AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.45
Data decisione, Autorità: 04.02.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00045
Lugano 4 febbraio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1996.00409 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 4 giugno 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 88'376.25 oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 89'956.40 e ridotta in sede conclusionale a fr. 71'401.10;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 6'000.- o in subordine di fr. 100'000.- oltre interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 19 febbraio 2001, con cui ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale limitatamente a fr. 21'469.-;
appellante l'attrice con atto di appello 12 marzo 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 71'401.10 e di respingere la domanda riconvenzionale, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 27 aprile 2001 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nell'autunno 1989 __________ è stata assunta dalla ditta __________ in qualità di caporeparto del reparto fiori del centro commerciale "__________" a __________. In base agli accordi contrattuali essa percepiva un salario mensile lordo di fr. 3'015.- per tredici mensilità, oltre a un bonus annuale calcolato in funzione del minor scarto di merce, ritenuto che nella misura in cui essa fosse riuscita a scartare meno del 10% della merce acquistata, la differenza tra lo scarto e il 10%, tradotta in denaro, sarebbe andata a suo favore, salvo la deduzione del 30% della cifra d'affari che non raggiungeva gli obiettivi stabiliti dalla ditta.
Il 29 marzo 1996 la dipendente è stata licenziata in tronco con la motivazione "malversazioni nella gestione del reparto fiori" (doc. I), segnatamente per aver illecitamente aumentato i prezzi di vendita dei fiori al fine di ottenere una maggior cifra d'affari e con ciò ridurre contabilmente gli scarti (cfr. doc. O e Q).
B. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di tutta una serie di importi, quantificati in sede conclusionale in fr. 71'401.10. Ritenendo del tutto ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti, essa ha in sostanza postulato la rifusione del salario - compresa la quota parte della tredicesima e del bonus, previa deduzione di quanto aveva già percepito dalla cassa di disoccupazione - fino al normale termine di disdetta (fr. 8'982.65) e l'assegnazione di un'indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 35'681.70); a tali importi andavano aggiunti i bonus per il 1995 (fr. 16'471.-) e per i primi mesi del 1996 (fr. 9'512.-) nonché la tredicesima dal 1° gennaio al 29 marzo 1996 (fr. 753.75).
C. La convenuta si è opposta alla petizione, ribadendo la legittimità del licenziamento immediato e contestando il diritto dell'attrice al versamento dei bonus 1995 e 1996 e di eventuali altri importi. Atteso come la controparte in sede transattiva aveva accettato di rifonderle l'acconto di fr. 6'000.- versatole a suo tempo sul bonus 1995, la convenuta con la domanda riconvenzionale chiede in via principale la rifusione di tale somma e in subordine, rilevando come l'attrice negli anni precedenti avesse di fatto incassato dei bonus che non le spettavano rispettivamente, aumentando i prezzi, avesse causato la stagnazione della cifra d'affari del reparto, postula il versamento di complessivi fr. 100'000.-.
D. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale per fr. 21'469.-.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che l'attrice nel periodo in cui aveva lavorato presso il __________, pur essendo cosciente delle direttive sui prezzi, aveva provveduto a maggiorare il prezzo di una parte importante della merce (circa il 30%) senza segnalarlo alla convenuta, ed è pertanto giunto alla conclusione che tale comportamento, quand'anche essa non fosse stata a conoscenza delle modalità di calcolo del bonus, era senz'altro tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro e giustificava dunque il suo licenziamento in tronco: in tali circostanze l'attrice non poteva pretendere il salario fino al termine del periodo di disdetta né un'indennità per licenziamento ingiustificato. Pure infondata era la pretesa attorea relativa ai bonus 1995 e 1996, ed anzi si imponeva la restituzione dell'acconto versatole a suo tempo di fr. 6'000.-, in quanto l'attrice da un lato non aveva allegato né provato lo scarto di merce registrato in quegli anni e dall'altro il referto peritale, che pure aveva permesso una loro calcolazione, si fondava sull'erronea premessa che non vi fosse stato alcuno scarto. Ritenuto infine che la maggiorazione del prezzo da parte dell'attrice aveva comportato tra il 1990 e il 1994 il versamento di maggiori bonus a suo favore, ma anche una maggiore entrata a favore della convenuta, il primo giudice, sulla base del referto peritale, ha ritenuto equo attribuire a quest'ultima anche la differenza tra i due importi, pari a fr. 15'459.-.
E. Con l'appello l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere la petizione nella misura indicata in sede conclusionale e di respingere la domanda riconvenzionale.
