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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.63
Data decisione, Autorità: 18.02.2021, TRAM
Titolo: Non accettazione di una lista di candidati per l'elezione al Consiglio comunale poiché sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti
Incarto n. 52.2021.63
Lugano 18 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2021 di
Candidato
contro
la risoluzione del 9 febbraio 2021 con cui il Sindaco del Comune di __________ comunica a __________ che la proposta di lista Partito __________ per l'elezione del 18 aprile 2021 del Consiglio comunale non può essere accettata;
ritenuto, in fatto
A. Con avviso del 13 gennaio 2021, pubblicato all'albo comunale, il Municipio del Comune di __________ ha convocato l'Assemblea comunale per domenica 18 aprile 2021 per l'elezione del Consiglio comunale e del Municipio per il periodo 2021-2024 _______. L'avviso specificava che le proposte di candidatura dovevano essere depositate alla cancelleria comunale entro le ore 18:00 di lunedì 8 febbraio 2021, sottoscritte da 20 elettori (proponenti).
B. Entro il termine stabilito, __________ ha depositato una proposta di lista per il Consiglio comunale denominata Partito ______, sulla quale figura quale unico candidato Candidato, sottoscritta da 19 proponenti in luogo dei 20 prescritti per il Comune di __________.
C. Con risoluzione del 9 febbraio 2021, intimata il giorno stesso, il Sindaco ha comunicato a __________, rappresentante della lista Partito __________, che la proposta non poteva essere accettata, poiché sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti.
D. Con ricorso del 15 febbraio 2021 Candidato insorge davanti al Tribunale chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della risoluzione municipale (recte: del Sindaco) e l'assegnazione di un termine di 14 giorni a _______ per completare la proposta di lista. A sostegno della sua richiesta egli fa valere un'errata informazione ottenuta dall'autorità al momento del deposito delle firme circa la possibilità di sanare in seguito quello che sarebbe un semplice vizio di forma.
E. Il ricorso non è stato intimato per le risposte (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Considerato, in diritto
1.2. Nella misura in cui lo scritto del 9 febbraio 2021 qui impugnato potrebbe configurare un rifiuto da parte del Sindaco di assegnare un termine ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LEDP, ci si potrebbe chiedere se esso non costituisca una decisione notificata al momento del suo deposito nella cancelleria comunale (art. 49 cpv. 3 LEDP), ciò che dovrebbe condurre a ritenere tardivo il ricorso, poiché sarebbe venuto a scadenza il giorno venerdì 12 febbraio 2021. Visto che, comunque sia, esso dev'essere respinto nel merito, la questione non necessita di essere esaminata oltre.
1.3. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare, per i motivi che si vedranno, non è necessario sentire __________ in qualità di teste, come postulato dal ricorrente.
2.2. Secondo l'art. 49 cpv.1 LEDP, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18:00 del giorno in cui esse diventano definitive per modificare denominazioni che si prestano a confusione (lett. a), per stralciare candidati eccedenti (lett. b), per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge (lett. c), per rimediare a semplici vizi di forma (lett. d).
Lunedì 8 febbraio, alle ore 17:40, __________ ha depositato in rappresentanza del Partito __________ la proposta in originale di candidatura per l'elezione del Consiglio comunale alla cancelleria comunale di __________, provvedendo nel contempo al versamento della cauzione. La dichiarazione di avvenuto deposito, prodotta dall'insorgente, reca nelle osservazioni che è stata depositata la proposta di lista per il Consiglio Comune con 19 proponenti di cui 1 senza la firma di accettazione. Il ricorrente sostiene che il funzionario incaricato di ricevere la proposta di candidatura avrebbe rassicurato __________ che la mancanza di un proponente rientrava tra i "semplici vizi formali" di cui all'art. 49 cpv. 1 lett d LEDP, passibili di essere rimediati entro il termine di cui all'articolo di legge in questione. Sulla base di questa affermazione, la depositante non si sarebbe immediatamente attivata per recuperare la firma di un ventesimo proponente, ciò che sarebbe stato possibile, anche se il termine sarebbe scaduto alle 18:00 del giorno stesso. Rispettivamente, ciò avrebbe impedito a un ipotetico ventesimo proponente di giungere in tempo alla cancelleria e apporre la propria firma sulla proposta di lista.
4.1. Il deposito di una proposta di lista sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti non rientra in nessuna delle eccezioni testé riportate. In particolare, il mancato adempimento della (principale) condizione per la presentazione delle proposte di candidatura non configura di certo un semplice vizio di forma ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. d LEDP, ma un requisito fondamentale per l'accettazione a priori della proposta. Inoltre, come visto, una volta depositata, la proposta non può più essere completata o modificata, a prescindere dal fatto che il termine di deposito sia o non sia scaduto. Sotto questo profilo la decisione del Sindaco non presta fianco a critiche.
4.2. Non soccorre la domanda del ricorrente invocare la rassicurazione contraria che il funzionario di cancelleria avrebbe fornito a __________.
4.2.1. L'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce che ognuno ha diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. L'autorità che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero contrarie alla legge (illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata persona, la stessa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua competenza, il privato non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio. Inoltre la legge non deve essere cambiata tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede viene invocata (cfr. DTF 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2, 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; STA 52.2015.17 del 24 maggio 2017 consid. 4.2, 52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2, 90.2006.12 del 17 gennaio 2008 consid. 5.3; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 616 segg., 639 con rinvii). Soddisfatte queste esigenze, il principio della buona fede prevale su quello della legalità, riservato il caso in cui un interesse pubblico preponderante impone l'applicazione della legge a scapito dell'interesse del privato al mantenimento degli impegni assunti dall'autorità. In quest'ultima evenienza, lo Stato risponde tuttavia del danno cagionato al cittadino deluso nelle proprie legittime aspettative.
4.2.2. Intanto, la semplice lettura delle disposizioni di legge avrebbe agevolmente permesso a __________ di rendersi conto dell'inesattezza dell'informazione. In ogni caso, per potersi prevalere dell'affidamento, occorre che l'informazione emani dall'autorità competente a rilasciarla o che il cittadino poteva ritener competente sulla base di fondati motivi. Condizione che nel caso concreto fa difetto, poiché la competenza di esaminare le proposte e quindi di eventualmente assegnare al rappresentante dei proponenti il termine per rimediare a semplici vizi formali compete esclusivamente al Sindaco, ciò che pure emergeva dalla semplice lettura del testo legale. In nessun caso, dunque, il funzionario poteva fornire rassicurazioni in merito a come il Sindaco avrebbe valutato il difetto in parola.
Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e dev'essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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