AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.51
Data decisione, Autorità: 12.11.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00051
Lugano 12 novembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. OA.1999.216 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 23 novembre 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'033'902.50 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni (art. 5 LEF);
domanda avversata dalla parte convenuta che ha sollevato l'eccezione di prescrizione del credito, eccezione che il Pretore, con sentenza 5 marzo 2001, ha accolto respingendo la petizione;
appellante l'attrice che con atto di appello 23 marzo 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di spese e ripetibili delle due sedi, mentre il convenuto, con osservazioni 2 maggio 2001, postula la reiezione del gravame;
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 24 settembre 1996 il Pretore del distretto di Bellinzona ha concesso alla società __________ di __________ -ditta che si occupa della gestione di una segheria e del commercio di legname in genere- una moratoria concordataria (doc. 8), conclusasi il 28 luglio 1997 con l'omologazione del concordato (doc. 18). A commissario del medesimo era stato designato il lic. oec. __________ di __________.
B. Con petizione 23 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio lo __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'033'902.50 oltre accessori. L'importo corrisponde al danno che l'attrice sostiene di aver subito in relazione alla sparizione, fra ottobre 1996 e novembre 1997, di un grosso quantitativo di legname a suo tempo depositato sul piazzale e nei capannoni della segheria di __________, sparizione di cui ritiene responsabile il commissario del concordato, rispettivamente lo __________ sulla base dell'art. 5 LEF. Al commissario viene in particolare rimproverata la violazione del suo dovere di vigilanza (art. 295 cpv. 2 lett. a LEF), segnatamente per non aver vegliato personalmente sull’attività residua della società, delegando a terze persone l'ordinaria amministrazione della segheria senza chiedere rendiconti, ciò che non gli ha permesso di accorgersi della diminuzione del legname. Ne sarebbe conseguito un danno per la ditta attrice pari alla differenza tra il valore del legname inventariato all'apertura della procedura concordataria (mc 1943.863 per un valore di fr. 1'556'258.80: cfr. inventario 9 ottobre 1996, doc. B) e quello del legname rimanente al 3 novembre 1997 secondo quanto stabilito dallo stesso perito, __________ (mc 734.434 per un valore di fr. 522'356.35: doc. D). All'azione giudiziaria di __________ si è opposto lo __________, eccependo innanzi tutto la carente competenza del Pretore, non avendo l'attrice preventivamente notificato la sua pretesa all'ente pubblico, formalità prevista dall'art. 19 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici. Nel merito il convenuto ha sollevato l'eccezione di prescrizione del credito, ritenuto che al momento della notifica del PE avvenuta il 12 marzo 1999 (primo atto interruttivo delle prescrizione), il termine annuale dalla conoscenza del danno era già scaduto. Assevera che la conoscenza del danno, a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, dev'essere fissata al più tardi alla fine di novembre 1997, ovvero da quando l'attrice era in possesso del secondo inventario della merce (doc. D) dal quale emerge la notevole diminuzione del quantitativo di legname rispetto rispetto al primo inventario. In merito ai presupposti dell'azione risarcitoria, il convenuto contesta in ogni caso qualsiasi addebito, in specie quello secondo il quale il commissario avrebbe violato i doveri impostigli dalla sua funzione, la sparizione del legname non potendogli essere addebitata anche perché non è provato che la stessa si sarebbe concretizzata durante la procedura concordataria, conclusasi il 16 aprile 1997 (doc. 15), quindi diversi mesi prima dell'allestimento del secondo inventario.
C. Esperita l’istruttoria limitata all'eccezione di prescrizione (cfr. verbale d’udienza preliminare 11 ottobre 2000), con le conclusioni le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni, l'attrice sostenendo in particolare che al momento della notifica del PE (marzo 1999) un'eventuale sua pretesa risarcitoria nei confronti dell'ente pubblico non era ancora prescritta, risalendo la conoscenza del danno al mese di marzo 1998 quando, durante un incontro tra gli azionisti della società, questi avevano preso conoscenza del danno.