L'appellante censura dapprima le argomentazioni che hanno indotto il Pretore a ritenere giustificato il suo licenziamento, osservando come in realtà non era provato che essa avesse capito le istruzioni della convenuta sui prezzi o che avesse maggiorato il 30% dei prezzi dei fiori o ancora che la maggiorazione dei prezzi fosse avvenuta durante l'intero periodo di attività presso la convenuta e in maniera sistematica: in tali circostanze, il provvedimento adottato nei suoi confronti, per altro significato con notevole ritardo, era sproporzionato, a maggior ragione se si pensa che essa non aveva agito per fini di lucro, ma unicamente nell'interesse del datore di lavoro, siccome riteneva eccessivamente bassi i prezzi praticati da quest'ultimo, ciò che imponeva di riconoscerle il salario fino al termine del periodo di disdetta e un'indennità per licenziamento ingiustificato. Le pretese relative ai bonus 1995 e 1996, debitamente quantificate dal perito giudiziario, erano parimenti dovute, come dovuta era la tredicesima per i primi 3 mesi del 1996, questione che il primo giudice aveva per altro omesso di esaminare. Quanto agli importi attribuiti alla convenuta nell'ambito della domanda riconvenzionale, gli stessi erano ampiamente infondati: la convenuta avrebbe in effetti potuto pretendere la rifusione dell'acconto di fr. 6'000.- solo se avesse dimostrato che il bonus dovuto era inferiore a quella somma, ciò che essa non è stata in grado di provare; il calcolo peritale che portava a riconoscere a favore della convenuta un danno di fr. 15'469.-, fatto proprio dal Pretore, era invece teorico e esemplificativo. Errata infine era anche la ripartizione delle spese di perizia tra l'azione principale e la riconvenzionale, spese che in realtà dovevano essere caricate unicamente o in maniera preponderante a quest'ultima.
F. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1.1 L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere dal rapporto di lavoro se sussistono cause gravi, ossia circostanze che non permettano, per ragioni di buona fede, di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.
1.2 L'appellante censura dapprima gli accertamenti di fatto operati dal Pretore, osservando come in realtà non era provato che essa avesse capito le istruzioni della convenuta sui prezzi o che avesse maggiorato il 30% dei prezzi dei fiori o ancora che la maggiorazione dei prezzi fosse avvenuta sistematicamente durante l'intero periodo di attività presso la convenuta, tanto più che essa, già per il fatto di non aver conosciuto le modalità di computo del bonus, non aveva agito per fini di lucro, ma unicamente nell'interesse del datore di lavoro, siccome riteneva troppo bassi i prezzi consigliati da quest'ultimo: in diritto ritiene perciò sproporzionato il provvedimento adottato nei suoi confronti, oltretutto significato con notevole ritardo. A giudizio di questa Camera, esaminate tutte le circostanze, il giudizio che ha riconosciuto il carattere giustificato del licenziamento in tronco può invece essere confermato.
Occorre innanzitutto premettere che l'attrice era senz'altro a conoscenza delle direttive della convenuta concernenti i prezzi di vendita (interrogatorio penale __________ p. 1, teste __________ p. 4, teste __________ p. 5 e 6), per cui si può senz'altro ritenere che essa, nonostante quanto dichiarato per la prima volta e dunque irritualmente in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le avesse in buona fede comprese. Essa era inoltre chiaramente informata sulle modalità di calcolo del bonus sul minor scarto di merce (interrogatorio penale __________ p. 2, teste __________ p. 6) - clausola che invero non poteva passare inosservata, se solo si pensa che di fatto le aveva quasi permesso di raddoppiare il salario (a fronte di un stipendio annuale di fr. 39'195.- essa aveva in effetti percepito a titolo di bonus fr. 12'899.60 in 2 mesi e mezzo del 1989, fr. 35'914.25 nel 1990, fr. 40'147.45 nel 1991, fr. 34'776.45 nel 1992, fr. 34'809.45 nel 1993 e fr. 36'696.70 nel 1994) - tanto più che essa ogni anno riceveva una copia del relativo conteggio (doc. B-G): non le poteva pertanto sfuggire che il bonus era influenzato non solo dalla quantità di merce scartata ma anche, ritenuto che essa non era mai riuscita a raggiungere gli obiettivi di cifra d'affari posti dalla datrice di lavoro (perizia p. 8) ciò che di fatto le comportava una penalizzazione (cfr. doc. C-G), dalla cifra d'affari raggiunta.
Ora, a questo stadio della lite non è più contestato che l'attrice, in violazione dell'art. 18 del contratto (doc. A), il quale le imponeva di osservare scrupolosamente le direttive della direzione, abbia provveduto a maggiorare in alcuni casi il prezzo di vendita di alcuni generi di fiori, anche se non però in ragione del 30%, il tutto senza informarne la datrice di lavoro e senza che la stessa - che in effetti non aveva motivo di verificare l'effettiva corrispondenza con i prezzi esposti al pubblico e di fatto era comunque impossibilitata al controllo da motivi pratici (ad es. la mancata conoscenza dei diversi fiori, cfr. teste __________ p. 7 e __________ p. 19) - potesse rendersi conto della situazione: che ciò sia avvenuto solo nel corso del 1996 ed oltretutto solo occasionalmente, l'attrice lo ha preteso per la prima volta, e quindi irritualmente, solo in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) rispettivamente in sede conclusionale (art. 78 CPC), ma la circostanza, fosse anche stata evocata in maniera ricevibile, non è tutto sommato determinante. Fatto sta' che contrariamente a quanto ritenuto - oltretutto per la prima volta con le conclusioni di causa e dunque irritualmente (art. 78 CPC) - dall'attrice, non è affatto verosimile che essa abbia maggiorato i prezzi di vendita allo scopo di meglio salvaguardare gli interessi della datrice di lavoro: intanto si osserva che quest'ultima più che un vantaggio in realtà subiva un danno dalla maggiorazione dei prezzi, essendo in effetti notorio che l'aumento dei prezzi di generi non di prima necessità comporta con il passare del tempo una contrazione degli acquisti dei clienti (perizia p. 7, complemento perizia p. 4, verbale p. 26); ritenuto inoltre che i fiori venduti erano acquistati direttamente dal grossista con successiva ricarica di una percentuale fissa, nemmeno può stare la tesi attorea secondo cui la maggiorazione dei prezzi s'imponeva in quanto il valore di mercato della merce era superiore. L'altra giustificazione addotta a quel momento dall'attrice, secondo cui la maggiorazione dei prezzi avveniva al fine di raggiungere la cifra d'affari auspicata dalla convenuta (interrogatorio penale __________ p. 3), non le giova e anzi si ritorce contro di lei: l'attrice non poteva in effetti ignorare che il maggior incasso che essa otteneva era pagato dai clienti e che questi ultimi a lungo andare, accertata la non-concorrenzialità dei prezzi praticati nel reparto fiori della convenuta nonostante la politica dei prezzi da lei ampiamente pubblicizzata, avrebbero potuto rivolgersi a un altro dettagliante anche per altri tipi di merce, causando con ciò indirettamente un danno alla controparte; d'altro canto, ritenuto che la maggior cifra d'affari aveva di fatto come conseguenza un maggior bonus a suo favore pagato dalla convenuta, si può senz'altro ritenere che essa, indipendentemente dall'eventuale manipolazione dei dati concernenti gli scarti, agiva comunque a fine di lucro con un comportamento intenzionale che, nonostante l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere da parte dell'autorità penale (cfr. incarto penale richiamato, doc. II°) - il quale tuttavia non vincola il giudice civile (art. 53 CO, art. 112 CPC) - avrebbe potuto essere sanzionato penalmente: dal che la legittimità del licenziamento immediato, il compimento di un reato patrimoniale nei confronti del datore di lavoro (Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri 1981, p. 98; IICCA 27 giugno 1996 in re M./M. SA), oltretutto da parte di un lavoratore con funzioni di responsabilità (cfr. conclusioni di parte attrice p. 2 e 6) e a diretto contatto con la clientela (cfr. pure DTF 101 Ia 545, 116 II 145, 124 III 25), essendo sicuramente tale da compromettere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro.
Infondata è infine la censura secondo cui la notifica del licenziamento sarebbe avvenuta tardivamente in quanto la convenuta avrebbe potuto accorgersi della situazione già dopo il primo anno di impiego: l'istruttoria di causa ha in effetti accertato che nel 1990 la convenuta, pur avendo effettivamente avuto dei dubbi nei confronti dell'attrice (teste __________ p. 6), non riuscì a scoprire nulla, così che in definitiva le irregolarità dell'attrice vennero scoperte per la prima volta solo nella primavera del 1996.
