AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.2020.32
Data decisione, Autorità: 19.02.2021, ICCA
Titolo: Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlie
Incarti n. 11.2020.32 11.2020.39
Lugano 19 febbraio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2019.716 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 ottobre 2019 da
AP 1
contro
AO 1 ,
giudicando sull'appello dell'11 maggio 2020 presentato AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 6 maggio 2020 (inc. 11.2020.32)
e sull'appello del 14 maggio 2020 presentato da AO 1 contro la medesima
sentenza (inc. 11.2020.39);
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza 2 aprile 2020 con cui questa Camera ha respinto un appello di AO 1 contro un decreto cautelare intermedio (“nelle more istruttorie”) emesso l'11 dicembre 2019 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. 11.2019.145). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che dopo di allora, l'8 aprile 2020, il Pretore ha chiuso l'istruttoria della procedura a tutela dell'unione coniugale e che il 27 aprile successivo si sono tenute le arringhe finali. In tale occasione AO 1 ha rivendicato l'affidamento delle figlie N__________ (nata il 22 ottobre 2002) e G__________ (nata il 30 settembre 2005), riservato il diritto di visita paterno, e ha postulato l'assegnazione dell'alloggio coniugale, così come un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé e uno di fr. 1595.– mensili per ogni figlia (assegni familiari compresi) dal giugno del 2019. AO 1 ha approvato l'affidamento delle figlie alla madre, riservato il suo diritto di visita, e l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, offrendo per moglie e figlie un contributo alimentare imprecisato, previa deduzione delle loro prevedibili entrate, non senza chiedere di imputare sui contributi alimentari l'importo di fr. 19 563.85 da lui già versato “per costi diretti di pertinenza della moglie”.
B. Statuendo con sentenza del 6 maggio 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal maggio del 2019, ha attribuito l'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili) alla moglie, ha obbligato il marito a restituire immediatamente le chiavi di casa, ha affidato le figlie alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha invitato l'Autorità regionale di protezione 2 a “nominare un curatore educativo con il compito di favorire il riavvicinamento tra il padre e le figlie, stabilendo poi modalità e frequenza dei contatti”, e ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari dal 1° giugno 2019:
fr. 305.— mensili per la moglie,
fr. 993.40 mensili per N__________, assegni familiari non compresi, e
fr. 1204.70 mensili per G__________, assegni familiari non compresi.
Accertati pagamenti del marito per fr. 13 909.80, AO 1 è stato tenuto a versare per il mese di ottobre 2019 fr. 855.20 “a valere quale saldo per i contributi dovuti”. Le spese processuali di fr. 890.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 maggio 2020 nel quale dichiara di “cedere volentieri l'uso della casa e di tutte le sue incombenze” al marito, insta perché si eviti di “sottoporre la figlia G__________ a ulteriori sofferenze psichiche ed emotive”, non escludendosi un riavvicinamento di lei al padre, chiede di aumentare il reddito del marito e di rivedere determinate poste del fabbisogno minimo del medesimo. Essa fa valere inoltre che la figlia maggiore N__________ percepisce un'indennità di disoccupazione solo dall'ottobre del 2019 e che nel settembre del 2020 essa non aveva ancora trovato un posto di apprendista. Si duole infine che le proprie spese di trasferta non sono adeguate e calcola i pagamenti già eseguiti dal marito in soli fr. 6860.40. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
D. Il 14 maggio 2020 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, proponendo di attribuire alla moglie solo parte dell'abitazione familiare (un appartamento), di ordinare la vendita di tale abitazione con riparto a metà del ricavo, di obbligare la moglie a estendere l'attività lucrativa al 100%, di ridurre dal giugno del 2019 il contributo alimentare per N__________ a fr. 992.60 mensili e dal 1° luglio 2020 quello per le figlie a complessivi fr. 717.– mensili, di autorizzare la compensazione dei contributi alimentari versati in eccesso alla moglie dal giugno all'ottobre del 2019, restituendogli fr. 4362.55, e di ingiungere ai coniugi di “annunciare immediatamente in Pretura e all'altro coniuge ogni cambiamento di situazione finanziaria”. In una lettera del 24 maggio 2020 AP 1 contesta sostanzialmente il contenuto dell'appello.