D. Accogliendo l'eccezione in esame, il primo giudice ha concluso che il termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 6 LEF dev'essere calcolato a partire dal 17 novembre 1997, data di consegna all'attrice del secondo inventario (doc. D) dal quale questa poteva dedurre con chiarezza l’evidente diminuzione del quantitativo di legname in suo possesso, rispettivamente il valore del legname mancante, dati questi sufficienti per stabilire la conoscenza del danno. Conseguendone che alla notifica del precetto esecutivo (doc. E) avvenuta il 24 marzo 1999, il credito in discussione era già prescritto. Volendo anche concedere all'attrice il tempo necessario per verificare la sua contabilità onde accertarsi che nella stessa non vi fosse riscontro di un'eventuale vendita del legname mancante, a mente del pretore al più tardi alla fine di quell'anno essa era a conoscenza del pregiudizio subito, così che il credito posto a giudizio è in ogni modo prescritto.
E. Con l’appello, postulando la reiezione dell'eccezione di prescrizione, l'attrice sostiene che la conoscenza del danno dev'essere fatta risalire al momento in cui ha potuto disporre di tutte le necessarie informazioni atte a orientarla sull'effettivo ammanco di merce, dati che essa ha ottenuto solo durante il mese di marzo 1998 (quando i due inventari sono stati oggetto di approfondita discussione fra alcuni azionisti) e non già al momento in cui le è stato consegnato il secondo inventario. Rileva in particolare la necessità -a fronte di una differenza d'inventario di circa un milione- di indagare sulla questione prima di procedere nei confronti dei responsabili; indagine che peraltro ha potuto essere avviata solo l'11 dicembre 1997 nell'ambito di un incontro fra il presidente del consiglio d'amministrazione della società, signor __________, e il commissario del concordato. Di seguito erano state interpellate altre persone verosimilmente al corrente dell'accaduto: così il signor __________, gestore di fatto della segheria anche durante la moratoria e membro del consiglio d'amministrazione, nonché la moglie di questi. Preso atto dell'esito negativo dell'indagine, fu nel corso di una riunione degli azionisti, o di alcuni di essi, tenutasi a __________ verso metà marzo 1998 che si individuò la responsabilità del commissario del concordato per la sparizione del legname. L'appellante conclude ribadendo che il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha effettivamente avuto conoscenza del danno e non da quando avrebbe potuto scoprirne l'entità facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze e che dubbi sulla presenza di elementi per procedere giudizialmente devono essere interpretati a sfavore del debitore.
Delle osservazioni dell'ente pubblico che postula la reiezione dell'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto
L’attrice ha basato la propria azione risarcitoria sull’art. 5 LEF che prevede la responsabilità del Cantone -fra l'altro- anche per i danni cagionati illecitamente dai commissari. L'azione si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’atto che ha cagionato il danno (art. 6 cpv. 1 LEF). A questo termine di prescrizione, in specie alla determinazione della sua decorrenza, si applicano per analogia i principi stabiliti nell'ambito d'applicazione dell'art. 60 CO (Gasser in Staehelin / Bauer / Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, SchKG I, art. 6 LEF, N. 1).
Secondo costante giurisprudenza il termine di prescrizione relativa di cui all'art. 60 cpv. 1 CO comincia a decorrere da quando il danneggiato ha conosciuto l'esistenza, la natura e gli elementi del danno e non dal momento in cui avrebbe potuto conoscerli facendo prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze (Berti, in Comm. di Basilea, art. 60 CO, N. 6). La conoscenza del danno, che include anzitutto la sua entità, vale dal momento in cui il danneggiato è in grado di valutare, almeno in grandi linee, il danno complessivo così da poter fondare e motivare un'eventuale azione giudiziaria (DTF 112 II 118, 109 II 434 segg.; 108 Ib 99; Brehm, in Comm. di Berna, 1998 art. 60 CO, N. 27 - 28), senza tuttavia attendere di conoscerne l'esatto ammontare (DTF 111 II 57; Brehm, op. cit., ibidem, N. 32 - 33). Il momento determinante dipende quindi dalle conoscenze e percezioni soggettive del danneggiato, prescindendo dall'oggettiva possibilità di tale conoscenza (Brehm, op. cit., ibidem, N. 59), il che è del tutto logico se si considera che l’istituto della prescrizione ha lo scopo di sanzionare l'attesa ingiustificata del leso nel procedere a tutela dei propri diritti. A meno che la passività della parte lesa non rappresenti un comportamento abusivo e così contrario all'art. 2 CC.
