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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.133
Data decisione, Autorità: 11.02.2021, ICCA
Titolo: Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari; appello divenuto senza interesse in seguito all'emissione della decisione finale di merito
Incarti n. 11.2020.133 11.2020.134
Lugano 11 febbraio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa CA.2020.32 (azione di mantenimento: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 19 agosto 2020 da
AP 1 (rappresentata dalla madre RA 1 , e patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 1° ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 17 settembre 2020 (inc. 11.2020.133) “nelle more istruttorie” e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.134);
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 agosto 2016 RA 1 (1992) ha dato alla luce una figlia, AP 1, che è stata riconosciuta l'8 settembre 2016 da AO 1 (1995). Nell'ambito di un'azione di mantenimento (inc. SE.2020.6) promossa il 23 giugno 2020 da AP 1 nei confronti del padre, il Pretore del Distretto di Vallemaggia con decreto del 17 settembre 2020, emesso “nelle more istruttorie”, ha respinto un'istanza cautelare presentata dalla figlia alle prime arringhe del 19 agosto 2020 per ottenere, già pen-
dente causa, un (imprecisato) contributo alimentare. Il giudizio sulle spese processuali e le ripetibili è stato rinviato al merito.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° ottobre 2020 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di condannare il padre a versarle – in via cautelare e nel merito (sic) – un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili dal settembre del 2020 addebitandogli (imprecisate) spese giudiziarie o, in subordine, di rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione. Essa ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
C. Il 5 febbraio 2021 l'avv. PA 1 ha comunicato che la procedura di merito (inc. SE.2020.6) si è conclusa nel frattempo con una decisione passata in giudicato e ha chiesto di stralciare di conseguenza la procedura di appello statuendo sulla richiesta di gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. La dichiarazione con cui l'appellante comunica la conclusione (con passaggio in giudicato) della procedura di merito rende l'appello sulle misure cautelari in rassegna privo di oggetto e senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC, come rileva essa medesima.
Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati “secondo equità”, tanto più trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Le particolarità del caso inducono, nondimeno, a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede, infine, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.28/29 del 29 ottobre 2020 consid. 3). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura cautelare in esame allorché è terminata la procedura di merito (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.32 del 7 agosto 2013). E a quel momento essa non beneficiava del gratuito patrocino, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2016.39 del 27 settembre 2017 consid. 9, e 11.2015.22 del 28 dicembre 2015).
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
Notificazione:
– ; – ).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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