AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.4
Data decisione, Autorità: 01.03.2021, ICCA
Titolo: Irricevibilità di un appello contro un decreto di stralcio per desistenza
Incarto n. 11.2021.4
Lugano 1 marzo 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa CA.2020.37 (divorzio su azione di un coniuge: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 febbraio 2020 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 7 gennaio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 dicembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1972) e AO 1 (1972), cittadini italiani, si sono sposati a __________ () l'8 settembre 2007, adottando la separazione dei beni. In seguito il marito ha raggiunto la moglie nel Ticino, dove questa risiedeva da qualche mese e aveva già vissuto in precedenza. Dal matrimonio sono nati L, il 20 agosto 2008, e O__________, il 23 luglio 2009. Il 17 luglio 2014 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo misure a protezione dell'unione coniugale. AP 1 ha lasciato il 18 ottobre 2014 l'abitazione comune (particella n. 151 RFD di __________, intestata alla moglie) per trasferirsi prima da un conoscente e poi in un appartamento, sempre a __________.
B. Nell'ambito di un'udienza tenutasi il 9 giugno 2015 nella procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in virtù del quale le parti dichiaravano di vivere separate dal 18 ottobre 2014, disponevano l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, prevedevano l'affidamento dei figli alla medesima e disciplinavano il diritto di visita paterno. AP 1 si impegnava, da parte sua, a versare contributi alimentari per ogni figlio di fr. 666.– mensili dal luglio al dicembre del 2015 e di fr. 250.– mensili dal gennaio del 2016 in poi (assegni familiari non compresi), più due terzi dei dividendi che avrebbe percepito dalle ditte I__________ S.p.A. e L__________ S.r.l. Le parti hanno escluso contributi di mantenimento tra coniugi.
C. Il 14 febbraio 2018 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2018.41). Nell'ambito di tale causa essa ha presentato il 18 febbraio 2020 un'istanza cautelare per essere autorizzata – già inaudita parte – a iscrivere il figlio L__________ per l'anno scolastico 2020/21 all'Institut __________ di , dove il ragazzo avrebbe potuto frequentare una rinomata accademia musicale per lo studio del violino, che suona dall'età di quattro anni. Con decreto cautelare, emesso l'indomani senza contraddittorio, il Pretore ha citato le parti al contraddittorio del 2 aprile 2020 e ha fissato alla curatrice educativa un termine di 30 giorni per trasmettere un rapporto aggiornato sulla situazione di L, che dal luglio del 2018 rifiuta di incontrare il padre.
D. Con ulteriore decreto emesso il 25 febbraio 2020 senza contraddittorio il Pretore ha respinto una richiesta del 21 febbraio 2020 con cui AP 1 gli chiedeva di riconsiderare la sua decisione del 15 febbraio 2020 e di anticipare il contraddittorio. Contestualmente egli ha assegnato allo psicologo dott. __________ C__________, che aveva in cura il ragazzo, un termine di 20 giorni per consegnare un rapporto aggiornato. Raccolti i pareri della curatrice e dello psicologo e rinviata all'8 agosto 2020 la discussione, il Pretore aggiunto supplente ha respinto il 31 marzo 2020 una nuova domanda di riconsiderazione presentata da AP 1 e ha impartito a AO 1 un termine di 20 giorni per formulare osservazioni scritte.
E. Nelle sue osservazioni del 21 aprile 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza della moglie e, a sua volta, ha avanzato richieste cautelari volte a ripristinare le relazioni personali con il figlio, come pure a ridurre i rapporti tra i figli e i nonni materni al fine di ristabilire i ruoli genitoriali, a ordinare una perizia sulle capacità genitoriali di AP 1, a disporre un diritto di visita a L__________ di un pomeriggio settimanale alla presenza del fratello O__________ e di revocare l'incarico allo psicologo dott. __________ C__________. Con decreto superprovvisionale del 24 aprile 2020 il Pretore ha invitato AP 1 a ridurre progressivamente i rapporti tra i figli e i nonni materni al fine di ristabilire il ruolo dei genitori e ha stabilito in un pranzo (la prima settimana) e in un pomeriggio settimanale dalle ore 14.00 alle 19.00 (in seguito), alla presenza anche del fratello O__________, un diritto di visita per il mese di maggio 2020 (inc. CA.2020.108). Inoltre egli ha convocato le parti a un contraddittorio del 18 agosto 2020.