Per quanto riguarda la conoscenza del responsabile, diversamente dall'art. 60 CO, l'art. 6 LEF non ne prevede esplicitamente la conoscenza come presupposto per l'inizio del termine di prescrizione. La differenza tra le due norme non è però sostanziale, ritenendosi che nell'ambito dell'art. 5 LEF l'autorità esecutiva che avrebbe causato il danno è, per principio, nota (Gasser, in Comm. cit., ibidem, N. 5). Nell'ambito dell'art. 60 CO, il termine di prescrizione inizia a decorrere non solo quando v'è conoscenza del danno, ma anche della persona responsabile, laddove è necessario che sulla stessa vi sia certezza, ma non addirittura che la circostanza sia provata (Brehm, op. cit., ibidem, N. 61).
3.In concreto, pacifica la correttezza degli inventari e quindi la diminuzione del legname depositato e premesso che ai fini della prescrizione il momento della conoscenza del danno deve essere fatto risalire a quando vi è la conoscenza dei suoi elementi essenziali e non dei dettagli, è sicuramente corretto l'assunto pretorile secondo il quale il pregiudizio fatto valere in causa, costituito dal valore del legname mancante, poteva essere ed è stato individuato fin dalla consegna all'attrice dell'inventario 3 novembre 1997 allestito da __________, consegna avvenuta verosimilmente il 17 o 18 novembre 1997 (cfr. deposizione __________). A proposito di questo secondo inventario, che l'attrice non contesta di aver ricevuto nelle date indicate, va rilevato che il suo allestimento è stato richiesto dall'attrice medesima dopo che si era accorta della massiccia riduzione del legname inventariato e se ne era allarmata (cfr. conclusioni, punto 2). Che l'attrice nutrisse al proposito almeno perplessità è peraltro stato confermato in istruttoria dai testi __________ (che ha confermato come l'inventario 3 novembre 1997 sia stato richiesto dopo che ci si era accorti che "il legname in magazzino diminuiva in misura notevole") e __________ (che ha dichiarato di essere stato interpellato nel mese di ottobre 1997 dall'avv. __________, legale della società, circa le sorti del legname mancante). Da queste circostanze si può quindi dedurre che l'inventario __________ ha semplicemente confermato i sospetti che l'attrice già nutriva, ovvero che il legname mancante era stato indebitamente sottratto dal suo inventario; per il che, come correttamente ritenuto dal pretore, è proprio per mezzo dell'inventario 3 novembre 1997 (doc. D) che l'attrice ha avuto conferma, ovvero conoscenza dell'esistenza del danno e del suo ammontare, laddove, trattandosi di persona giuridica, basta la conoscenza da parte di organi della stessa (Brehm, op. cit., ibidem, N. 26). In tal senso, è quindi irrilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, il fatto che alcuni azionisti dell'attrice abbiano preso conoscenza dell'accaduto solo durante il mese di marzo 1998.
Inoltre va osservato che pur accennandovi di transenna, l'appellante non fonda la sua tesi difensiva sulla circostanza di non aver conosciuto la persona responsabile. Ancorché l'istruttoria abbia rivelato l'imbarazzo causato da dubbi attorno al comportamento del gestore della segheria, nei suoi allegati di prima sede (e anche in appello) la società attrice incentra le sue motivazioni sull'inspiegabilità dell'accaduto e sulla necessità di svolgere indagini interne sulle possibili cause (replica, pag. 4; conclusioni, pag. 3): ma al proposito essa non ha sostenuto, né dimostrato i passi intrapresi che giustificassero di aver disposto, soltanto nel mese di marzo 1998, degli elementi necessari in vista di procedere sulla base dell'art. 5 LEF.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L’appello 23 marzo 2001 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 2’000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3’000.-- per ripetibili dell'appello.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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