AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.132
Data decisione, Autorità: 03.02.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Retta per degenza in una struttura sociosanitaria (casa per anziani). Carente motivazione del reclamo
CO 1
Incarto n. 14.2020.132
Lugano 3 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.597 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 21 luglio 2020 dalla
RE 1
contro
CO 1 (rappresentata da RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 31 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 luglio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 26'661.65 oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2019, indicando quale causa del credito il “conguaglio rette Casa per anziani __________ periodo giugno 2017 agosto 2018”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 luglio 2020 la Fondazione istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 agosto 2020;
che statuendo con decisione del 21 agosto 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 agosto 2020 per ottenerne la revisione e l’accoglimento dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella misura in cui non sono già stati prodotti in prima sede, i documenti acclusi al reclamo sono pertanto inammissibili;
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che nel caso in esame il Pretore ha spiegato di non poter rigettare l’opposizione interposta dall’escussa né in via provvisoria, siccome l’istante non ha prodotto alcun riconoscimento del debito posto in esecuzione firmato da CO 1 (nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF), né in via definitiva, poiché la decisione del Consiglio di Stato fatto valere dall’istante non accerta la somma complessiva dovuta bensì solo l’importo della retta giornaliera;
che la Fondazione istante non si confronta con la motivazione del Pretore, ma si limita a ribadire che l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) del Dipartimento della salute e socialità ha fissato la retta giornaliera a carico di CO 1 in fr. 157.– per il 2017 e in fr. 162.55 per il 2018;
che il reclamo è di conseguenza irricevibile;
che ad ogni modo la sentenza impugnata risulta corretta;
che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato;
che il giudice del rigetto deve in particolare verificare d’ufficio l’identità in particolare tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1);
che nel caso specifico non vi è identità tra l’importo della retta giornaliera stabilito dall’UACD e la somma di fr. 26'661.65 indicata nel precetto esecutivo;
che in prima sede l’istante non ha spiegato il calcolo di quella somma, che risulta unicamente dai conteggi (doc. 5 e 6) e dalla fattura del 3 maggio 2019 (doc. 9) prodotti per la prima volta in questa sede, e perciò inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);
che – sia come sia – le decisioni dell’UACD e del Consiglio di Stato non hanno statuito né sulla durata del soggiorno né – se non limitatamente alla questione della retta giornaliera – sull’obiezione dei rappresentanti dell’escussa secondo cui se avessero saputo del costo giornaliero definitivo sin dall’inizio (o perlomeno prima della scadenza del periodo temporaneo di tre mesi), avrebbero trovato un altro posto di degenza meno caro;
che del resto è dubbio che la relazione giuridica tra la Fondazione ed CO 1, in merito alla quale l’istante non ha fornito né indicazioni né documenti, sia disciplinata dal diritto pubblico;
che a prima vista la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz, RL 873.100) regge infatti unicamente i rapporti tra lo Stato e le strutture sociosanitarie – non quelli tra quest’ultime e gli ospiti –, obbligandole a prelevare un contributo commisurato alle condizioni di reddito e di sostanza, così come al bisogno di cure dell’ospite (art. 11 LAnz);
che la legge non pare d’altronde stabilire un rapporto diretto tra lo Stato e l’ospite;
che il contributo prelevato dalla struttura sociosanitaria non risulta esserlo per conto dello Stato, cui non è riversato, ma è solo preso in considerazione nel calcolo del sussidio versato dallo Stato alla struttura sociosanitaria (art. 9 cpv. 3 LAnz);
che le cure sono poi fornite dalla struttura sociosanitaria non per conto dello Stato, bensì sulla scorta di un contratto di prestazione (art. 9 cpv. 2 LAnz);
che controversie tra strutture sociosanitarie e pazienti appaiono così soggiacere alla competenza del giudice civile (cfr. sentenza della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello del 25 settembre 2014);
che, ad ogni modo, incombe all’istante di determinare la via giuridica con cui far accertare il proprio credito, determinante in questa sede essendo il fatto ch’essa non ha prodotto un valido titolo di rigetto dell’opposizione, sia esso definitivo o provvisorio;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'661.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster