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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.175
Data decisione, Autorità: 26.02.2021, ICCA
Titolo: Chiusura dell'amministrazione dell'eredità
Incarto n. 11.2020.175
Lugano 26 febbraio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2019.136 (amministrazione dell'eredità) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 12 giugno 2019 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
per ottenere l'amministrazione delle eredità fu
(1867-1944), già nella USA) e fu (1870-1933), già in USA),
giudicando sull'appello del 7 dicembre 2020 presentato da AP 1 contro la decisione del 27 novembre 2020 con cui il Pretore ha chiuso l'amministrazione delle eredità;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 4 dicembre 1970 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha dichiarato scomparsi dal 1° gennaio 1950 N__________ , nato a __________ il 25 dicembre 1867, e il fratello C , nato ad __________ il 26 aprile 1870, entrambi emigrati negli Stati Uniti e di cui non si avevano più notizie da oltre venti an-ni. Il 9 febbraio 1971 il Pretore ha poi emanato un certificato ere-ditario in cui figurano quali uniche eredi fu N e C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ (1864-1932) e __________ G__________ __________ nata __________ (1866-1944) “e ora gli eredi legittimi”.
B. Il 12 giugno 2019 AP 1, dichiarandosi erede di __________ C__________ , si è rivolta al Pretore affinché pubblicasse una grida per la ricerca degli “eredi legittimi” fu N e C__________ __________, questi ultimi essendo tuttora iscritti nel registro fondiario quali comproprietari di alcuni immobili nel Comune di __________. Con decisione del 12 settembre 2019 il Pretore ha ordinato l'amministrazione delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. PI
C. Esperite le gride nel Cantone Ticino e negli Stati Uniti, il 10 novembre 2020 l'avv. __________ __________ ha trasmesso al Pretore un rapporto finale in cui ha proposto di “confermare il certificato ereditario del 9 febbraio 1971 e se del caso aggiornato con l'indicazione degli attuali eredi legali viventi a __________”. Contestualmente egli ha accluso la sua nota professionale di complessivi fr. 3361.05 (onorario fr. 2249.–, spese fr. 241.–, IVA fr. 191.84, esborsi fr. 677.85).
D. Il 27 novembre 2020 il Pretore ha emesso due certificati ereditari in cui, confermando quelli precedenti del 9 febbraio 1971, ha indicato quali uniche eredi fu N__________ e fu C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ e __________ G__________ __________ nata __________ (inc. SO.2020.189 e SO.2020.190). Con decisione del medesimo giorno egli ha chiuso l'amministrazione delle eredità, approvando la nota professionale dell'avv. PI 1. Le spese processuali di quest'ultima sentenza, di complessivi fr. 3872.25, sono state poste a carico delle successioni. La decisione è stata notificata all'attrice, all'amministratore dell'eredità e al “discendente M__________ ”, annunciatosi come erede fu N e fu C__________ __________ (inc. SO.2019.136).
E. Contro le decisioni appena citate AP 1 è insorta il
7 dicembre 2020 a questa Camera con un appello unico per ottenere che “gli eredi di N__________ __________ rispettivamente di C__________ __________ sono quelli che si sono annunciati alle grida per ricerca erede”. Sulla chiusura dell'amministrazione delle eredità non sono state chieste osservazioni all'appello.
F. Con sentenza di data odierna questa Camera ha annullato i due certificati ereditari in questione e ha ritornato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. 11.20102.176 e 11.2020.177). Ciò premesso, rimane da statuire sulla chiusura dell'amministrazione delle eredità.
Considerando
in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore della successione (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giu-risdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Alla nomina di un amministratore è assimilabile la dimissione del medesimo, in concreto per assolvimento del mandato. La relativa sentenza è appellabile entro dieci giorni dalla notifica (art. 248 lett. e in relazione con l'art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” fosse di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che dalla perizia commissionata dall'amministratore delle eredità risulta un immobile appartenente in comproprietà a N__________ e C__________ __________ dal valore venale di fr. 30 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante – come rileva il legale medesimo – il 30 novembre 2020. Introdotto il 7 dicembre seguente, l'appello in oggetto è pertanto tempestivo.
Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato come l'amministratore della successione avesse assolto tutti i compiti assegnatigli, di modo che ha ritenuto il mandato concluso e ha approvato la nota professionale. Nell'appello AP 1 formula la seguente richiesta di giudizio: “Gli eredi di N__________ rispettivamente di C__________ __________ sono quelli che si sono annunciati alle grida per ricerca erede”. Un ricorso deve tuttavia rispettare determinate esigenze di forma; deve contenere, in particolare, chiare richieste di giudizio (“domande” o “conclusioni”) da cui desumere quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni. Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” che governa i procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2020.88 del 21 luglio 2020 consid. 5). Domande generiche o indeterminate sono inammissibili.
Per quanto riguarda la chiusura dell'amministrazione delle eredità, in concreto la richiesta di giudizio formulata dall'appellante, pur assistita da un avvocato, non adempie manifestamente i presupposti testé enunciati. Intanto non è dato a divedere in che modo la decisione impugnata andrebbe modificata, nulla desumendosi dal memoriale. Inoltre l'appellante lamenta la carenza e finanche l'inservibilità del rapporto dell'amministratore, al quale rimprovera di avere fatto allestire una perizia non richiesta, causando spese inutili, ma sul perché non bisognerebbe chiudere in concreto l'amministrazione delle eredità non spende una parola. In quale sbaglio sarebbe incorso il Pretore non è dato di comprendere. Ne segue che al proposito l'appello, insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 3111 cpv. 1 CPC), va dichiarato irricevibile.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a prescindere da ogni prelievo.
Riguardo ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Emmel: in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 12c alle note preliminari degli art. 551 segg. CC con numerosi riferimenti; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione all'avv. .
Comunicazione a:
– avv.
– Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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