AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.76
Data decisione, Autorità: 16.02.2021, CEF
Titolo: Notifica di un precetto esecutivo mediante Posta A Plus. Condizioni per procedervi secondo l’Ordinanza COVID-19
Incarto n. 15.2020.76
Lugano 16 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 agosto 2020 della
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro la decisione del 22 luglio 2020 di ammettere l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, (patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Il 5 giugno 2020 la RI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno un’esecuzione nei confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 95'323.07 oltre ad accessori.
B. Dando seguito alla predetta domanda, lo stesso giorno l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escusso mediante raccomandata, che però è ritornata all’UE, siccome l’escusso non l’ha ritirata.
C. Facendo capo alla possibilità prevista dall’art. 7 dell’Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale, detta in seguito “Ordinanza COVID-19”), il 18 giugno 2020 l’organo esecutivo ha quindi tentato nuovamente di notificare il precetto esecutivo mediante Posta A Plus. Dal tracciamento di tale invio (n. __________), risulta che il recapito è avvenuto il 19 giugno 2020.
D. In mancanza di opposizione, su richiesta della procedente di proseguire l’esecuzione, il 13 luglio 2020 l’organo esecutivo ha emesso l’avviso di pignoramento per il 3 agosto 2020.
E. Ricevuto l’atto appena menzionato, con e-mail del 21 luglio 2020 PI 1 ha comunicato all’UE che la raccomandata contenente il precetto esecutivo non gli era giunta, che una notifica fittizia era esclusa e che pertanto non era possibile per l’escutente domandare la continuazione dell’esecuzione. In ogni caso, egli ha pure dichiarato d’interporre opposizione (“Rechtsvorschlag”) al precetto.
F. In risposta, mediante e-mail del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha comunicato di aver intimato il precetto con un invio Posta A Plus, come previsto dall’Istruzione n. 7 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.
G. Lo stesso giorno, il patrocinatore dell’escusso ha contattato telefonicamente l’UE e poi confermato per e-mail che a causa della situazione pandemica e di un soggiorno all’estero il suo cliente non aveva ricevuto il precetto esecutivo né mediante raccomandata né tramite Posta A Plus, e neppure l’Ufficio l’aveva informato in anticipo di tale invio per telefono o per iscritto. Ciò posto, egli ha chiesto di annullare il precetto e l’avviso di pignoramento e di dargliene conferma scritta non appena possibile.
H. Trattando l’e-mail in questione quale domanda di restituzione del termine per interporre opposizione giusta i combinati art. 33 LEF e 8 dell’Ordinanza COVID-19, con provvedimento del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha ammesso l’opposizione al precetto esecutivo e respinto la domanda di proseguimento dell’esecuzione.
I. Con ricorso del 3 agosto 2020 la RI 1 si aggrava contro tale decisione, chiedendone l’annullamento, come pure che la restituzione del termine per formulare opposizione sia respinta, che l’opposizione al precetto sia dichiarata ingiustificata e tardiva, quindi non ammessa, e di conseguenza che l’esecuzione segua il suo corso.
L. Con osservazioni del 17 agosto 2020 PI 1 si è opposto al ricorso, postulandone la reiezione, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera nelle sue del 9 settembre 2020.
M. Dopo aver chiesto il 18 settembre 2020 a questa Camera l’invio dell’intero incarto dell’UE e preannunciato di volersi determinare sulle osservazioni dell’escusso, il 4 novembre 2020 la procedente ha presentato una replica spontanea con cui ha ribadito in sostanza le proprie conclusioni ricorsuali.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). La ricorrente ha invero ricevuto la decisione contestata il 23 luglio 2020, ovvero durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il termine di ricorso è quindi iniziato il primo giorno utile dopo le ferie (cfr. DTF 96 III 50 consid. 3), vale a dire lunedì 3 agosto 2020, di modo che il ricorso, inoltrato quel giorno stesso, è tempestivo.
Da parte sua, il resistente ribadisce nelle osservazioni di non aver ricevuto il precetto esecutivo né mediante raccomandata né per Posta A Plus. Rileva altresì che l’UE non lo ha preventivamente avvisato per telefono o per iscritto dell’intenzione di notificargli il precetto tramite Posta A Plus, venendo meno a quanto prevede l’art. 7 cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19. Egli è dunque del parere di aver interposto tempestiva opposizione non appena venuto a conoscenza del precetto esecutivo, sicché la domanda di continuazione dell’esecuzione andava respinta, come fatto dall’Ufficio.
