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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.134
Data decisione, Autorità: 08.02.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Termine per presentare osservazioni all’istanza. Ferie estive della LEF
RE 1
Incarto n. 14.2020.134
Lugano 8 febbraio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa S20-230 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 15 luglio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'054.90, indicando quale causa del credito le “spese condominiali (2. Acconto 2017-2018, 1. acconto 01.07.18-22.08.18, acconto straordinario 01.07.18-22.08.18, 2. acconto 2018/2019 saldo al 30.06.2019)”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 luglio 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso;
che il 21 luglio 2020 il Giudice di pace ha impartito all’escusso un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 165.– e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice affinché emani una nuova decisione dopo avergli assegnato un nuovo termine per formulare osservazioni all’istanza, facendo valere che la sentenza impugnata è stata emanata prima della scadenza del termine assegnato il 21 luglio 2020, a dire del ricorrente sospeso durante le ferie estive dal 15 luglio al 15 agosto;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta in concreto a RE 1 il 25 agosto 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 settembre, sicché presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;
che nel merito il reclamante non ha considerato che per le procedure giudiziarie a norma della LEF cui si applica la procedura sommaria – tra le quali, come visto, rientra l’azione di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 251 lett. a CPC) – le ferie e sospensioni sono disciplinate dalla LEF (art. 145 cpv. 4 LEF), o meglio dagli art. 56 e 63 LEF (sentenze della CEF 14.2019.84 del 24 settembre 2019 consid. 1.1/b e 14.2018.133 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1 e i rinvii);
che secondo l’art. 56 n. 2 LEF le ferie estive si estendono tra il 15 e il 31 luglio (e non fino al 15 agosto);
che nella fattispecie, il termine di 20 giorni assegnato il 21 luglio 2020 per la presentazione delle osservazioni è iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, ed è scaduto domenica 23 agosto, salvo essere riportato a lunedì 24 agosto 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che la sentenza impugnata è pertanto stata emessa proprio l’ultimo giorno del termine assegnato all’escusso;
che il reclamante non pretende, per avventura, di aver inoltrato osservazioni all’istanza proprio il 24 agosto 2020, anzi dice di averle segnate nell’agenda per fine agosto;
che nessuno può ignorare la legge, neppure chi non è giurista;
che nulla nell’ordinanza del 21 luglio 2020 poteva far pensare al reclamante che il termine sarebbe stato sospeso fino al 15 agosto;
che il Giudice di pace non era d’altronde tenuto a indicare nell’ordinanza che il computo del termine non era disciplinato dall’art. 145 cpv. 1 CPC, bensì dagli art. 56 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;
che l’obbligo di segnalare eccezioni alla sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie statuito all’art. 145 cpv. 3 CPC vale solo, come risulta dal suo testo, per le procedure (sommarie e di conciliazione) menzionate all’art. 145 cpv. 2 CPC, e non anche per le procedure sommarie e per i termini d’azione della LEF, disciplinati dall’art. 145 cpv. 4 CPC, norma che deroga alle norme dei precedenti capoversi (Stéphane Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, JdT 2016 III 93 ad 2.2.2; Steiner in: Bohnet et al. (ed.), Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, n. 408 pag. 200 e i rinvii; il Tribunale federale ha lasciato la questione aperta in: DTF 141 III 171 seg. consid. 3 pur escludendo l’applicazione dell’art. 145 cpv. 3 CPC alla procedura di ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF);
che RE 1 ammette di aver ricevuto l’ordinanza già il 22 luglio 2020 e quindi avrebbe avuto modo di formulare osservazioni tempestivamente entro il 24 agosto 2020;
che l’art. 56 LEF si applica anche nel settore dell’edilizia;
che il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'054.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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