E. Dal 1° luglio 2020 AO 1, licenziato con effetto immediato dalla __________ SA, riscuote indennità di disoccupazione. Adito dal marito, con decisione del 21 agosto 2020 il Pretore ha modificato le misure protettrici del 6 maggio precedente, nel senso che ha condannato AO 1 a versare, “entro il 5 di ogni mese, la prima volta entro il 5 settembre 2020 per il settembre del 2020”, un contributo alimentare di fr. 305.– mensili per la moglie, uno di fr. 993.40 mensili per N__________ e uno di fr. 838.– mensili per G__________, autorizzandolo “a compensare il contributo alimentare per la moglie e le figlie con gli importi da lui comprovatamente pagati alla banca a titolo di interessi ipotecari”. Il Pretore ha ordinato altresì alla Cassa disoccupazione __________ di trattenere dalle indennità di disoccupazione di AO 1 complessivi fr. 1434.05 mensili, oltre eventuali assegni familiari, dovuti come contributo alimentare in favore della famiglia e di riversarli direttamente a AP 1 (inc. SO.2020.449). Un appello presentato da AO 1 il 27 agosto 2020 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 6 novembre 2020 (inc. 11.2020.114).
Considerando
in diritto: 1. I due rimedi giuridici in esame vertono fra le stesse parti, sono diretti contro la medesima decisione e si fondano sull'identico complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I provvedimenti a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo di mantenimento litigioso davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta alle parti al più presto il 7 maggio 2020. Inoltrati l'11 e il 15 maggio 2020 (timbri postali sulle buste d'invio), entrambi gli appelli sono pertanto ricevibili.
Con sentenza del 21 agosto 2020 il Pretore ha modificato, come detto, le misure protettrici adottate il 6 maggio 2020 e oggetto degli appelli in esame. Considerato che tale decisione è passata in giudicato, l'appello presentato da AO 1 è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 6 novembre 2020 (sopra, lett. E). Le questioni ancora litigiose in appello si riferiscono al periodo compreso tra il 1° giugno 2019 e il 31 agosto 2020. Per il seguito le misure protettrici sono disciplinate dalla modifica decisa dal Pretore il 21 agosto 2020.
I. Sull'appello di AP 1
Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude, da parte sua, un elenco denominato “alimenti da giugno 2019 a aprile 2020” (doc. 2 di appello), un “accordo di locazione” (doc. 3 di appello), una raccomandata spedita alla Pretura il 27 marzo 2020 (doc. 4 di appello), una “scrittura privata tra signori” del 1° agosto 2019 (doc. 5 di appello), una lista di investimenti effettuati nell'abitazione coniugale (doc. 6 di appello), un messaggio di posta elettronica inviato il 28 gennaio 2020 all'avv. P__________ __________ (doc. 7 di appello), un altro messaggio inviato il 25 marzo 2020 a N__________ e G__________ (doc. 8 di appello), una lettera scritta a N__________ il 9 aprile 2020 (doc. 9 di appello), una lettera scritta a G__________ quello stesso giorno (doc. 10 di appello), una raccomandata spedita il 4 luglio 2019 alla Banca __________ (doc. 11 di appello) e corrispondenza del 29 aprile 2020 tra il marito e il presidente della direzione di quella banca (doc. 12 di appello).
La raccomandata spedita dal marito alla Pretura il 27 marzo 2020 è già agli atti (doc. 4 di appello). Il resto della nuova documentazione prodotta delle parti è inoltre ammissibile, siccome nella fattispecie è controverso anche il contributo alimentare per le figlie. Nuovi documenti sono proponibili perciò senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
l'abitazione coniugale è stata alienata nel frattempo, il 27 gennaio 2021. La questione è dunque superata.
