AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.196
Data decisione, Autorità: 09.02.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo
CO 1
Incarto n. 14.2020.196
Lugano 9 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.245 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 2 ottobre 2020 dalla
RE 1
contro
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2020 dal Pretore, con cui ha respinto l’istanza 2 ottobre 2020 della RE 1 volta al rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca promossa dalla reclamante per l’incasso di fr. 26'400.– oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e ripetibili a favore del convenuto di fr. 500.–;
preso atto dello scritto dell’8 febbraio 2021 con cui la RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
atteso che il convenuto, a titolo di partecipazione alle spese necessarie e di rappresentanza professionale in giudizio sorte con la presentazione delle osservazioni al reclamo, ha diritto a ripetibili (art. 95 e 106 cpv. 1 CPC), determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'400.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante, tenuta a rifondere a alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, è restituita alla reclamante la parte in eccesso della somma da lei anticipata, pari a fr. 300.–.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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