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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.16
Data decisione, Autorità: 22.02.2021, ICCA
Titolo: Gratuito patrocinio: domanda sprovvista di probabilità di successo
Incarto n. 11.2021.16
Lugano 22 febbraio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa SE.2020.36 (proprietà per piani: contributi condominiali) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 27 ottobre 2020 dalla
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
IS 1 ,
giudicando sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello dell'8 febbraio 2021 presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 gennaio 2021 (inc. 11.2021.15);
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 2918 RFD di __________ sorge il ‟Condominio CO 1”, costituito il 21 gennaio 2005 di 14 proprietà per piani (dalla n. 15 741 alla n. 15 754). Il 15 settembre 2006 IS 1 ha acquistato la proprietà per piani n. 15 751 (pari a 103/1000 della particella n. 2918). Constatato che egli era in mora nel pagamento delle spese condominiali (saldo del 2017, saldo del 2018, contributi del 2019, acconto del 2020), il 15 maggio 2020 la comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” ha convenuto IS 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza di conciliazione per ottenere la condanna dell'interessato al pagamento di fr. 22 810.40 con interessi. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore ha rilasciato il 27 luglio 2020 alla comunione dei comproprietari l'autorizzazione ad agire.
B. Con petizione del 27 ottobre 2020 la comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” ha convenuto IS 1 davanti al medesimo Pretore perché fosse condannato al pagamento di fr. 20 754.70 per le seguenti pretese:
saldo dei contributi condominiali 2017 fr. 3 849.50
interessi di mora 2017 fr. 181.15
saldo dei contributi condominiali 2018 fr. 7 192.30
interessi di mora 2018 fr. 201.30
saldo dei contributi condominiali 2019 fr. 7 183.25
interessi di mora 2019 fr. 212.20
contributi condominiali del 2020 (prima rata) fr. 1 755.—
spese di richiamo fr. 180.—
fr. 20 754.70
con interessi al 5%:
su fr. 3849.50 dal 1° gennaio 2018,
su fr. 7192.30 dal 1° gennaio 2019,
su fr. 7183.25 dal 1° gennaio 2020 e
su fr. 1755.— da una data imprecisata.
C. Chiamato il 29 ottobre 2020 a formulare osservazioni scritte, IS 1 non ha reagito. Il Pretore ha fissato così al convenuto il 25 novembre 2020 un termine suppletorio di 10 giorni ‟per presentare le osservazioni o per comunicare di voler essere convocato ad un'udienza, con l'avvertenza che in caso di omissione la decisione finale potrà essere emanata sulla sola base dei fatti allegati dalla parte attrice”. La comunicazione non è stata ritirata dal destinatario ed è tornata alla Pretura.
D. Statuendo con sentenza dell'8 gennaio 2020 (recte: 2021), il Pretore ha accolto la petizione per l'importo richiesto di fr. 20 754.70 con interessi al 5%:
su fr. 3849.50 dal 1° gennaio 2018,
su fr. 7192.30 dal 1° gennaio 2019,
su fr. 7183.25 dal 1° gennaio 2020 e
su fr. 1755.— dal 1° gennaio 2020.
Le spese processuali di fr. 1200.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” fr. 2700.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2021 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione. Nel memoriale egli formula inoltre una richiesta di gratuito patrocinio su cui giova statuire senza indugio.
Considerando
in diritto: 1. Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per sostenere le spese della causa e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC). Per giustificare una simile richiesta l'istante deve esporre la propria situazione di reddito e di sostanza (art. 119 cpv. 2 CPC). In concreto il richiedente si limita ad addurre di essere senza redditi e di essere oggetto di ‟un'inchiesta fiscale” che avrebbe comportato il sequestro del suo intero patrimonio, di cui nulla precisa. A sostegno della richiesta egli acclude un conteggio dell'Ufficio di esecuzione di Locarno, del 18 dicembre 2017, dal quale si evincono esecuzioni a suo carico per fr. 17 892 695.40. V'è da domandarsi se ciò basti per giustificare una situazione di indigenza (art. 117 lett a CPC). La questione può nondimeno rimanere irrisolta ove dovesse fare difetto il secondo requisito cumulativo per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio, ovvero la probabilità di successo insita nell'appello (art. 117 lett. b CPC). Conviene dunque esaminare tale presupposto.
Un processo si ritiene senza probabilità di successo quando le possibilità di buon esito sono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori – a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).
