AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.101
Data decisione, Autorità: 16.02.2021, ICCA
Titolo: Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: verosimiglianza del credito vantato dall'istante
Incarto n. 11.2020.101
Lugano 16 febbraio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2017.381 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 aprile 2017 dalla
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 31 luglio 2020 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 20 luglio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'estate del 2016 l'impresa __________ SA, alla quale erano affidati i lavori da capomastro per costruire una casa
d'abitazione sulla particella n. 2141 RFD di __________, sezione di __________, proprietà di AO 1, ha commissionato alla ditta AP 1 la fornitura di calcestruzzo. Per le sue prestazioni la AP 1 ha emesso varie fatture, solo parzialmente onorate della __________ SA. Il saldo scoperto ammonta a complessivi fr. 25 438.35.
B. Il 4 aprile 2017 la AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 2141, già in via cautelare e inaudita parte, di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 25 438.35 con interessi al 5% dal 31 agosto 2016 su fr. 2943.15, dal 30 ottobre 2016 su fr. 7883.30, dal 1° dicembre 2016 su fr. 3884.90, dal 31 dicembre 2016 su fr. 4194.95 e dal 31 gennaio 2017 su fr. 6532.05. Con decreto cautelare del giorno successivo, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese processuali di fr. 500.– e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.
C. All'udienza del 12 luglio 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, subordinatamente di accoglierla fino a concorrenza di fr. 3601.30. La AP 1 ha replicato e il convenuto ha duplicato, ognuno ribadendo il proprio punto di vista e notificando prove. L'istruttoria è iniziata il 13 luglio 2017 ed è stata chiusa il 23 agosto successivo. Al dibattimento finale, tenuto quello stesso giorno, le parti hanno confermato le loro posizioni. Nel frattempo, il 7 giugno 2017, la __________ SA è stata dichiarata in fallimento e il 12 marzo 2018 è stata radiata dal registro di commercio.
D. Statuendo con sentenza del 20 luglio 2020, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato limitatamente a fr. 10 438.35 con interessi del 5% dal 4 aprile 2017 l'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 5 aprile 2020. Alla AP 1 egli ha impartito un termine fino al 22 settembre 2020 per promuovere la causa intesa al-l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 800.– (compresi gli oneri dovuti per il decreto cautelare emesso inaudita parte) sono state poste per fr. 480.– a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale l'istante è stata tenuta a rifondere fr. 900.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 luglio 2020, chiedendo che la decisione impugnata sia riformata nel senso di confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per fr. 25 438.35 con interessi al 5% dalle scadenze indicate nell'istanza. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 22 settembre 2020 la AP 1 ha pro-mosso l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per complessivi fr. 25 438.35 oltre interessi al 5% (inc. SE.2020.49).
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le relative decisioni dei Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede (fr. 25 438.35 complessivi). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante il 21 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 31 luglio 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello la AP 1 acclude copia dell'elenco fatture senza acconto, dell'11 gennaio 2017 (doc. B), copia dell'elenco fatture con deduzione dell'acconto, del 15 febbraio 2017 (doc. C), e copia della sua liquidazione 23 dicembre 2016 (doc. D). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte la liquidazione del 23 dicembre 2016, che già figura nel carteggio trasmesso d'ufficio a questa Camera (doc. 3), gli altri documenti precedono il giudizio impugnato senza che l'appellante spieghi quali motivi le avrebbero impedito di sottoporli al Pretore aggiunto nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei. Si tratta perciò di atti non ricevibili.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, riassunti i principi che disciplinano l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha accertato la tempestività dell'istanza, ha verificato che le prestazioni svolte dall'istante beneficiassero del privilegio dell'ipoteca legale e ha ritenuto che la condotta dell'istante, la quale aveva fornito il calcestruzzo nonostante il ritardo della convenuta nei pagamenti, non era abusiva, le difficoltà finanziarie della __________ SA essendole ignote. Ciò posto, il primo giudice ha dedotto dalla pretesa fatta valere dal-l'istante (fr. 25 438.35) un acconto di fr. 15 000.– versato dalla __________ SA alla stessa AP 1 il 7 febbraio 2017. Per il primo giudice, quantunque M__________ , dipendente dell'istante, abbia dichiarato che l'acconto in questione era stato imputato sul totale delle fatture di fr. 40 438.35, onde lo scoperto di fr. 25 438.35, la testimonianza non poteva “essere preferita [a quella dell'arch. __________ B], anche perché sconfessata dalla stessa parte istante nell'ambito della presente procedura”. Secondo il Pretore aggiunto, nell'istanza la AP 1 aveva sostenuto infatti di avere emesso fatture per complessivi fr. 25 438.35 e all'udienza del 12 luglio 2017 la medesima aveva affermato che l'acconto in questione “si riferiva ad altri cantieri”. In definitiva, egli ha ordinato così l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria per fr. 10 438.35 con interessi del 5% soltanto dall'introduzione dell'istanza, “non essendo ammessa una messa in mora al solo scadere di 30 giorni dall'emissione di ogni fattura”.