Quanto alla pretesa di vedersi rimborsare una fattura del 26 febbraio 2020 di fr. 230.– per essere stata costretta a sostituire tutti i cilindri delle serrature dell'abitazione coniugale in seguito alla mancata riconsegna delle chiavi da parte del marito, quest'ultimo obietta di avere rimesso le chiavi all'agenzia immobiliare incaricata della vendita (osservazioni del 19 maggio 2020, n. 2, pag. 3). Sia come sia, la richiesta è nuova e l'appellante non ne giustifica la proponibilità sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 2 CPC. La pretesa si rivela di conseguenza irricevibile.
Nell'appello l'istante chiede di non obbligare G__________ a entrare in relazione con il padre, evitando di sottoporla a ulteriori sofferenze psichiche ed emotive, anche perché la ragazza ha dichiarato di non escludere un futuro riavvicinamento con il genitore. Il Pretore, constatate le difficoltà relazionali tra il padre e le figlie, difficoltà che “paiono avere una radice seria e profonda”, ha accertato il “serio disagio” espresso dalle minorenni nel corso del loro ascolto e ha deciso di “non stabilire un diritto di visita (anche minimo) che rimarrebbe sulla carta”. Posto ciò, egli ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 2 di nominare un curatore educativo “con il compito di favorire il riavvicinamento tra padre e figlie, stabilendo poi modalità e frequenza dei contatti” (sentenza impugnata, consid. 10). Mal si comprende perché tale cautela non basti per tenere debito conto della situazione della figlia e delle preoccupazioni della madre. Né quest'ultima indica concretamente come la decisione impugnata andrebbe, a suo avviso, modificata. In proposito la sentenza impugnata sfugge pertanto a censura.
Relativamente ai contributi alimentari per sé e le figlie, l'appellante chiede di rivedere determinate poste del fabbisogno minimo del marito e di considerare fra le entrate di lui anche gli introiti dal sito ‹www.__________.ch›, così come € 500.– mensili versatigli dai genitori. Essa fa valere altresì che le proprie spese di trasferta non sono adeguate. L'appello non contiene tuttavia concrete richieste di giudizio, mentre nel memoriale dovrebbero figurare domande esplicite che possano essere pronunciate ed eseguite così come sono formulate. Pretese pecuniarie, in particolare, vanno sempre cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi), e ciò vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.24 del 17 dicembre 2020 consid. 12). In concreto l'istante non indica nemmeno per ordine di grandezza di quanto dovrebbe lievitare il contributo alimentare per sé e per le figlie, né la relativa maggiorazione si desume dalla motivazione dell'appello. La rivendicazione si dimostra così irricevibile.
Relativamente al contributo alimentare per N__________, l'appellante fa valere che la figlia percepisce indennità dall'Ufficio regionale di collocamento solo dall'ottobre del 2019 e che nel settembre del 2020 la ragazza non aveva ancora trovato un posto di apprendistato. Il Pretore ha fissato il fabbisogno in denaro di N__________ in complessivi fr. 1222.80 mensili, adattando le previsioni enunciate nella tabella 2020 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo al costo effettivo dell'alloggio e al premio effettivo della cassa malati. Dopo di che, egli ha dedotto da tale fabbisogno fr. 229.40 mensili, corrispondenti a un terzo delle indennità giornaliere che N__________ ha ricevuto dalla cassa disoccupazione __________ nel settembre e nell'ottobre del 2019, fissando per finire il contributo alimentare in fr. 993.40 mensili dal 1° giugno 2019. Invero la richiesta dell'appellante non è esplicitamente cifrata, ma dalla lettura dell'appello si desume che la riduzione del contributo alimentare per la figlia dovuta alla partecipazione della stessa al proprio mantenimento dovrebbe decorrere unicamente, secondo l'istante, dal 1° ottobre 2019. Ora, sia dai conteggi considerati dal Pretore (doc. Q e LL) sia da quelli prodotti in questa sede dall'appellante (doc. C e H) risulta che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è cominciato a decorrere il 4 settembre 2019. Non si giustifica perciò di far decorrere la deduzione già dal 1° giugno 2019. Il fabbisogno in denaro di N__________, assegni familiari non compresi, ammonta così a fr. 1222.80 mensili (fr. 1472.80 ./. fr. 250.–) fino al 31 agosto 2019 e si riduce in seguito a fr. 995.– mensili arrotondati (fr. 1222.80 ./. fr. 229.40). Al riguardo l'appello è provvisto di buon diritto.
