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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.35
Data decisione, Autorità: 03.09.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00035
Lugano 3 settembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2000.00143 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 21 giugno 2000 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia di locazione, che il Pretore, con sentenza 1 febbraio 2001, ha accolto accertando che il contratto di locazione fra le parti è scaduto il 31 marzo 2000, respingendo nello stesso tempo una domanda di protrazione della locazione.
Appellante l'inquilina __________ la quale, con atto d'appello 12 febbraio 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accertare la nullità della disdetta del contratto di locazione e, in via subordinata, di accordarle una protrazione della locazione.
Mentre la controparte, con osservazioni 14 marzo 2001, postula la reiezione dell'appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Il diritto d'opzione non è stato esercitato ma l'inquilina ha continuato ad occupare, indisturbata, gli enti locati pagando il corrispettivo dovuto.
Il 20 marzo 2000 __________ ha comunicato, con lettera raccomandata, a __________ che le trattative per la conclusione di un nuovo contratto non avevano avuto esito positivo e che quello in vigore veniva a scadere, inderogabilmente, il successivo 31 marzo e l'ha invitata a voler riconsegnare i locali per quella data.
Il Pretore, adito da __________ che non ha condiviso la decisione dell'Ufficio di conciliazione, ha invece, con sentenza 1 febbraio 2001, accertato che il contratto di locazione in questione, di durata determinata, era scaduto il 31 marzo 2000 ed ha respinto la domanda di protrazione della locazione perché tardiva.
Con l'appello che ci occupa l'inquilina chiede che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere l'istanza del locatore, con l'accertamento delle stesse conclusioni alle quali è giunto l'Ufficio di conciliazione. Il locatore, con osservazioni all'appello, ne chiede la reiezione e la conferma della pronuncia pretorile.
È pacifico ed incontrastato che l'inquilina non ha esercitato il diritto d'opzione che le avrebbe permesso di rinnovare il contratto di locazione, alla sua scadenza determinata del 31 marzo 1995, per un successivo periodo pure determinato di cinque anni, sino al 31 marzo 2000. La conseguenza giuridica della mancata opzione, che equivale a sua rinuncia (Higi, Commentario zurighese, ad art. 255 CO n. 59), è la fine del rapporto di locazione di durata determinata, senza necessità di disdetta, con lo spirare del tempo previsto (art. 255 cpv. 2 e 266 cpv. 1 CO; Higi, op. cit., ad art. 266 CO n. 20). Nel caso concreto il contratto di locazione, sottoscritto dalle parti il 1 giugno 1988, ha quindi preso fine il 31 marzo 1995.
È pure pacifico ed incontrastato che l'inquilina ha continuato ad occupare gli enti locati ed ha pagato la pigione, con il consenso del locatore. Nel caso di riconduzione tacita di una locazione per tempo determinato si ha la presunzione legale che la locazione continui per tempo indeterminato (art. 266 cpv. 2 CO; Higi, op. cit., ad art. 255 CO n. 50 e ad art. 266 CO n. 38 e 50 e seg.). Tale presunzione è però, in caso di litigio, confutabile (Higi, op. cit., ad art. 266 CO n. 39) e la prova che la volontà delle parti era diversa incombe a chi vuole distanziarsi dalle conseguenze della presunzione (Higi, op. cit., ad art. 266 n. 43 e 49).
Quale sia stata la reale volontà delle parti, al momento di continuare nel rapporto di locazione, è desumibile solo dal loro comportamento successivo (Jäggi/Gauch, Commentario zurighese, ad art. 18 CO n.357 e seg.) poiché le prove agli atti di causa si riferiscono tutte ai momenti a cavallo della data in cui la locazione sarebbe terminata definitivamente qualora il diritto d'opzione fosse stato esercitato. Appare così che le parti hanno intavolato trattative per la conclusione di un nuovo contratto di locazione a partire dal 1 aprile 2000 (doc. E dell'inc. 50/2000 dell'Ufficio di conciliazione) e che tale iniziativa era motivata dal fatto che il contratto in vigore scadeva il 31 marzo 2000 (teste __________). Quindi proprio in concomitanza della scadenza determinata, prevista dal rinnovo per opzione, le parti si attivano per regolare i loro rapporti contrattuali e si deve, allora, ritenere che lo abbiano fatto nella consapevolezza che la locazione terminava proprio il 31 marzo 2000 e che tale era stata la loro volontà durante tutti i cinque anni successivi alla fine del primo contratto di durata determinata. Le stesse affermazioni dell'inquilina, contenute nell'istanza del 23 marzo 2000 rivolta all'Ufficio di conciliazione, comprovano proprio tale volontà al momento di proseguire, dopo il 31 marzo 1995, nella locazione. La stessa infatti dichiara: "Alla scadenza del primo periodo di locazione le parti continuarono senza particolari formalità il rapporto contrattuale, mettendo pertanto in atto l'opzione di rinnovo del contratto per almeno ulteriori cinque anni"; e ancora: "Nel corso del mese di novembre 1999 le parti si misero in contatto per confermare la continuazione del contratto di locazione oltre il termine preventivamente fissato del 31.3.2000" (istanza 23 marzo 2000, punti 3 e 4 a pag. 2).
Con ciò, ininfluenti e "pour cause" i successivi tentativi di rabberciare l'iniziale risolutiva affermazione nel senso che le parti si erano accordate per una durata indeterminata ma con possibilità di prima disdetta soltanto a partire dal 31 marzo 2000, si ha la prova che le parti hanno voluto coscientemente continuare nel rapporto di locazione, ancora a tempo determinato, sino al 31 marzo 2000 e, di conseguenza, cade la presunzione dell'art. 266 cpv. 2 CO.
Ne segue che la sentenza del Pretore va confermata anche per quanto è dell'impossibilità, per tardività (art. 273 cpv. 2 litt. b CO), di postulare una protrazione di una locazione a tempo determinato.
Per i quali motivi
visto l'art. 266 cpv. 2 CO
e, per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia
L'appello 12 febbraio 2001 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 750.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 800.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 1'000.- per ripetibili d'appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
§
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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