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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.127
Data decisione, Autorità: 23.02.2021, CEF
Titolo: Avviso di pignoramento. Decisione di rigetto definitivo dell’opposizione in procedura ordinaria impugnata al Tribunale federale. Esecuzione promossa quale mezzo di coazione. Nullità?
Incarto n. 15.2020.127
Lugano 23 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26 novembre 2020 di
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 novembre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, (patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 dicembre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di un “indennizzo” di fr. 200'000.– oltre agli interessi del 5% dal 3 ottobre 2017. L’escussa ha interposto opposizione all’esecuzione.
B. Adito il 1° febbraio 2018 da RI 1 con una petizione volta alla condanna della PI 1 al pagamento in suo favore di fr. 68'687.25 e fr. 52'273.05 oltre agli interessi di mora, con sentenza del 15 marzo 2019 (inc. OR.2018.26) il Pretore del Di-stretto di Lugano, sezione 1, ha respinto l’azione e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale della convenuta intesa all’ottenimento dall’attrice di fr. 164'297.85 oltre agli interessi, condannandola a pagare alla PI 1 fr. 76'755.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018 e negli stessi limiti rigettando l’opposizione da lei interposta alla predetta esecuzione. Le spese processuali relative alla domanda principale, di fr. 5'500.–, sono state poste a carico di RI 1, tenuta a rifondere alla PI 1 fr. 8'400.– per ripetibili, mentre le spese processuali riferite alla domanda riconvenzionale, anch’esse di fr. 5'500.–, sono state poste a carico delle parti metà ciascuna, compensate le ripetibili.
C. Con sentenza dell’8 aprile 2020 (inc. 12.2019.73) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l’appello presentato da RI 1 contro la decisione pretorile.
D. Contro la sentenza appena citata, il 28 maggio 2020 RI 1 ha inoltrato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, postulando l’accoglimento integrale della sua azione e parziale della domanda riconvenzionale, limitatamente a fr. 6'600.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, sia nel merito che per la richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione.
E. Il 23 novembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 novembre a concorrenza di fr. 105'911.70, spese e interessi compresi.
F. Con ricorso del 26 novembre 2020, RI 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, che non venisse eseguito il pignoramento e che fosse accertata la nullità dell’esecuzione n. __________ e della “fattura n. __________”.
G. Statuendo con ordinanza del 27 novembre 2020 il presidente della Camera ha concesso al ricorso provvisoriamente effetto sospensivo parziale, nel senso di limitare il pignoramento a fr. 88'761.70 e di sospendere la procedura esecutiva dopo l’esecuzione del pignoramento.
H. Con osservazioni dell’11 dicembre 2020 la PI 1 ha chiesto la reiezione sia della domanda di effetto sospensivo sia del ricorso, conclusione quest’ultima cui è giunto anche l’UE nelle sue del 14 dicembre 2020. Nella sua replica spontanea del 28 dicembre 2020, la ricorrente ha invece ribadito la propria conclusione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 24 novembre 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 Misconosce tuttavia che il ricorso in materia civile al Tribunale federale non sospende né l’esecutività né il passaggio in giudicato della decisione impugnata finché il giudice dell’istruzione non vi abbia conferito l’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3), ciò che non risulta essere il caso nella fattispecie. In altre parole, il ricorso in questione non osta al pignoramento. In sé la censura è pertanto infondata.
2.2 Prima di emettere l’avviso di pignoramento l’ufficio d’esecuzione deve esaminare d’ufficio se l’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata e in quale misura. Il proseguimento di un’esecuzione sospesa da opposizione è infatti nullo (DTF 142 III 600 consid. 2.1; 130 III 398 consid. 1.2.2). Nel caso in esame, il Pretore ha rigettato l’opposizione della ricorrente in via definitiva limitatamente a fr. 76'755.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018. L’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per fr. 105'911.70 aggiungendo alla somma decisa dal Pretore, come richiesto dall’escutente nella domanda di continuazione dell’esecuzione, le spese giudiziarie stabilite in suo favore nella decisione del 15 marzo 2019, pari a fr. 8'400.– per le ripetibili relative alla domanda principale e a fr. 2'750.– per le spese processuali riferite alla domanda riconvenzionale (fr. 5'500.–/2, v. sopra ad B), oltre alle ripetibili attribuite dalla seconda Camera civile, di fr. 6'000.–.
Sennonché tali spese, per evidenti motivi cronologici, non fanno parte delle somme indicate nel precetto esecutivo e non sono considerate dalla giurisprudenza come spese esecutive nel senso dell’art. 68 LEF – a differenza delle spese e ripetibili stabilite in cause a procedura sommaria previste dalla LEF (come l’azione di rigetto dell’opposizione a tenore degli art. 80 segg. LEF) –, sicché non possono essere aggiunte all’importo della pretesa posta in esecuzione (DTF 119 III 65 segg.).
2.3 Il pignoramento può quindi essere eseguito solo fino a concorrenza di fr. 76'755.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, ad esclusione delle spese di fr. 17'150.– (fr. 8'400.– + fr. 2'750.– + fr. 6'000.–) prese in conto dall’UE. Il ricorso va di conseguenza accolto in questi limiti. Contrariamente a quanto crede l’escutente, secondo la giurisprudenza appena citata la debitrice è infatti legittimata a pretendere che la creditrice promuova un’ulteriore esecuzione per l’incasso dei fr. 17'150.–. Non è d’altronde di rilievo che la somma di fr. 105'911.70 calcolata dall’UE non esorbiti da quella di fr. 200'000.– oggetto del precetto esecutivo, perché l’opposizione è stata rigettata per soli fr. 76'755.–.
La ricorrente si prevale anche della nullità dell’esecuzione, sulla scorta di una decisione della Pretura penale del 1° luglio 2020, con cui una dipendente dell’escutente e il presidente del consiglio d’amministrazione sono stati condannati per coazione proprio in connessione con l’esecuzione in questione. Il giudice penale non ne ha però accertato la nullità e la ricorrente non ha sollevato l’eccezione di nullità nella procedura di merito, benché i fatti penalmente rilevanti si siano verificati (tra il 13 e il 18 dicembre 2017) già prima dell’inoltro dell’azione civile. Le autorità esecutive (l’UE e la CEF) sono pertanto vincolate dalla decisione con cui il Pretore del Distretto di Lugano ha accertato l’esistenza del credito, che si fonda del resto su un motivo (la violazione di un divieto di concorrenza) non specificatamente discusso in sede penale e giunge a ridimensionare l’importo del credito vantato dall’escutente. La pretesa nullità dell’esecuzione è pertanto tutto tranne che manifesta, perlomeno dopo l’emanazione della decisione del giudice civile competente. Su questo punto il ricorso va integralmente respinto.
La ricorrente evoca infine vagamente la possibile decadenza del sequestro ottenuto dalla PI 1, ma non formula alcuna conclusione al riguardo. La censura si avvera così irricevibile.
Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di revoca dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il pignoramento è limitato a fr. 76'755.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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