Per quel che è dell'autorizzazione concessa al marito di compensare quanto da lui già versato con i contributi alimentari per moglie e figlie, il Pretore ha constatato anzitutto che i pagamenti eseguiti dal marito dal maggio al settembre del 2019 erano stati sì contestati dalla moglie, “ma in maniera generica e contraddittoria”. A mente sua, essi andavano pertanto ammessi “limitatamente a quelli relativi al periodo da luglio a settembre 2019 per complessivi fr. 13 909.80, poiché il marito non ha contestato l'allegazione della moglie secondo cui fino al mese di giugno 2019 compreso egli ha gestito anche il salario della moglie utilizzandolo per far fronte alle spese familiari”. Per il seguito, il primo giudice non ha riconosciuto altri pagamenti del marito, “i contributi dovuti per le figlie essendo stati fissati dal novembre del 2019 (compreso), rispettivamente dal gennaio del 2020 (compreso)”. Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Essa chiede di limitare la compensazione opposta dal marito a fr. 6860.40, criticando tutta una serie di esborsi di lui per la famiglia tra il giugno e il dicembre del 2019, ma sorvola sul fatto che in prima sede, pur patrocinata da un legale, essa ha sollevato una contestazione meramente generica. E siccome non erano debitamente contestate, le allegazioni del marito non andavano rese verosimili. Sta di fatto che, a ben vedere, il Pretore è incorso in un errore di calcolo. Riconosciuta la possibilità per il marito di compensare unicamente quanto pagato dal 1° luglio al 30 settembre 2019, dal conteggio allestito dallo stesso AO 1 (doc. 1) risulta che in quel lasso di tempo il convenuto ha fatto fronte a pagamenti per non oltre fr. 9969.40. Entro tale limite l'appello merita quindi accoglimento.
II. Sull'appello di AO 1
Al memoriale il marito acclude copia dell'appello da lui introdotto il 5 maggio 2020 contro la sentenza pretorile del 24 aprile 2020 (doc. 2 di appello), la lettera del suo licenziamento intervenuto il 27 aprile 2020 (doc. 3 di appello), il giustificativo del pagamento del premio della cassa malati per l'aprile del 2020 (doc. 4 di appello), una raccomandata inviata il 23 marzo 2020 dalla moglie alla Pretura (doc. 5 di appello), una distinta “alimenti da giugno 2019 a marzo 2020” (doc. 6 di appello) e una lettera spedita dal Pretore al marito il 6 maggio 2020 (doc. 7 di appello). Alle osservazioni all'appello la moglie acclude, a suo turno, un messaggio di posta elettronica a lei inviato il 29 aprile 2019 dal marito (doc. A di appello), un giustificativo del 2 dicembre 2019 inerente al rimborso di un prestito (doc. B di appello) e una raccomandata da lei inviata il 23 marzo 2020 alla Pretura (doc. C di appello). Come si è già spiegato, di simili documenti va tenuto conto in forza del principio inquisitorio illimitato nella misura in cui tali atti appaiano utili per la decisione (sopra, consid. 4).
