AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.4
Data decisione, Autorità: 16.02.2021, CEF
Titolo: Avvisi di pignoramento. Ricorso tardivo
Incarto n. 15.2021.4
Lugano 16 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 gennaio 2021 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 6 novembre 2020 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei sei precetti esecutivi appena citati, emessi tra il 7 e il 18 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per l’incasso di sei attestati di carenza di beni (ACB) emessi in suo favore dal Betreibungsamt di __________ in altrettante esecuzioni volte all’esazione delle imposte cantonali del 1997 (ACB del 15 febbraio 2001 di fr. 3'832.20), del 1998 (ACB del 15 febbraio 2001 di fr. 3'684.95), del 1999 (ACB del 16 novembre 2000 di fr. 3'238.–), del 2000 (ACB del 18 febbraio 2002 di fr. 3'400.15), del 2001 (ACB del 27 gennaio 2003 di fr. 3'077.55) e del 2002 (ACB del 2 dicembre 2003 di fr. 3'027.80);
che siccome non è stato possibile notificare i precetti esecutivi all’escusso né in via postale né per il tramite della Securitas SA, incaricata di procedere a una seconda notifica per conto del Comune di __________, e che RI 1 non ha dato seguito al successivo invito a ritirarli presso lo sportello dell’UE, gli atti sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale del 21 luglio 2020;
che non avendo l’escusso interposto opposizione, il 6 novembre 2020 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per complessivi fr. 21'334.60, fissandone l’esecuzione per il 19 gennaio 2021 presso i suoi sportelli;
che con ricorso del 14 gennaio 2021, RI 1 chiede di sospendere il “sequestro” (recte: il pignoramento), facendone valere l’illegalità, poiché si riferisce a suo dire a esecuzioni notificategli almeno quindici anni fa, per le quali il termine di perenzione legale di un anno è ampiamente trascorso;
che il ricorrente postula inoltre l’annullamento della convocazione per il 19 gennaio 2021, affermando di non volersi imbattere nella “folla” che occupa gli spazi dell’Ufficio, definendosi un “paziente ad alto rischio”;
che con osservazioni del 25 gennaio 2021 l’UE considera il ricorso tardivo e chiede quindi di dichiararlo irricevibile;
che RI 1 non ha allegato al ricorso, spedito a questa Camera il 18 gennaio 2021, gli avvisi di pignoramento contestati, inviati già il 6 novembre 2020, né la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica, come invece richiede l’art. 7 cpv. 4 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che il ricorrente non ha neppure reagito alle osservazioni dell’UE, trasmessegli in copia il 25 gennaio 2021;
che il ricorso si avvera così tardivo;
che ad ogni modo l’impugnazione risulta anche infondata nel merito;
che gli avvisi di pignoramento avversati non sono infatti stati emessi nelle esecuzioni sfociate nei sei ACB emessi a carico del ricorrente fra il 2001 e il 2003, bensì nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________, nelle quali i precetti esecutivi gli sono stati notificati il 21 luglio 2020;
che per queste ultime il termine perentorio di un anno stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF non era di tutta evidenza scaduto quando, il 19 agosto 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto la continuazione;
che per quanto riguarda il rischio sanitario evocato dal ricorrente, occorre rilevare che gli sportelli degli uffici d’esecuzione sono attualmente aperti unicamente su appuntamento, ciò che evita gli assembramenti, e l’accesso agli sportelli è organizzato in modo da rispettare le norme di protezione (obbligo del porto della mascherina faciale, distanziamento e disinfettante);
che in alternativa RI 1 può anche prendere contatto telefonicamente con l’UE per convenire un’esecuzione del pignoramento al proprio domicilio o in via telefonica (v. Istruzione n. 8 dell’Ufficio federale di giustizia del 28 settembre 2020, n. 14 e 15);
che anche sotto questo aspetto il ricorso si rivela infondato;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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