È senz'altro a ragione che il primo giudice ha ritenuto di non poter far proprio il calcolo effettuato dal perito giudiziario: quest'ultimo era infatti partito dal presupposto che in quegli anni l'attrice non avesse creato alcuno scarto di merce (complemento perizia p. 8 e 9, verbale p. 26), mentre in realtà alcuni testimoni (teste __________ p. 5) e non da ultimo considerazioni legate all'esperienza (doc. 39 p. 3; interrogatorio penale __________ p. 1, teste __________ p. 19; delucidazione orale perizia p. 25) escludevano decisamente che ciò potesse essere stato il caso. Ora, in assenza di qualsiasi elemento sicuro di giudizio - la stessa attrice non ha del resto allegato quale dovesse essere lo scarto da prendere in considerazione - anche una pronuncia in termini di equità risulta impossibile, di modo che l'unica soluzione praticabile, pur nella consapevolezza che un non quantificabile credito potrebbe sussistere, è quello di respingere la pretesa attorea siccome non provata nella sua entità (IICCA 21 dicembre 1993 in re R./B., 9 dicembre 1994 in re P./I SA, 18 aprile 1997 in re G. e M./M., 1° settembre 1997 in re R./B.).
Quanto alla tredicesima relativa al periodo 1° gennaio - 29 marzo 1996, questione effettivamente lasciata indecisa dal Pretore, la stessa non comporta in realtà un maggior credito a favore dell'attrice in quanto, pur essendo dovuta, è già stata pagata alla parte: dagli atti di causa è in effetti risultato che al momento del licenziamento la convenuta aveva già provveduto a pagare alla controparte l'intero salario del mese di marzo 1996 (doc. R), attribuendole di fatto ben più di quanto le spettasse; con l'allestimento pochi giorni dopo del conteggio finale, la situazione è stata corretta: all'attrice è stato accreditato l'importo relativo alla tredicesima (fr. 662.45), sennonché, tenuto conto del rimborso del salario dal 30 al 31 marzo e di altre retrocessioni da lei dovute, essa in definitiva risultava ancora debitrice nei confronti della convenuta di fr. 381.10 (doc. S), somma che quest'ultima non ha più rivendicato con le osservazioni all'appello e dunque non può esserle attribuita.
A torto l'attrice si oppone poi alla restituzione dei fr. 6'000.- che la convenuta le aveva anticipato nel corso del 1995 a titolo di acconto sui bonus di quell'anno (cfr. doc. 2).
Non avendo essa provato se ed eventualmente in quale misura il bonus in questione le era dovuto (cfr. supra, consid. 2), non è nemmeno possibile stabilire se l'importo anticipatole a titolo di acconto le spettasse o meno. In assenza di tale prova, tale somma deve senz'altro essere restituita alla convenuta.
È innanzitutto a ragione che l'attrice fa rilevare come il calcolo effettuato dal perito fosse unicamente teorico ed esemplificativo - così lo ha del resto definito lo stesso perito a p. 25 del verbale - tanto è vero che nel referto quest'ultimo ha tenuto a precisare che una risposta esauriente al quesito circa l'ammontare del danno subito dalla convenuta poteva essere data unicamente con una complessa rielaborazione dei dati concreti, nella fattispecie tuttavia impensabile (perizia p. 8). Ma, a rendere del tutto inattendibile il calcolo in questione è la circostanza che il perito nell'occasione si è basato sul presupposto, rimasto però allo stadio di ipotesi, che in quegli anni lo scarto effettivo registrato dall'attrice era del 7% (perizia p. 8, complemento perizia p. 5); oltretutto il calcolo in questione non considerava il maggior ricavo che la convenuta, pur non avendo dovuto versare alcunché all'attrice, aveva conseguito nel 1995 e 1996.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, l'attività del perito non è servita esclusivamente o in modo preponderante alla domanda riconvenzionale: innanzitutto si osserva che la domanda 6 del complemento peritale, riferita ai bonus 1995 e 1996, riguardava specificamente la petizione; quanto alle altre domande oggetto della perizia e del suo complemento, nella misura in cui tendevano ad accertare il diritto dell'attrice ai bonus negli anni precedenti esse almeno indirettamente concernevano pure pretese oggetto della petizione. Tenuto anche conto del fatto l'attrice ha contribuito ad aumentare le spese peritali presentando lei sola domande di complemento (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 54 ad art. 148), si può senz'altro concludere che la ripartizione delle spese peritali operata dal Pretore è del tutto consona alla situazione concreta.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 marzo 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 febbraio 2001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ La tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese di fr. 5'655.- (comprese metà delle spese peritali), da anticipare dalla __________, restano a carico di quest'ultima in ragione di 19/20, e per la rimanenza sono a carico di __________, alla quale la controparte rifonderà fr. 5'700.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'450.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1'500.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dell'appellata, a cui l'appellante rifonderà fr. 2'000.- per ripetibili parziali.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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