Nelle richieste di giudizio AO 1 chiede di attribuire in uso alla moglie un solo appartamento dell'abitazione coniugale. Come si è visto, nondimeno, l'immobile è stato nel frattempo alienato, di modo che la domanda è superata, come superata è la richiesta di ordinare la vendita del fondo. Irricevibile è poi la domanda, formulata per la prima volta in appello senza che ricorrano i presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, che si ingiunga alle parti di comunicare al Pretore e all'altro coniuge ogni cambiamento della situazione finanziaria.
Quanto ai contributi alimentari per moglie e figlie, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7478.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4817.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 150.–, posteggio fr. 125.–, premio della cassa malati fr. 540.–, pasti fuori casa fr. 242.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 7.80, assicurazione per la cauzione dell'appartamento “__________” fr. 16.20, assicurazione sulla vita fr. 167.30, assicurazione “terzo pilastro” fr. 519.–, assicurazione auto, leasing e imposta di circolazione fr. 400.–, carburante fr. 150.–, imposte fr. 200.–). Riguardo alla moglie, il primo giudice ne ha determinato il reddito in fr. 3558.– mensili (fr. 3900.– mensili dal 1° ottobre 2021) e il fabbisogno minimo in fr. 3707.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, onere ipotecario e costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro delle figlie] fr. 383.80, pasti fuori casa fr. 242.–, premio della cassa malati fr. 544.60, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 136.40, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 130.70, leasing dell'automobile fr. 380.–, imposta di circolazione fr. 49.15, spese di trasferta fr. 141.–, spese legali fr. 200.–, imposte fr. 150.–).
Relativamente ai fabbisogni in denaro delle figlie, il Pretore li ha stabiliti in fr. 993.40 mensili per N__________ e in fr. 1204.70 mensili per G__________, assegni familiari non compresi. A tal fine egli ha adattato l'importo previsto dalla tabella 2020 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo al costo effettivo dell'alloggio e al premio effettivo della cassa malati. Dal fabbisogno in denaro di N__________ egli ha poi tolto fr. 229.40 mensili, equivalenti a un terzo dell'indennità di fr. 688.– mensile stanziata dalla cassa disoccupazione __________. Nelle condizioni descritte, dedotto dal
totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo
giudice ha riscontrato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 313.60 mensili, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 305.– mensili, uno per N__________ di fr. 993.40 mensili e uno per G__________ di fr. 1204.70 mensili dal 1° giugno 2019, assegni familiari non compresi.
Per quel che è del proprio reddito, l'appellante fa valere che in seguito al licenziamento intervenuto con effetto al 30 giugno 2020 egli riscuote solo dal 1° luglio 2020 un'indennità di disoccupazione di fr. 5857.40 mensili. Dalla sentenza emessa dal Pretore il 21 agosto 2020 a modifica delle misure protettrici, passata in giudicato, risulta invero che dal 1° luglio 2020 AO 1 percepisce un'indennità di disoccupazione di fr. 6340.– mensili (consid. 10.1). Non v'è ragione di scostarsi da tale dato, di modo che dal 1° luglio al 31 agosto 2020 le entrate del marito vanno ridimensionate di conseguenza.
L'appellante sostiene che il proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 5121.30 mensili e non a soli fr. 4817.30 mensili come ha accertato il Pretore. Egli chiede di tenere conto del nuovo premio della cassa malati, di fr. 574.– mensili, di riconoscere spese d'automobile per fr. 570.– mensili e di aumentare l'onere fiscale a fr. 300.– mensili. Le voci in questione vanno esaminate singolarmente.
a) Per quanto concerne il premio della cassa malati, il Pretore ha riconosciuto per il 2019 il premio di fr. 540.– mensili (doc. I). In questa sede l'interessato rende verosimile l'ammontare del premio 2020, di fr. 574.– mensili (doc. 4 di appello). Non bisogna dimenticare tuttavia che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo del marito, senza giustificazione, costi per il carburante di fr. 150.– mensili, mentre questa Camera aveva ritenuto che per il tragitto da __________ a __________ non si giustificava una spesa superiore a fr. 50.– mensili (inc. 11.2019.145 del 2 aprile 2020 consid. 5c e 5e). Nel complesso il convenuto risulta quindi finanche favorito.