2.1 Giusta l’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19, in deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta se un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito (lett. a) e il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione (lett. b). In tal caso, l’avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l’attestazione di cui all’articolo 72 capoverso 2 LEF (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19). Secondo il rapporto del Consiglio federale su tale norma, di cui un estratto è pubblicato nelle Istruzioni n. 7 e 8 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (esecuzioni e fallimenti nella «situazione straordinaria»), “in caso di controversia competerà all’autorità all’origine della notificazione provare che l’informazione preliminare è stata corretta in termini temporali e formali”.
2.2 Nel caso in rassegna, è pacifico che dopo un primo tentativo infruttuoso di notifica nelle forme ordinarie, ovvero mediante invio raccomandato, l’UE ha trasmesso il precetto esecutivo per Posta A Plus, modalità di spedizione che permette di tracciare l’invio, ma non fornisce una ricevuta da parte del ricevente. Il primo presupposto previsto dall’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 per ricorrere alla notifica agevolata in tempo di pandemia in luogo della notificazione ordinaria è pertanto adempiuto. Altrettanto non si può dire invece del secondo presupposto. Agli atti non è presente alcuna prova che l’Ufficio, almeno il giorno precedente la notifica, abbia informato l’escusso per telefono, in via elettronica o in altro modo dell’intenzione di procedere all’invio del precetto tramite Posta A Plus. Neppure in sede di osservazioni, l’UE pretende e comprova di aver agito in tal senso. A fronte di tali circostanze, dal momento che l’escusso contesta di aver ricevuto il precetto, il recapito di tale atto avvenuto il 19 giugno 2020 mediante Posta A Plus non può considerarsi una valida notifica né secondo gli art. 34 e 64 cpv. 1 LEF né in base all’art. 7 dell’Ordinanza COVID-19.
2.3 Non porta a diversa conclusione la tesi della ricorrente secondo cui l’escusso doveva aspettarsi di ricevere un precetto esecutivo, siccome è venuto a conoscenza della relativa domanda di esecuzione nel momento in cui ha ricevuto l’istanza di conciliazione alla quale era allegato tale documento. Dagli atti prodotti con il ricorso emerge invero che PI 1 ha ricevuto l’istanza in questione il 9 luglio 2020 (doc. 7), allorquando i tentativi di notifica del precetto esecutivo mediante invio raccomandato (spedito il 5 giugno e ritornato all’UE il 18 giugno 2020) e per Posta A Plus (spedito il 18 giugno e recapitato il 19 giugno 2020) erano già avvenuti. Nemmeno si può concludere ch’egli dovesse attendersi di ricevere il noto precetto per il fatto che il 18 giugno 2020 gli era stato consegnato, in qualità di organo, quello spiccato nei confronti della PI 2. A parte il fatto che pure in tal caso i due tentativi di notifica da parte dell’UE avevano già avuto luogo (l’ultimo proprio il 18 giugno 2020, ma come visto sopra [consid. 2.2], in maniera irregolare), non si può presumere che un debitore solidale debba necessariamente aspettarsi di ricevere un precetto esecutivo solo perché il creditore ha già escusso l’altro debitore solidale. Ciò non cambia neanche qualora, come nel caso di specie, l’escutente abbia in passato (nel settembre 2019) già promosso un’esecuzione contro entrambi i debitori solidali, per di più per l’incasso di un credito d’importo diverso da quello posto nell’esecuzione al vaglio (cfr. doc. 8-9 e 12-13).
Per dovizia di precisione, va pure rilevato che, come emerge dall’art. 72 cpv. 2 LEF, neppure si può applicare alla notifica del precetto esecutivo mediante invio raccomandato la finzione della notificazione allo scadere del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, evenienza che, ad ogni modo, presuppone che “il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione” (sentenza della CEF 15.2016.112 del 12 gennaio 2017, consid. 2.1), ciò che come esposto poc’anzi non è il caso nella fattispecie.
Tuttavia, preso atto della decisione dell’UE di ammettere la sua opposizione e di respingere la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’escusso ha rinunciato alla sua richiesta di annullamento del precetto esecutivo (osservazioni al ricorso, ad 12), sicché non si pone più la questione di un’eventuale nuova notifica di quell’atto. Ancorché per altre ragioni, la decisione impugnata si rivela dunque corretta nel suo risultato, di modo che il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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