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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.167
Data decisione, Autorità: 01.03.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale personale. Tassa di diffida. Irricevibilità delle censure relative alla situazione economica dell’escusso
Incarto n. 14.2020.167
Lugano 1 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 12 agosto 2020 dal
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo della Verzasca;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.– oltre agli interessi del 2,5% dal 1° gennaio 2021 (indicando quale causa del credito l’“imposta comunale 2018”), fr. 0.35 (per “interessi aggiornati sino al 31.12.2019”) e fr. 50.– (per “tassa di diffida (30.11.2019)”);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 agosto 2020 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 settembre 2020;
che statuendo con decisione del 4 ottobre 2020, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 70.– complessivi senz’assegnare alcun’indennità a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 ottobre 2020 ribadendo di essere “ridotto a vivere al di sotto del livello di povertà”;
che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);
che la tempestività del reclamo, a prima vista dubbia siccome la decisione impugnata è stata emessa il 4 ottobre 2020 mentre il reclamo è stato inoltrato solo il 17 ottobre (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), non può essere verificata in assenza nell’incarto della Giudicatura di pace della prova della data di notificazione della sentenza impugnata al reclamante;
che la questione può tuttavia rimanere indecisa dal momento che il reclamo si rivela irricevibile;
che il reclamo deve infatti essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nel caso in esame RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;
che in particolare egli non contesta che la decisione di conguaglio emessa il 30 giugno 2019 dal Comune CO 1 (doc. 4 accluso all’istanza) costituisce secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta personale del 2018 (di fr. 40.–, oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021 e a quelli maturati dalla data di scadenza, di fr. –.35), e la diffida del 30 novembre 2019 (doc. 6) giustifica, secondo la medesima norma, il rigetto definitivo per la tassa di diffida di fr. 50.–;
che censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c, e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);
che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale dell’escusso (art. 93 LEF), fermo restando che le prestazioni assistenziali sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF; sentenza della CEF 15.2006.29 del 21 settembre 2006, consid. 5.2/b, massimata in RtiD 2007 I 864 n. 68c);
che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (è gravato di 75 attestati di carenza di beni per oltre fr. 100'000.– e il suo unico reddito appare essere l’aiuto sociale) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 90.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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