L'appellante contesta l'opinione del Pretore aggiunto, ribadendo che l'importo complessivo delle fatture emesse per il cantiere
del convenuto assommava a fr. 40 438.35 e che, tenendo calcolo dell'acconto di fr. 15 000.–, il saldo in suo favore risulta di
fr. 25 438.35. A suo parere, la deposizione di M__________ __________ non si elide con quella dell'architetto B__________, direttore dei lavori, già per il fatto che quest'ultimo si è limitato ad affermare di non avere mai visto le fatture della AP 1. Essa, poi, nega di avere riconosciuto nell'istanza la mera emissione delle “5 fatture prodotte”, essendosi invece limitata ad allegare che “per le forniture su questo cantiere sono state messe le fatture prodotte”, senza però precisare trattarsi “delle uniche e sole fatture emesse per le forniture in questione”. Per di più, essa soggiunge, l'importo complessivo di fr. 40 438.35 è dimostrato dalla quantità di calcestruzzo fatturato, pari a 153.900 m³, importo simile a quanto indicato dall'architetto B__________ di 154.710 m³ nella liquidazione finale. L'appellante chiede infine di riconoscerle gli interessi di mora del 5% dalla scadenza delle singole fatture.
a) Davanti al primo giudice la AP 1 ha affermato che per le forniture di calcestruzzo essa “ha emesso nei confronti della __________ SA il 31 luglio, il 30 settembre, il 31 ottobre 2016, il 30 novembre e il 31 dicembre 2016, 5 fatture per un importo complessivo di fr. 25 438.35. La debitrice, fatta eccezione di un anticipo di fr. 3904.20, conteggiato sulla fattura 31 luglio 2016, non ha effettuato altri pagamenti sulle fatture dell'istante” (istanza, pag. 2 ad 2). All'istanza la AP 1 ha accluso le cinque fatture (doc. A a E) con un riassunto delle stesse (doc. F). Di fronte a tali allegazioni il convenuto ha eccepito che “l'istante ha ricevuto, oltre all'acconto di fr. 3904.20, un altro acconto di fr. 15 000.– in data 07.02.2017”, dichiarando di avere “sempre e puntualmente onorato le fatture della __________ SA, che contemplavano pure la fornitura del calcestruzzo (doc. 3)”. Al proposito egli ha prodotto il “fascicolo dei giustificativi relativi ai pagamenti alla __________ SA”, tra i quali la liquidazione per le opere da impresario costruttore del 23 dicembre 2016 (doc. 3).
In replica l'istante ha confermato di avere ricevuto unicamente l'acconto di fr. 3904.20, aggiungendo che “con ogni verosimiglianza, come verrà dimostrato in causa, il versamento di fr. 15 000.– eseguito dalla __________ SA nel mese di febbraio 2017 si riferisce ad altri cantieri (verbale del 12 luglio 2017, pag. 2). Per accertare se l'acconto di fr. 15 000.– fosse imputabile sul saldo preteso dall'istante il Pretore aggiunto ha ammesso le testimonianze di M__________ __________ (direttore della AP 1) e dell'arch. __________ B__________ (direttore dei lavori: ordinanza sulle prove del 13 luglio 2017).
b) M__________ __________ ha riferito nella sua deposizione che ‟il totale delle prestazioni da noi fatturate ammontava a fr. 40 438.35; dedotto il pagamento di fr. 15 000.– si ottiene il saldo di
fr. 25 438.35 oggetto dell'ipoteca richiesta”. Egli ha soggiunto che “le fatture saldate con il pagamento di fr. 15 000.–, oltre ad aver estinto le precedenti fatture, è stato imputato parzialmente quale acconto alla fattura di fr. 6847.35 per fr. 3904.20ˮ. Egli ha poi concluso dichiarando di avere inviato al direttore dei lavori l'elenco totale delle fatture, per complessivi
fr. 40 438.35 (deposizione del 23 agosto 2017: verbali, pag. 7). Dal canto suo l'arch. __________ B__________ ha negato di avere visto le fatture inviate dalla AP 1 e di sapere soltanto “quanto calcestruzzo in metri cubi è stato fornito e liquidato per la casa AO 1” (deposizione del 23 agosto 2017: verbali, pag. 8).
c) Ne discende che la versione dei fatti esposta da M__________ __________ corrisponde solo in parte a quella descritta dall'istante negli allegati preliminari. Ora, in un processo retto dal principio dispositivo – come quello in esame – incombe a chi adisce il giudice addurre i fatti a sostegno delle sue pretese e notificare le prove. Il convenuto, da parte sua, dev'essere messo nella situazione di contestare quei fatti e di offrire controprove. Spetta infine al giudice operare gli accertamenti necessari e sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (art. 55 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Non è compito del giudice per contro sostituirsi alla diligenza dei contendenti o suggerire fatti che una parte non ha addotto. Ciò non impedisce al giudice, in ogni modo, di fondarsi su fatti che rientrano nel quadro del processo, indipendentemente da chi li ha allegati (DTF 143 III 1 consid. 4.1 con rinvii). In concreto va esaminato pertanto se l'istante ha addotto i fatti pertinenti e se, in caso contrario, si possa tenere conto di fatti emersi dall'istruttoria.