b) Riguardo all'onere fiscale, che il primo giudice ha stimato in fr. 200.– mensili, l'appellante non spende una parola per giustificarne l'aumento a fr. 300.– mensili. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello risulta irricevibile.
c) Relativamente ai costi d'automobile, il Pretore ha ritenuto le spese esposte dal convenuto, di complessivi fr. 777.40 mensili per l'uso di una M__________ “__________” acquistata dopo la separazione, “sproporzionate alla luce della situazione familiare, dei motivi (non dimostrati) addotti per l'acquisto e delle concrete necessità di utilizzo del veicolo”. Egli si è limitato così a riconoscere complessivi fr. 400.– mensili per l'assicurazione, il leasing e l'imposta di circolazione (più fr. 150.– mensili per il carburante). L'appellante propone l'aumento della spesa a complessivi fr. 570.– mensili “in linea con quanto accordato a AP 1”. Nella misura in cui si fonda unicamente sulla parità di trattamento, l'appello non può trovare ascolto, poiché nel fabbisogno minino di un coniuge devono figurare solo spese effet-tive, non spese meramente teoriche (I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 23). Senza confronto per il resto con la motivazione del Pretore, al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
d) L'appellante chiede di stralciare dal 1° luglio 2020 la voce “pasti fuori domicilio” di fr. 242.– mensili dal suo fabbisogno minimo e di sostituirla con una voce di pari importo per “nuove spese legate alle ricerche di lavoro”, sostenendo di doversi spostare “per gli appuntamenti ai colloqui di lavoro”. Che dal 1° luglio 2020 egli non debba più consumare pasti fuori casa è indubbio, sicché da quella data la spesa non rientra più nel suo fabbisogno minimo. Che nel fabbisogno minimo di un debitore disoccupato si inserisca un importo di fr. 80.–/100.– mensili per le ricerche di lavoro può anche giustificarsi (I CCA, sentenza inc. 11.2015.63 del 22 febbraio 2017 consid, 7a con rinvio a Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 28e con rinvii ad art. 93; Ochsner in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 127 con rinvii ad art. 93 LEF). In concreto tuttavia sono già state riconosciute all'interessato spese per il carburante di fr. 150.– mensili, sufficienti per giustificare le ricerche di lavoro. Ulteriori esborsi non si giustificano.
e) Alla luce di quanto precede il fabbisogno minimo di AO 1 rimane immutato a fr. 4817.30 mensili fino al 30 giugno 2020, riducendosi in seguito di fr. 242.– (la spesa per i pasti fuori casa). Nonostante ciò, dal 1° luglio 2020 i redditi familiari non bastano più per coprire il fabbisogno complessivo della famiglia. Così, dandosi un bilancio familiare in ammanco, sia l'onere fiscale sia i premi di assicurazioni facoltative come quello del “terzo pilastro” – in concreto parte del premio per la previdenza vincolata della __________ – non possono più trovare spazio nel fabbisogno minimo dei coniugi. (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con rimando a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; analogamente, per i premi di un'assicurazioni sulla vita: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008 consid. 7b con rimando). In definitiva, dal 1° luglio 2020 in poi il fabbisogno minimo di AO 1 va ricalcolato in fr. 4140.– mensili.
