Autorità: 04.03.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Contestazione della pretesa dell’istante
Incarto n. 14.2021.27
Lugano 4 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 23 ottobre 2020 dalla
CO 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 1,
giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 23 ottobre 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 239'672.09 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 3 febbraio 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 28 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame la reclamante non invoca alcun motivo di reiezione della domanda di fallimento o di differimento del fallimento. Si limita a contestare di aver ordinato o ricevuto merce dall’istante, pretende che la firma sul contratto di fornitura è falsa e afferma di non lavorare e di non aver mai lavorato. Si ritiene vittima di una truffa. Non sono motivi che secondo la legge (o meglio l’art. 174 LEF) giustificano l’annullamento del fallimento. Andavano semmai fatti valere nella procedura di rigetto dell’opposizione e se lo sono stati senza successo non è più possibile discutere nuovamente la pretesa dell’istante in sede di fallimento. Il reclamo è pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– , ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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