d) Nella sentenza DTF 142 III 462 il Tribunale federale ha avuto modo di esaminare, senza pronunciarsi a titolo definitivo, a che condizioni possano essere considerati fatti non allegati dalle parti. Esso ha ricordato che, accanto ad autori decisamente contrari a una loro presa in considerazione (Gehri in: Basler Kommentar, Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 55), sussistono autori più transigenti, i quali fanno notare che in simile eventualità la fattispecie è di regola incompleta o poco chiara, ragione per cui il giudice ha un obbligo di interpello (art. 56 CPC). Fermo restando, per di più, che fatti pertinenti non contestati non possono mai essere ignorati (Oberhammer in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 10 e 13 ad art. 55). Altri autori ammettono l'accertamento di fatti non addotti, a condizione che tali fatti rientrino nell'ambito di quanto è stato allegato (Hurni in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012. n. 36 ad art. 55) o inducano a conseguenze giuridiche coperte dalla pretesa in discussione (Schenker in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 12 ad art. 55), sempre che sia garantito il diritto di essere sentito dell'avversario (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 149 n. 769).
e) Nel caso specifico non si disconoscono le lacunose e discrepanti affermazioni della AP 1 nell'istanza e nella replica. Nonostante ciò, i fatti non espressamente allegati dall'istante risultavano dalle allegazioni del convenuto, il quale sosteva di avere pagato interamente alla __________ SA la fornitura del calcestruzzo, richiamando esplicitamente la liquidazione per opere da impresario costruttore allestita dall'impresa di costruzioni e vidimata dall'architetto B__________. Da quel documento si evince senza equivoco che il costo “totale calcestruzzo” ammontava a fr. 40 434.50 (doc. 3, secondo foglio a metà). Ciò vale analogamente per il versamento del 7 febbraio 2017, di fr. 15 000.–, quale “acconto AO 1 ”. Inoltre lo stesso Pretore aggiunto ha ammesso la deposizione di M __________ proprio per accertare se l'acconto di fr. 15 000.– fosse imputabile sul saldo preteso dall'istante. In circostanze siffatte, a un esame di verosimiglianza è lecito ritenere che quanto narrato dal tesimone rientrava nell'ambito fattuale allegato dalle parti e nel contesto giuridico della causa.
f) Salvo casi chiari, l'apprezzamento di deposizioni contrastanti va rinviata al giudizio sul diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (I CCA, sentenza inc. 11.2018.87 dell'11 ottobre 2019 consid. 4d con rinvio). Visto quanto precede, a un sommario esame l'istante ha reso attendibile di avere fornito sul cantiere del convenuto calcestruzzo per fr. 40 438.35, che la committente ha versato un acconto di fr. 15 000.– e che rimaneva scoperto un saldo di fr. 25 438.35. Reso verosimile l'ammontare della pretesa e rimasti senza contestazione gli altri presupposti per ottenere l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca, l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva non appare pertanto escluso o altamente inverosimile. Ne segue che l'appello su questo punto si rivela fondato e che l'ipoteca legale va iscritta per tale importo.
a) Secondo l'art. 102 cpv. 1 CO se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora per il solo decorso di detto giorno (art. 102 cpv. 2 CO).
b) In concreto le fatture prodotte dall'istante recano la dicitura “pagamento: 30 giorni netto” (doc. A a D). Tale indicazione costituisce per la dottrina un valido interpello nel senso della citata norma (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 9 ad art. 102 CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 24 ad art. 102; Weber/Emmenegger in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 68 ad art. 102 con rinvio alla nota 138; Tercier, Le droit des obligations, 6ª edizione, pag. 320 n. 1379). Gli interessi moratori decorrono perciò dal 30° giorno dalla presumibile ricezione delle singole fatture. Anche al riguardo l'appello risulta fondato.
Le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L'istanza è accolta, nel senso che, passata in giudicato la presente decisione, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a iscrivere, a conferma del decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 5 aprile 2017 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in favore della AP 1 sulla particella n. 2141 di __________, sezione __________, appartenente a AO 1, per fr. 25 438.35 con interessi al 5% dal 31 agosto 2016 su fr. 2943.15, dal 31 ottobre 2016 su fr. 7883.30, dal 1° dicembre 2016 su fr. 3884.90, dal 31 dicembre 2016 su fr. 4194.95 e dal 31 gennaio 2017 su fr. 6532.05.
Le spese processuali di fr. 800.– (comprese quelle del decreto cautelare emesso il 5 aprile 2017), da anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'istante fr. 4500.– per ripetibili.
Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato.
II. Le spese di appello di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (dopo il passaggio in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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