F. All'udienza del 18 agosto 2020, indetta per la discussione di varie richieste cautelari, AO 1 ha instato per il rigetto dell'istanza 18 febbraio 2020 della moglie. Le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo il rispettivo punto di vista e notificando prove, che il Pretore ha accettato seduta stante limitatamente all'ascolto del figlio L__________. Con decreto cautelare di quello stesso 21 agosto 2020 il Pretore ha poi confermato il decreto emesso senza contraddittorio il 24 aprile 2020. Raccolto il rapporto di audizione del ragazzo, il Pretore ha sentito L__________ personalmente il 14 ottobre 2020. Il 5 novembre 2020 egli ha chiesto alle parti se consentissero all'esercizio (sorvegliato) del diritto di visita paterno a L__________ presso la specialista __________ G__________. AO 1 ha aderito alla proposta il 12 novembre 2020, mentre AP 1 vi si è opposta il 17 novembre successivo, sollecitando l'autorizzazione a iscrivere il figlio all'Institut __________ di __________ dal gennaio del 2021, con possibilità di esercitare il diritto di visita paterno presso quell'istituto.
G. Il 26 novembre 2020 il Pretore, chiusa l'istruttoria, ha fissato ai coniugi un termine di 20 giorni per presentare conclusioni scritte sull'istanza cautelare del 18 febbraio 2020. Nel proprio memoriale del 23 dicembre 2020 AP 1 ha chiesto di poter iscrivere L__________ al citato istituto per l'anno scolastico 2021/2022, dato che il termine per l'iscrizione all'anno scolastico corrente era “irrimediabilmente trascorso”. Nel proprio allegato conclusivo del 22 dicembre 2020 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza della moglie. Il Pretore ha informato le parti il 28 dicembre 2020 che la procedura cautelare CA.2020.37 era ormai matura per il giudizio e ha assegnato al marito un termine di 20 giorni per esprimersi sulla nuova richiesta della moglie intesa a iscrivere il figlio all'Institut __________ di __________ per l'anno scolastico 2021/2022, al cui proposito egli ha aperto una nuova procedura (inc. CA.2020.433).
H. Statuendo il 30 dicembre 2020, il Pretore ha stralciato dal ruolo per desistenza l'istanza cautelare 18 febbraio 2020 della moglie (e la successiva modifica 17 novembre 2020) tendente a ottenere l'autorizzazione a iscrivere L__________ all'Institut __________ di __________ per l'anno scolastico 2020/2021. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al marito fr. 3500.– per ripetibili.
I. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 gennaio 2021 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la sua istanza del 18 febbraio 2020 e di autorizzare l'iscrizione del figlio L__________ alla nota scuola per l'anno scolastico 2021/2022, addebitando le spese giudiziarie al marito. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La Camera esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 all'introduzione degli art. 308-334). Ora, una desistenza o un'acquiescenza contenuta in un verbale firmato dalle parti, così come una transazione, ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In tal caso il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La validità della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contesta unicamente con una domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione (I CCA, sentenze inc. 11.2015.4 dell'11 febbraio 2015 consid. 3, inc. 11.2013.112 del 22 gennaio 2014 e inc. 11.2013.103 del 9 dicembre 2013). Un decreto di stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza si distingue al riguardo da un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC), che è invece una decisione appellabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.6 del 10 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio).
