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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.8
Data decisione, Autorità: 23.02.2021, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Esclusione della via del fallimento per le esecuzioni vertenti su alimenti del diritto di famiglia
Incarto n. 15.2021.8
Lugano 23 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulla segnalazione inoltrata il 27 gennaio 2021 dalla
IS 1
relativa all’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio alla comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 2,
nei confronti del padre
PI 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF, con decisione del 27 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via del fallimento;
che la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc. 15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato);
che l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106 consid. 1; Krüsi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 8 ad art. 43 LEF);
che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.– da lei versato alla Pretura così come la continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________.
È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di continuare l’esecuzione n. __________ in via di pignoramento.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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