l'unione coniugale, giungendo alla conclusione che a un som-mario esame non si ravvisavano gli estremi per esigere ciò (inc. 11.2019.145, consid. 4). Non essendo intervenuti cambiamenti da allora, al proposito non giova ripetersi. È vero che dal 1° luglio 2020 il marito è rimasto senza impiego e che, visto l'ammanco venutosi a creare nel fabbisogno della famiglia, v'è da domandarsi se non si possa esigere dall'istante ora l'esercizio di un'attività a tempo pieno. L'orizzonte temporale dell'attuale sentenza è limitato tuttavia al 31 agosto 2020 (sopra, consid. 3) e non si può pretendere che il 1° luglio 2020 l'istante fosse in grado di aumentare immediatamente il proprio grado d'occupazione. D'altro lato non si può ritenere nemmeno che un periodo di due mesi di disoccupazione da parte del marito siano rilevanti al punto da giustificare un diverso assetto a protezione dell'unione coniugale. Quanto alla prospettiva di considerare il provento della locazione di un appartamento dell'abitazione familiare, si è detto che la casa è stata venduta nel frattempo. Ogni possibilità di reddito immobiliare è divenuta quindi senza oggetto.
l'11 marzo 2020, a patrocinare l'istante. L'indennità di fr. 200.– mensili riconosciuta dal Pretore per il lasso di tempo coperto dall'attuale sentenza, tra il 1° giugno 2019 e il 31 agosto 2020 (sopra, consid. 3), non comprende solo la rimunerazione del patrocinatore, ma anche i costi del processo (tasse di giustizia e spese). Il convenuto non pretende che per quel periodo un'indennità complessiva di fr. 2800.– sia sproporzionata o esagerata nel caso specifico. Dal 1° luglio 2020 in poi, per converso, va espunto dal fabbisogno minimo dell'istante l'onere fiscale, come per il marito (sopra, consid. 14e). Il fabbisogno minimo di AP 1 si attesta così a fr. 3557.– mensili.
Dal 1° giugno al 31 agosto 2019
Reddito del marito fr. 7 478.—
Reddito della moglie fr. 3 558.— fr. 11 036.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 817.30
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 707.—
Fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 8) fr. 1 222.80
Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1 204.70
fr. 10 951.80 mensili
Eccedenza fr. 84.20
Metà eccedenza fr. 42.10 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4817.30 + 42.10 = fr. 4 859.10 mensili
deve destinare a N__________
assegni familiari non compresi fr. 1 222.80 mensili
arrotondati a fr. 1 225.— mensili
deve destinare a G__________
assegni familiari non compresi fr. 1 204.70 mensili arrotondati a fr. 1205.— mensili
e deve versare alla moglie
fr. 3707.– + 42.10 ./. 3558.– = fr. 191.10 mensili
arrotondati a fr. 190.— mensili;
Dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020
Reddito del marito fr. 7 478.—
Reddito della moglie fr. 3 558.— fr. 11 036.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 817.30
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 707.—
Fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 8) fr. 993.40
Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1 204.70
fr. 10 722.40 mensili
Eccedenza fr. 313.60
Metà eccedenza fr. 156.80 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4817.30 + 156.80 = fr. 4 974.10 mensili
deve destinare a N__________
assegni familiari non compresi fr. 993.40 mensili
arrotondati a fr. 995.— mensili
deve destinare a G__________
assegni familiari non compresi fr. 1 204.70 mensili arrotondati a fr. 1205.— mensili
e deve versare alla moglie
fr. 3707.– + 156.80 ./. 3558.— = fr. 305.80 mensili
arrotondati a fr. 305.— mensili;
Dal 1° luglio al 31 agosto 2020
Reddito del marito (consid. 13) fr. 6 340.—
Reddito della moglie fr. 3 558.— fr. 9 898.—
Fabbisogno minimo del marito (consid. 14e) fr. 4 140.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid.16) fr. 3 557.—
Fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 8) fr. 993.40
Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1 204.70
fr. 9 895.10 mensili
Il marito può conservare per sé: fr. 4 140.— mensili
deve destinare a N__________
assegni familiari non compresi fr. 993.40 mensili
arrotondati a fr. 995.— mensili
deve destinare a G__________
assegni familiari non compresi fr. 1 204.70 mensili arrotondati a fr. 1205.— mensili
e deve versare alla moglie fr. –.—
Entro questi limiti gli appelli meritano accoglimento.
