AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.120
Data decisione, Autorità: 23.02.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità per incompetenza territoriale. Spese processuali
CO 1RE 1
Incarto n. 14.2020.120
Lugano 23 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 9 giugno 2020 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 19'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2019 (indicando quale causa del credito: “Ubicazione: Via __________ – __________ Oggetto: Locazione inventario __________. Malgrado il riconoscimento di debito acquisto inventario allegato non ha mai pagato nessuna rata. Si rende attenti che in caso di blocco dell’inventario da parte del locatore, rivendico in anticipo la mia proprietà”) e fr. 200.– (per “Spese”).
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 giugno 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Il 16 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha fissato alla controparte un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, a cui la stessa non ha dato seguito.
C. Statuendo con decisione del 3 agosto 2020, il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 320.– senza assegnare spese ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 agosto 2020 per ottenere che le spese processuali da lui anticipate di fr. 320.– gli vengano integralmente restituite. Il 13 agosto 2020 il Presidente della scrivente Camera ha fissato un termine alla Pretura di Locarno-Città per presentare osservazioni sul reclamo. Il 17 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha inoltrato le proprie osservazioni, sulla quale il reclamante ha preso posizione con scritto del 26 agosto 2020.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 agosto 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 20 agosto. Presentato il 12 agosto 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza per incompetenza territoriale ponendo le spese processuali già anticipate dall’istante integralmente a suo carico. Ha infatti rilevato che la convenuta è domiciliata a __________ e che la proroga di foro prevista nel riconoscimento di debito in favore della Pretura di Locarno-Città è priva d’efficacia nella procedura di rigetto dell’opposizione, nella quale il foro del domicilio dell’escusso è imperativo.
Con il reclamo RE 1 sostiene di avere inoltrato l’istanza presso la Pretura di Locarno-Città sulla scorta di un’indicazione telefonica della stessa e rimprovera al Pretore aggiunto di aver fissato un termine di quindici giorni alla convenuta per presentare eventuali osservazioni, per poi, a distanza di quasi due mesi dalla ricezione dell’istanza, dichiararla irricevibile e trattenere le spese processuali anticipate. A sua mente, l’istanza avrebbe invece dovuto essergli ritornata immediatamente e, visto il tempo da lui perso a causa dell’incorretta gestione della sua pratica, le spese processuali anticipate di fr. 320.– sarebbero dovute essergli integralmente restituite.
Nelle sue osservazioni al reclamo, il Pretore aggiunto afferma di non aver mai parlato al telefono con il reclamante e precisa che il segretariato della Pretura non è abilitato a fornire indicazioni sulla competenza territoriale della stessa. Egli spiega inoltre che, di principio, tutte le istanze vengono intimate alla controparte per osservazioni ed è solo in un secondo tempo che il giudice verifica i presupposti processuali, fatto salvo il caso di una svista palese dell’istante, come quando il valore di causa rientra nella competenza del Giudice di pace. Nella fattispecie invece, l’istante ha introdotto l’istanza intenzionalmente, e non per errore, presso la Pretura prevalendosi di una proroga di foro, sicché il primo giudice dice di aver ritenuto corretto seguire il normale iter procedurale prima di approfondire se la sua tesi fosse corretta. Infine, il Pretore aggiunto conferma l’ammontare delle spese processuali prelevate a motivo che rientrano nella forchetta prescritta dall’art. 48 OTLEF, compresa fra 60.– e fr. 500.– per cause con un valore superiore a fr. 10'000.–.
In replica il reclamante rileva che l’errore non era intenzionale, ma è stato esclusivamente provocato dalla falsa informazione fornita dalla Pretura alla persona da lui incaricata di seguire il caso.
6.1 Orbene, RE 1 non ha prodotto alcun elemento oggettivo a sostegno della sua tesi e la Pretura nega di avergli fornito un’informazione errata. Egli deve quindi assumere le conseguenze del proprio errore (o di quello della sua ausiliaria).
6.2 Per il resto, la questione di sapere se il Pretore aggiunto avrebbe dovuto evitare di notificare l’istanza alla controparte per osservazioni è in realtà d’importanza marginale (v. sotto consid. 7), dal momento ch’egli non ha assegnato ripetibili alla controparte e quindi non ha generato costi fin dal principio manifestamente inutili.
6.3 D’altronde, non si vede – né il reclamante spiega precisamente – perché il tempo “perso” tra l’inoltro dell’istanza di rigetto e il giudizio d’irricevibilità giustificherebbe la restituzione integrale delle spese processuali avanzate. L’eventuale perdita d’interessi risulta infatti coperta dalla pretesa per interessi di mora del 5% posta in esecuzione (sopra ad A). Ad ogni modo, il reclamante non può seriamente pretendere di rovesciare le conseguenze del proprio errore (o di quello della sua ausiliaria) sulla Pretura.
7.1 Nel fissare nella decisione finale le spese effettivamente a carico della parte soccombente il giudice deve tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il suo dispendio lavorativo, se è superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF). La tassa di giustizia deve in particolare rispettare il principio d’equivalenza, il quale prevede che la tassa prelevata in un caso concreto non può essere palesemente sproporzionata rispetto alla prestazione oggettivamente fornita dall’autorità (cfr. TREZZINI in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 95 CPC). Ove la causa termini senza decisione di merito, in particolare se diventa senza oggetto, la tassa è calcolata in proporzione agli atti compiuti (per analogia art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL 178. 200]; sentenza della CEF 14.2019.159 del 27 dicembre 2019, consid. 4.3).
7.2 Nel caso in esame il Pretore aggiunto ha manifestamente stabilito l’anticipo delle spese processuali a carico dell’istante, di fr. 320.–, nella fascia alta della tariffa con riferimento alle spese presumibili dell’intero processo (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC, TAPPY in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 98 CPC). Ne segue che nel porre lo stesso importo definitivamente a carico del reclamante, il primo giudice ha omesso di considerare che la causa non è terminata con una decisione di merito, bensì con una decisione d’irricevibilità, che ha richiesto da parte sua un onere lavorativo limitato (o comunque più esiguo di quello di una normale causa di rigetto). La sua incompetenza territoriale era infatti palese, come risulta dall’art. 84 cpv. 1 LEF, sicché egli avrebbe dovuto d’acchito dichiarare l’istanza inammissibile senza necessità di notificarla alla convenuta per osservazioni (art. 59 cpv. 2 lett. b, 60 e 253 CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 6 ad art. 253 CPC). Il dispendio di tempo necessario al riguardo non eccede un terzo di quello che avrebbe richiesto il normale trattamento della causa fino all’emanazione della decisione di merito. La decisione impugnata risulta di conseguenza viziata da un chiaro errore d’apprezzamento e va riformata nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr. 100.– in parziale accoglimento della domanda del reclamante volta alla restituzione integrale dell’anticipo.
La tassa di giustizia relativa al presente giudizio non potendosi porre a carico della controparte, cui il reclamo non è stato notificato (stante l’assenza di un suo interesse degno di protezione), per motivi di equità si giustifica di rinunciare a riscuoterne una (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo, oltre che per l’assenza di una domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), CO 1 non può essere costretta a rifondere un’indennità d’inconvenienza al reclamante, ma neppure può esserlo il Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107, vedi anche già citata sentenza della CEF 14.2019.159, consid. 5).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 320.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
“2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’istante (nella misura di fr. 320.–), sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 220.– gli è restituita”.
Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 80.– versato dal reclamante gli è restituito.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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