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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.140
Data decisione, Autorità: 03.03.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Prescrizione e fallimento personale allegati per la prima volta con il reclamo
Incarto n. 14.2020.140
Lugano 3 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 luglio 2020 dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 31 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'773.45, indicando quale causa del credito tre attestati di carenza di beni del 1997, 2019 e 2020, rilasciati per un credito fondato sul “Cash-Credit-Vertrag” del 20 gennaio 1995;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che statuendo con decisione 21 agosto 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto al Pretore medesimo con uno scritto del 31 agosto 2020, al quale ha successivamente confermato di volerne la trasmissione a questa Camera come reclamo;
che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);
che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo il reclamante l’attestato di carenza di beni invocato quale titolo di rigetto sarebbe prescritto in quanto emesso il 21 luglio 1997 nel quadro del suo fallimento personale;
che tale allegazione è nuova – RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza in prima sede – e pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);
che ad ogni modo la censura è infondata giacché l’attestato di carenza di beni figurante agli atti è quello rilasciato dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno il 5 maggio 2020 per fr. 11'773.45, la cui prescrizione non interverrà prima del 2040 (art. 149a cpv. 1 LEF);
che pure l’allegazione secondo cui il Tribunale di __________ avrebbe decretato il suo fallimento personale il 21 luglio 1997 è nuova e quindi irricevibile, per tacere del fatto che il documento giustificativo prodotto con il reclamo non è una decisione di fallimento, bensì una ricevuta per il deposito dell’anticipo delle spese della procedura di fallimento;
che ad ogni modo RE 1 non ha eccepito il non ritorno a miglior fortuna in occasione della notifica del precetto esecutivo ed ora è troppo tardi per farlo (art. 75 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2011.151 del 29 settembre 2011);
che sono pure inammissibili e comunque senza rilievo per l’odierno giudizio i preventivi per cure dentarie di oltre fr. 31'000.– cui accenna il reclamante – senza produrli –, fermo restando che se ne potrà tenere conto, se del caso, in sede di pignoramento (art. 93 LEF);
che fondato esclusivamente su allegazioni di fatto e documenti nuovi il reclamo è irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'773.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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