L'appellante chiede di fissare il termine per il pagamento dei contributi alimentari al 25 del mese anziché al 10, come ha stabilito il Pretore. Nella sentenza del 2 aprile 2020 questa Camera ha già spiegato all'interessato che, analogamente al contributo di mantenimento per i figli (art. 285 cpv. 3 CC), anche il contributo alimentare per un coniuge è dovuto – di regola – in via anticipata, all'inizio del mese per consentire al creditore di finanziare le proprie spese sin da quel momento (inc. 11.2019.145 consid. 9 con rinvii). L'appellante non adduce motivi per scostarsi da tale orientamento, sicché al riguardo non soccorre ripetersi.
Da ultimo AO 1 chiede di compensare i contributi da lui dovuti dal 1° giugno 2019 in poi con complessivi fr. 17 599.05 da lui già erogati. Sostiene di non avere più avuto accesso al conto intestato alla moglie presso la Banca __________ sin dal-l'inizio di giugno del 2019 e di avere “gestito alla fine di maggio le spese comuni con i due stipendi, dividendo l'eccedenza in parti uguali”. AP 1 ha ricevuto nel giugno del 2019, egli prosegue, fr. 10 094.95 complessivi (fr. 3094.95 per “fatture di propria competenza interamente pagate” + fr. 3500.– in contanti relativi a metà del bonus “per i risultati dell'anno 2018” + fr. 3558.– di reddito proprio). Egli chiede pertanto di aggiungere ai fr. 13 909.80 riconosciuti dal Pretore altri fr. 3558.–, per un totale di fr. 17 599.05 “come da elenco pagamenti già ampiamente documentato (doc. 6 di appello)”.
Il Pretore ha ammesso la compensazione limitatamente ai pagamenti eseguiti tra il luglio e il settembre del 2019 per complessivi fr. 13 909.80, il convenuto non avendo “contestato l'allegazione della moglie secondo cui fino al mese di giugno 2019 compreso egli ha gestito anche il salario della moglie utilizzandolo per far fronte alle spese familiari”. L'appellante non pretende di avere mosso contestazioni al riguardo davanti al primo giudice. Le sue argomentazioni in appello non possono quindi trovare ascolto (art. 317 cpv. 1 CPC). Per il resto, come si è rilevato, dal conteggio allestito da AO 1 (doc. 1) risulta che dal 1° luglio al 30 settembre 2009 il medesimo ha fatto fronte a pagamenti per complessivi fr. 9969.40 (sopra consid 9). Dato l'esito dell'attuale decisione, i suoi pagamenti compensano per intero i contributi alimentari dal giugno all'agosto del 2019 (fr. 9210.–) e, parzialmente, il contributo di settembre 2019 (fr. 760.–), di cui rimane un saldo di fr. 2195.–.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. Le procedure inc. 11.2020.32 e 11.2020.39 sono congiunte.
II. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
dal 1° giugno al 31 agosto 2019:
fr. 190.– mensili per la moglie,
fr. 1225.– mensili per N__________, assegni familiari non compresi,
fr. 1205.– mensili per G__________, assegni familiari non compresi;
dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020:
fr. 305.– mensili per la moglie,
fr. 995.– mensili per N__________, assegni familiari non compresi,
fr. 1205.– mensili per G__________, assegni familiari non compresi;
dal 1° luglio al 31 agosto 2020:
fr. 995.– mensili per N__________, assegni familiari non compresi,
fr. 1205.– mensili per G__________, assegni familiari non compresi;
AO 1 è autorizzato a compensare fr. 9970.– con i contributi alimentari dovuti in virtù dell'attuale sentenza. I contributi alimentari da giugno ad agosto 2019 sono dichiarati estinti, mentre per il settembre del 2019 AO 1 verserà complessivi fr. 2195.–.
Il dispositivo n. 5.1 della sentenza impugnata è annullato.
Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
III. Le spese processuali di fr. 600.– complessivi sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
IV. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– (in estratto, consid. 8, con dispositivo n. II);
– (in estratto, dispositivo n. II);
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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