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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.4
Data decisione, Autorità: 01.03.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza non motivata. Replica notificata con la decisione di merito. Rinvio della causa al primo giudice
Incarti n. 14.2021.4 14.2021.5
Lugano 1 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promosse con istanze 17 novembre 2020 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sui reclami del 19 gennaio 2021 presentati dall’RE 1 contro le decisioni emesse l’11 gennaio 2021 dal Giudice di pace supplente del Circolo di Balerna;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 23 giugno e il 23 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso in ogni esecuzione di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 13 marzo 2020, indicando quale titolo di ambedue i crediti la decisione della Commissione professionale paritetica regionale (CPRT) del 22 giugno 2018, così come la “dif-fida 16 dicembre 2019” , la “pena convenzionale 13 febbraio 2020”, il “1. richiamo di pagamento 30 aprile 2020” e il “2. richiamo di pagamento 14 maggio”;
che avendo l’RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 17 novembre 2020 l’Associazione istante ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;
che da quanto si evince dalle istanze i crediti posti in esecuzione risultano essere le pene convenzionali di fr 5'000.– ognuna, emesse dalla CPRT il 13 febbraio 2020 (doc. N) per non avere la convenuta prodotto la documentazione richiesta nelle procedure di controllo del 2014 (inc. T__________, oggetto dell’inc. SO.2020.208 della Giudicatura di pace) e del 2013 (inc. T__________, oggetto dell’altro inc. SO.2020.209);
che nel termine impartito la convenuta si è opposta ad ambedue le istanze con osservazioni scritte del 3 dicembre 2020;
che entro il termine assegnatole l’istante ha replicato il 22 dicembre 2020 ribadendo le proprie domande;
che statuendo con due decisioni separate dell’11 gennaio 2021, il Giudice di pace supplente del Circolo di Balerna ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;
che contro le sentenze appena citate l’RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 19 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo, protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo le notifiche avvenute in concreto al patrocinatore del-l’RE 1 il 12 gennaio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 22 gennaio, sicché presentati tre giorni prima (data dei timbri postali), i reclami sono senz’altro tempestivi;
che la reclamante ritiene le decisioni impugnate lesive del suo diritto di essere sentita, siccome il Giudice di pace supplente non si è espresso sugli argomenti da lei sollevati nelle osservazioni all’istanza e non le ha dato la possibilità di presentare una duplica;
che nella decisione impugnata il Giudice di pace supplente non ha effettivamente speso una parola sui motivi d’opposizione formulati dalla convenuta nelle osservazioni del 3 dicembre 2020, segnatamente non si è determinato sulla censura secondo cui la CPRT non ha competenza decisionale o arbitrale secondo l’art. 80 LEF;
che nel notificare alla convenuta la replica dell’istante solo con le sentenze impugnate senza prima darle l’occasione di presentare una duplica, il Giudice di pace supplente ha per giunta favorito l’istante a detrimento della reclamante, ledendone il diritto di essere sentita e il principio della parità delle armi;
che il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2);
che la (doppia) violazione del diritto di essere sentita della reclamante essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla in questa sede;
che ad ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti, specie se, come nel caso in esame, è già stato richiamato sull’obbligo di motivare le sue decisioni (ad esempio sentenza della CEF 14.2020.70 del 20 ottobre 2020 e i rinvii);
che il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare le sentenze impugnate e di rinviare le cause al Giudice di pace supplente perché emetta un nuovo giudizio motivato previa fissazione alla convenuta di un termine per inoltrare una duplica ed esame degli argomenti fatti valere dalle parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle quali il Giudice di pace supplente statuirà con pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli rinviate senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo do-vuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.– in ambedue le cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I reclami sono accolti. Di conseguenza le decisioni impugnate sono annullate e le cause rinviate al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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