AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.12
Data decisione, Autorità: 16.02.2021, CEF
Titolo: Stato di riparto in una procedura di realizzazione di pegno. Ricorso tardivo
Incarto n. 15.2021.12
Lugano 16 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso inoltrato con la data del 2 febbraio 2021 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso l’11 dicembre 2020 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________ (rappresentata dalla __________, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e spese, volta alla realizzazione del pegno gravante il fondo n. 494 RFP __________, di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________, composta oltre a RI 1 dei coeredi e comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il 29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha procedura alla vendita del fondo gravato da pegno all’asta pubblica;
che l’11 dicembre 2020 l’UE ha depositato lo stato di riparto rela-tivo al prezzo d’aggiudicazione (di fr. 462'000.–) e ha impartito agli interessati un termine di contestazione di venti giorni;
che lo stesso giorno l’avviso di deposito dello stato di riparto destinato a RI 1, che risultava d’ignota dimora, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio;
che un primo ricorso interposto da RI 1 il 15 dicembre 2020 contro l’aggiudicazione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 gennaio 2021 (inc. 15.2020.133);
che nel frattempo, o meglio il 23 dicembre 2020, l’UE ha nuovamente comunicato il deposito dello stato di riparto all’escussa presso l’Hotel __________ e, siccome gli è tornato indietro con l’indicazione che il destinatario è sconosciuto, ha rispedito la comunicazione il 13 gennaio 2021 per posta “A” all’indirizzo menzionato sul ricorso (“Postlagernd, 8032 Zürich”);
che con il (nuovo) ricorso in esame, recante la data del 2 febbraio 2021, ma consegnato alla posta il giorno successivo (adesivo sulla busta d’invio), RI 1 si è aggravata contro lo stato di riparto;
che la ricorrente fa valere di aver ritirato la (seconda) comunicazione dello stato di riparto il 14 gennaio 2021;
che il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che nella fattispecie, volendo attenersi alle allegazioni della ricorrente e far astrazione della pubblicazione dell’11 dicembre 2020, il ricorso avrebbe dovuto essere inoltrato al più tardi lunedì 25 gennaio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che il ricorso, interposto solo il 4 febbraio 2021, è pertanto tardivo;
che la richiesta inoltrata da RI 1 il 9 febbraio 2021, volta alla proroga del termine di un giorno “falls dies notwendig ist”, è pertanto senza oggetto, oltre che tardiva e formalmente irricevibile;
che il termine di contestazione di venti giorni indicato nello stato di riparto si riferisce al termine stabilito all’art. 148 cpv. 1 LEF per contestare la graduatoria e lo stato di riparto, via giudiziaria aperta solo ai creditori, mentre il debitore (o nel caso concreto i debitori) può solo interporre ricorso all’autorità di vigilanza per censurare irregolarità formali di questi atti (DTF 132 III 542 consid. 3.2; 81 III 22 consid. 1; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I.5 ad § 23) entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che non è così di rilievo il fatto che al momento dell’inoltro del (secondo) ricorso – seguendo la tesi della ricorrente – il termine di venti giorni non fosse ancora scaduto;
che ad ogni modo l’impugnativa andrebbe anche respinta nel merito perché RI 1 si è limitata a riproporre le motivazioni del primo ricorso contro l’aggiudicazione, già respinte da questa Camera nella sentenza del 26 gennaio 2021;
che i due scritti del 10 febbraio 2020 trasmessi dalla ricorrente per fax sono irricevibili, da una parte perché un atto processuale inviato per fax non è valido, siccome privo di firma autografa (cfr. art. 7 cpv. 1 LPR), e dall’altra poiché gli atti in questione sono illeggibili, la scrittura di RI 1 – come già rilevato più volte – risultando già a tratti indecifrabile negli scritti originali, la cui leggibilità peggiora ancora con la digitalizzazione imposta dalla trasmissione per fax;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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