Nel giudizio impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che il convenuto non ha presentato osservazioni alla petizione né ha chiesto di essere convocato a un'udienza, neppure entro il termine suppletorio assegnatogli il 25 novembre 2020. Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto pertanto di far capo all'art. 223 cpv. 2 CPC, secondo cui ove il termine suppletorio impartito a un convenuto in una procedura ordinaria – e ciò vale anche in una procedura semplificata (art. 219 CPC) – per presentare la rispo-sta scada infruttuoso e la causa sia matura per il giudizio, il giudice emana una decisione finale. Ciò posto, a mente del Pretore la pretesa dell'attrice andava accolta già per il fatto che non era stata contestata dal convenuto. Né sussistevano notevoli dubbi circa la correttezza delle pretese avanzate che imponessero di assumere prove d'ufficio (art. 153 cpv. 2 CPC), il debito risultando senza equivoco dai consuntivi degli anni dal 2017 al 2019 (su cui erano dovuti interessi moratori dal 1° gennaio dell'anno successivo), dal preventivo 2020 e da dieci richiami di pagamento.
L'appellante censura anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché la petizione non gli sarebbe mai stata notificata ed egli non avrebbe avuto modo così di esprimersi sulle richieste dell'attrice. La doglianza appare già a prima vista infondata. La petizione del 27 ottobre 2020 risulta essere stata spedita a IS 1 per raccomandata il 29 ottobre 2020 (timbro della Pretura sul retro dell'ultima pagina), allorché il Pretore ha fissato al convenuto un termine di 20 giorni per formulare osservazioni scritte. Tale invio è stato recapitato all'interessato il 2 novembre 2020 alle ore 09.31 (traccia n. 98.__________09, agli atti). Quanto alla successiva comunicazione del 25 novembre 2020 (n. 98.__________88) con cui era impartito a IS 1 un termine suppletorio di 10 giorni, essa è tornata alla Pretura siccome non ritirata. Sta di fatto che in caso di invio postale raccomandato non ritirato una notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Nella fattispecie l'avviso per il ritiro dell'invio è avvenuto – secondo il tracciamento postale – il 26 novembre 2020 e la raccomandata è rimasta in giacenza fino al 5 dicembre 2020. Che poi IS 1 dovesse aspettarsi una notificazione della Pretura dopo l'intimazione della petizione del 27 ottobre 2020 è fuori dubbio. In proposito l'appello si rivela quindi, già a un sommario esame, senza probabilità di successo.
In secondo luogo l'appellante si duole che la causa non era matura per il giudizio e rimprovera al Pretore di non avere assunto prove. Nemmeno al riguardo tuttavia l'appello denota parvenza di buon diritto. Il convenuto non spiega quali prove andassero assunte. A parte ciò, come gli è già stato ricordato nella recente sentenza fra le stesse parti del 2 ottobre 2020 (inc. 11.2020.25, consid. 7), egli trascura che oggetto di prova possono essere soltanto fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), mentre non è necessario – di principio – dimostrare fatti non litigiosi. Se egli dunque ha omesso di presentare la risposta, i fatti esposti nella petizione potevano ritenersi non contestati, a meno che – come ha rilevato il Pretore – sussistessero “notevoli dubbi” al riguardo (art. 153 cpv. 2 CPC), dubbi che l'appellante nemmeno adombra.
Quanto agli ulteriori argomenti (mancata notificazione dei verbali assembleari e infondatezza degli importi riconosciuti), essi andavano allegati davanti al primo giudice. Sollevati per la prima volta in appello senza giustificarne la ricevibilità a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC, tali argomenti appaiono d'acchito irricevibili. Anche su questo punto l'appello si presenta così, a un sommario esame, senza possibilità di successo.
Da ultimo l'appellante contesta l'entità delle ripetibili assegnate all'attrice, che ritiene eccessive rispetto al tempo richiesto dal patrocinio (petizione di poche pagine, nessuno scambio di atti scritti). Ora, in caso di pratiche con valore determinato o determinabile le ripetibili in favore della parte vittoriosa ammontano, per valori litigiosi compresi tra fr. 20 000.– e fr. 50 000.–, dal 10 al 20% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310). Dandosi un valore litigioso di fr. 20 754.70, l'indennità di fr. 2700.– fissata dal Pretore, considerate le spese (10%; art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, è stata calcolata in pratica sulla scorta dell'aliquota minima. Anche a tale proposito, di conseguenza, l'appello denota probabilità di buon esito inconsistenti. Se ne conclude che nel caso in rassegna non soccorre la premessa cumulativa dell'art. 117 lett. b CPC per ammettere l'appellante al beneficio del gratuito patrocinio.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di decisioni sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera non sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso non raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Tale rimedio non è dato quindi neppure contro la decisione odierna.
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
IS 1 sarà invitato a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili dell'appello.
Notificazione a .
Comunicazione:
– avv. ; – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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