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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.5
Data decisione, Autorità: 10.02.2021, CCR
Titolo: Proprietà per piani: iscrizione provvisoria di ipoteca legale in garanzia di contributi per spese comuni – restituzione del termine per introdurre reclamo
Incarto n. 16.2021.5
Lugano 10 febbraio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sull'istanza del 21 gennaio 2021 presentata da
RE 1
per ottenere la restituzione del termine per presentare reclamo contro la decisione emessa il 3 dicembre 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SO.2020.4362 (proprietà per piani: iscrizione provvisoria di ipoteca legale in garanzia dei contributi) promossa nei suoi confronti con istanza del 6 ottobre 2020 dalla
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 );
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, su istanza della comunione dei comproprietari della ‟CO 1”, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. 21834 RFD di __________ (pari a 33/1000 della particella n. 433), appartenente a RE 1 in garanzia dei saldi contributi condominiali 2019 e 2020 di complessivi fr. 7500.– oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2019 su fr. 1000.–, dal 14 giugno 2019 su fr. 2500.–, dal 30 agosto 2019 su fr. 500.–, dal 31 gennaio 2020 su fr. 1500.– e dal 30 giugno 2020 su fr. 2000.–. Alla comunione dei comproprietari il Pretore ha assegnato un termine di 60 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunione dei comproprietari della ‟CO 1” fr. 1000.– per ripetibili.
B. Il 21 gennaio 2021 RE 1 si è rivolto al Pretore con un'istanza, in tedesco, (Fristwiederungherstellunsgesuch) sostanzialmente volta a ottenere un nuovo termine per impugnare la decisione del 3 dicembre 2020. Il Pretore ha trasmesso l'atto a questa Camera per competenza. Non sono state chieste osservazioni all'istante.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di iscrizione provvisoria di ipoteche legali a garanzia di contributi per spese comuni (art. 721i CC), trattandosi di procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC), sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata al convenuto il 9 dicembre 2020. Il termine di ricorso, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC), è cominciato a decorrere il giorno seguente e sarebbe scaduto sabato 19 dicembre 2020, salvo protrarsi al successivo lunedì 21 dicembre 2020 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Tale scadenza è tuttavia decorsa infruttuosa. RE 1 ne postula il ripristino valendosi dell'art. 148 CPC, lamentando in sintesi di non aver osservato il termine di ricorso in seguito “a grave malattia e sovraccarico di lavoro” come risulta dai certificati medici allegati.
a) Un impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini. Configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia improvvisa di una certa gravità che non consenta a una parte di attivarsi nei termini o di incaricare un rappresentante o un sostituto (RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4a con riferimenti).
b) Un certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di restituzione del termine, l'istante dovendo pur sempre spiegare e rendere verosimile il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo. L'incapacità lucrativa attestata da un medico ancora non implica per forza che la malattia o l'infortunio abbia reso impossibile l'esecuzione dell'atto processuale. Un certificato medico soggiace dunque, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice. Spetta a quest'ultimo valutare se e in che misura l'attestazione esprima una diagnosi medica o riproduca piuttosto le dichiarazioni del paziente (RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4b con riferimenti).
c) Nel caso concreto, il dott. __________ N__________ ha certificato una completa inabilità lavorativa per malattia dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Si tratta tuttavia di un certificato generico che non illustra le conseguenze concrete dell'inabilità. L'istante, poi, non spiega in che maniera l'affezione lo abbia debilitato in modo tale da impedirgli di affidare l'allestimento del reclamo a un terzo. In caso di malattia, soltanto quella che impedisce la parte di difendere personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un terzo costituisce un impedimento senza colpa. Né il sovraccarico di lavoro è motivo sufficiente per fondare una domanda di restituzione. Ne segue che l'istante non ha sufficientemente dimostrato l'impossibilità di rispettare il termine entro cui ricorrere. L'istanza di restituzione del termine è pertanto destinata all'insuccesso.
La manifesta inammissibilità dell'atto rende superfluo assegnare a RE 1 un termine per tradurre le poche righe dello scritto in italiano (art. 132 cpv. 1 CPC), unica lingua dei procedimenti ammessa davanti alle autorità giudiziarie ticinesi (art. 8 LOG).
Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Vista la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo.
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza di restituzione del termine è respinta.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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