Nella fattispecie il Pretore ha decretato lo stralcio della procedura cautelare dal ruolo per desistenza dopo avere constatato che nel suo allegato conclusivo AP 1 non postulava più l'autorizzazione a iscrivere L__________ all'Institut __________ di __________ per l'anno scolastico 2020/2021, neppure a decorrere dal 13 gennaio
Quanto alla nuova richiesta di iscrivere il figlio per l'anno scolastico 2021/2022, il primo giudice l'ha considerata una nuova istanza che doveva essere sottoposta al vaglio del contraddittorio e che andava giudicata separatamente, “non da ultimo considerando che fino all'inizio del prossimo anno scolastico la situazione familiare complessiva, i rapporti fra padre e figlio, nonché i desideri di L__________ possono evolversi” (decreto impugnato, pag. 4).
Ripercorsa la cronistoria della vicenda, l'appellante deplora – in sintesi – che il Pretore abbia ravvisato una sua desistenza dalla domanda iniziale e abbia stralciato la procedura dal ruolo. Essa contesta di avere ritirato l'istanza cautelare del 18 febbraio 2020 o di avere rinunciato alle proprie richieste di giudizio, rilevando di averle soltanto adattate “al trascorrere del tempo, che aveva reso vana – e non per cause a lei imputabili – la sua iniziale domanda”. L'autorizzazione a iscrivere il figlio in vista dell'anno scolastico 2021/2022 – essa soggiunge – non costituiva perciò una nuova richiesta cautelare, ma una lecita modifica della domanda originaria. Considerati il tempo trascorso, la conclusione dell'istruttoria e la presa di posizione del marito nell'allegato del 22 dicembre 2020, l'interessata invita questa Camera a statuire essa medesima sulla richiesta di iscrivere L__________ entro il 15 marzo 2021, ultimo termine utile, al ricordato istituto per il prossimo anno scolastico. Il marito avrebbe condizionato invero il proprio consenso in proposito al ripristino delle relazioni personali. Se non che – essa prosegue – L__________ è irremovibile nel rifiuto di incontrare il padre e nel voler frequentare quanto prima l'istituto scolastico romando. Frequentazione che, per l'appellante, risponde al preminente interesse del minore.
Che a distanza di dieci mesi dall'introduzione dell'istanza cautelare volta a ottenere l'autorizzazione di iscrivere L__________ al noto istituto per l'anno scolastico 2020/2021 il Pretore abbia ravvisato desistenza per il solo fatto che AP 1 aves-se aggiornato – in una procedura retta dal principio inquisitorio illimitato – la domanda iniziale dopo che il termine per l'iscrizione all'anno scolastico 2020/2021 era “irrimediabilmente trascorso” (memoriale conclusivo del 23 dicembre 2020, pag. 5) appare a dir poco discutibile. Una desistenza deve risultare infatti da una comunicazione unilaterale con cui la parte procedente dichiara esplicitamente di ritirare la propria azione o istanza (I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305). Sia come sia, e come si è spiegato (consid. 1), il sussistere di una desistenza poteva essere contestato unicamente con domanda di revisione. Tale orientamento è tuttora condiviso dalla dottrina dominante (menzionata da Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241 CPC). E una domanda di revisione va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Pretore. L'appello di AP 1 si rivela così irricevibile già di primo acchito.
È vero che l'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto di stralcio impugnato è erronea, menzionando essa la proponibilità dell'appello. A parte il fatto però che la legale dell'appellante avrebbe potuto avvedersi dell'errore consultando semplicemente il Codice di procedura civile, quell'indicazione fallace non può giustificare in alcun modo un'eventuale conversione dell'appello in una domanda di revisione, che questa Camera non sarebbe competente per trattare. Spetterà quindi, se mai, all'interessata adire di nuovo il Pretore con una domanda di revisione e contestare in virtù dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC il sussistere di una desistenza nel memoriale conclusivo del 23 dicembre 2019. Anche sotto questo punto di vista il memoriale sfugge dunque a ulteriore disamina.
Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va moderata in funzione della circostanza che la decisione attuale si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni in appello.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di scolarizzazione di un figlio sono assimilate a misure di protezione nel senso degli art. 307 segg. CC (Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 11 in fine ad art. 302 con rinvio). Sono impugnabili quindi con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 n. 7 LTF). Trattandosi in concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cautelare, la ricorrente potrà far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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