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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.178
Data decisione, Autorità: 26.02.2021, ICCA
Titolo: Modifica di certificato ereditario
Incarto n. 11.2020.178 11.2020.179 11.2020.180
Lugano 26 febbraio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nelle cause SO.2019.136 (amministrazione dell'eredità), SO.2020.189 e SO.2020.190 (modifica di certificati ereditari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse con istanze del 12 giugno 2020 da
(patrocinata dall'avv. )
per ottenere l'amministrazione dell'eredità e la modifica di certificati ereditari fu
(1867-1944), già nella USA) e (1870-1933), già in USA)
giudicando sugli appelli del 9 dicembre 2020 presentati dalla
AP 1
(rappresentata da )
contro le decisioni emesse il 27 novembre 2020 dal Pretore;
premesso che statuendo con separate decisioni del 27 novembre 2020 su un'istanza del 12 giugno 2020 presentata da C__________ __________ il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha emesso due certificati ereditari in cui, confermando analoghe attestazioni del 9 febbraio 1971, ha indicato quali uniche eredi fu N__________ e fu C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ e __________ G__________ __________ nata __________ (inc. SO.2020.189 e SO.2020.190);
ricordato che con decisione del medesimo giorno il Pretore ha chiuso l'amministrazione delle eredità, sempre chiesta da C__________, approvando la nota professionale dell'avv. PI 1 (inc. SO.2019.136);
osservato che i certificati ereditari sono stati notificati anche “al discendente M__________ __________”;
preso atto che contro le decisioni appena citate la AP 1, rappresentata da M__________ __________, è insorta il 12 luglio 2019 a questa Camera con un appello unico per ottenere “un aggiornamento dei certificati ereditari”;
posto che una comunione ereditaria non ha capacità processuale, con decreto dell'11 dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha assegnato a M__________ __________ un termine di 10 giorni non sospeso dalle ferie giudiziarie per confermare se l'appello fosse stato inoltrato da lui con Mo__________ e R__________ __________ unitamente a G__________ __________ e, nel caso in cui vi fossero altri appellanti, di precisarne l'identità e il recapito con l'avvertenza dell'irricevibilità dell'appello in caso di decorso infruttuoso del termine;
appurato che non essendo intervenuta alcuna comunicazione entro il termine fissato, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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