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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.21
Data decisione, Autorità: 04.03.2021, CEF
Ricorso: TF 5A_208/2021
Titolo: Ricorso contro due precetti esecutivi. Tardività. Irricevibilità delle censure contro il titolo di credito indicato dall’escutente
Incarto n. 15.2021.21
Lugano 4 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulle “istanze” (recte: ricorsi) presentate il 18 febbraio 2021 da
RI 1, __________ RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 24 ottobre 2019 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal
PI 1 (patrocinato dallo PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a domanda del PI 1 il 24 ottobre 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso i precetti esecutivi n. __________ e __________ nei confronti rispettivamente di RI 1 e RI 2 per l’incasso da ognuno di loro di spese condominiali e altri costi di fr. 26'357.45 complessivi, oltre a interessi e spese;
che con due “istanze” del 18 febbraio 2021 gli escussi chiedono l’annullamento dei precetti esecutivi, spese a carico dell’escutente;
che salvo nei casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione – segnatamente un precetto esecutivo – o di un ufficio dei fallimenti è dato ricorso all’autorità di vigilanza per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che le “istanze” in esame, interposte all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – vanno pertanto trattate come ricorsi nel senso dell’art. 17 LEF;
che il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);
che nella fattispecie i precetti esecutivi sono stati notificati a RI 2 il 10 dicembre 2019 (come risulta dai precetti esecutivi acclusi ai ricorsi, a tergo);
che inoltrati solo il 18 febbraio 2021 i ricorsi sono ampiamente tardivi;
che ad ogni modo le censure fatte valere dai ricorrenti – l’assenza di riconoscimento in Svizzera del decreto ingiuntivo n. __________ del Tribunale ordinario di Como indicato nei precetti esecutivi quale titolo di credito e del verbale dell’assemblea condominiale del 23 marzo 2019 – sfuggono al potere di cognizione della Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del diritto esecutivo, le contestazioni nel merito del credito posto in esecuzione e del titolo invocato dall’escutente dovendo essere fatte valere nella procedura (eventuale) di rigetto dell’opposizione (art. 79-84 LEF), ricordato che il diritto esecutivo svizzero non prescrive all’escutente l’obbligo di presentare un titolo esecutivo da sottoporre alla preventiva verifica dell’ufficio d’esecuzione prima dell’emissione del precetto esecutivo (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 15.2017.11 del 31 marzo 2017);
che i ricorsi sono pertanto irricevibili;
che di conseguenza risulta inutile far notificare i ricorsi all’escutente per il tramite dell’UE (cui andavano indirizzati: art. 7 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi sono irricevibili.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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