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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.39
Data decisione, Autorità: 06.03.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00039
Lugano 6 marzo 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di esclusione 19 gennaio 2001, presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, avv. __________, da
rappr. dall'avv. __________
nell’ambito della causa -inc. no. OA.2000.00115 di quella Pretura - contro di lui promossa con petizione 22 novembre 2000 da
rappr. dallo studio legale __________
volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'261.60.- oltre interessi al 5% dal 17 luglio 1999, domanda avversata dalla controparte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto
che, con sentenza 20 aprile 2000 confermata dalla CCRP, il Pretore di Mendrisio-Nord ha condannato __________ alla pena di tre giorni di detenzione per aver provocato delle lesioni semplici ad __________, rinviando al foro civile, per insufficiente liquidità delle pretese, le richieste di risarcimento formulate da __________;
che, con petizione 22 novembre 2000, è stata promossa la causa civile di risarcimento alla quale la controparte, con risposta 19 gennaio 2001, si è opposta;
che, con lo stesso allegato di risposta, __________ chiede che il Pretore si escluda (ed anche il Segretario-assessore), avendo funzionato come magistrato nel procedimento penale che ha dato avvio a quello civile e quindi in altro grado di processo come previsto dall'art. 26 litt. c) CPC;
che Elisabeth Sauter chiede che l'istanza di ricusa sia respinta mentre il Pretore non riconosce in se alcun motivo di esclusione;
che affinché un giudice sia escluso per aver conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo, è necessario che egli abbia operato in altro grado ma nello stesso processo e non in due procedimenti diversi anche se imperniati sulla stessa fattispecie (Rep. 1985 p. 56; cfr. Hauser/Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, Zurigo 1978, N. 16 ad § 112 GVG; ZR 1919 Nr. 45 p. 89), ritenuto inoltre che l’espressione ”intervento nella stessa causa” è suscettibile unicamente di un’interpretazione molto rigorosa (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 26 m. 6), mentre che il termine “grado” va interpretato nel suo significato letterale e comune, cioè di riferimento al susseguirsi delle istanze per cui la prima è di grado inferiore rispetto alla seconda o alla terza, che a loro volta sono superiori alla prima rispettivamente alla seconda (Rep. 1976 p. 59);
che quest'eventualità non è data, essendo evidente, per i motivi indicati in precedenza, che il giudice non si è per niente pronunciato nell’ambito della stessa causa; ancor più evidente è poi il fatto che l’intervento del Pretore non sia avvenuto “in altro grado” del medesimo processo, non risultando in alcun modo che il giudizio civile costituisca gerarchicamente un pronunciato di grado superiore o inferiore rispetto al giudizio reso in sede penale;
che, in tal senso, questa Camera ha già deciso una situazione identica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 26 m. 7) con conferma, in sede di ricorso di diritto pubblico, della I Corte civile del Tribunale federale (sentenza 18.6.1999, inc. 4P.61/1999) che richiama un suo precedente giudicato dove si afferma che non si può dubitare dell'imparzialità di un giudice per il sol fatto che egli abbia istruito o deciso una causa penale e abbia poi partecipato all'istruzione o al giudizio di una causa civile derivatane (RVJ 1989, pag. 121 consid. 2);
che la domanda di esclusione, deve così essere respinta con il carico di spese e ripetibili alla parte soccombente;
che la decisione sull'esclusione del Segretario-assessore compete al Pretore;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 26, 28 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di esclusione 19 gennaio 2001 di __________ è respinta.
II. Le spese del presente giudizio consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, con atti di ritorno.
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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