AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2020.35
Data decisione, Autorità: 01.02.2021, CCR
Titolo: Responsabilità dell'ente pubblico
Incarto n. 16.2020.35
Lugano 1° febbraio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2020 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 4 giugno 2020 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa 0008-2019-o (responsabilità dell'ente pubblico) da lei promossa con petizione del 10 settembre 2019 nei confronti dello
Stato del CantonE Ticino, Bellinzona
(rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, Bellinzona),
Ritenuto
in fatto: A. RE 1, agricoltrice di professione, gestiva a __________ un'azienda agricola debita per lo più all'allevamento di bovini. Almeno dal 2005 essa ha partecipato a due programmi facoltativi per il benessere degli animali (“sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali: SSRA)” e “uscita regolare all'aperto: URA)” sostenuti finanziariamente dalla Confederazione tramite pagamenti diretti. Per il controllo del rispetto delle esigenze di tali programmi, il Cantone Ticino ha dato mandato, tra altri, alla __________ SA, società di diritto privato alla quale RE 1 ha pagato fino al 2015 le tasse per i controlli (contributo base annuale e costi provocati dall'effettivo svolgimento dei controlli). In seguito alla creazione del Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC), alla fine all'anno 2015 __________ SA ha cessato l'attività di controllo sulle aziende agricole.
B. Il 12 novembre e il 5 dicembre 2018 RE 1 si è rivolta alla Sezione dell'agricoltura ponendole diverse domande sull'attività dell'__________ SA, poiché, a suo dire sulla base di dichiarazioni dell'Ufficio del Veterinario Cantonale, i rapporti di ispezione redatti da quell'ente di controllo “non avevano nessun valore legale”. Non ritenendo soddisfacenti le risposte ricevute, il 30 dicembre 2018 RE 1 ha chiesto, tra l'altro, alla Sezione dell'agricoltura di restituirle fr. 3009.75, corrispondente a quanto da lei pagato ad __________ SA dal 2007 al 2015. L'8 gennaio 2019 la Sezione dell'agricoltura non ha dato seguito all'ingiunzione. Dopo infruttuosi solleciti, il 18 aprile 2019 RE 1 ha fatto notificare allo Stato del Cantone Ticino il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere fr. 3009.05 oltre agli interessi del 5% dal 10 gennaio 2019 per “fattura premi __________”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
C. Il 15 maggio 2019 l'“Azienda RE 1” si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Riviera per un tentativo di conciliazione volto a ottenere dallo Stato del Cantone Ticino il pagamento di fr. 3109.05 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2019. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2019, il Giudice di pace ha rilasciato il 18 giugno 2019 l'autorizzazione ad agire all'istante ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– (inc. 0020-2019-t).
D. Con petizione del 10 settembre 2019 l'“Azienda RE 1” ha convenuto lo Stato del Cantone Ticino davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2019 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 10 novembre 2019 e duplica del 10 dicembre 2019, così come all'udienza del 21 gennaio 2020, indetta per le prime arringhe, le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Così invitate dal primo giudice, nei rispettivi memoriali conclusivi del 4 e del 12 febbraio 2020 entrambe le parti hanno ribadito una volta di più il loro punto di vista. Statuendo con decisione del 4 giugno 2020 Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le spese processuali di fr. 250.– a carico dell'attrice.
E. Contro la decisione appena citata l'“Azienda RE 1” è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 luglio 2020 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di riformarla nel senso di accogliere la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 12 giugno 2020. Il termine d'impugnazione è così cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto domenica 12 luglio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 11 luglio 2020 ma impostato il 13 luglio successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
L'azione è stata promossa dall'“Azienda RE 1” rappresentata da RE 1. Se non che, una ditta individuale è sprovvista della personalità giuridica e della capacità di essere parte, legittimato ad agire essendo solo il suo titolare, quale persona fisica (CCR, sentenze inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2). Premesso ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte attrice, RE 1, titolare della ditta, avendo lei stessa sottoscritto tutti gli atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte attrice “nel rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto rilevato che la documentazione prodotta da RE 1 “non circostanzia né precisa sufficientemente le presunte manchevolezze commesse da __________ SA, dall'Ufficio del Veterinario Cantonale e più in generale dallo Stato del Cantone Ticino nei suoi confronti”. A suo avviso, nella misura in cui l'attrice si duole “di una carenza o insufficienza dei controlli effettuati da __________ SA per rapporto alle successive dichiarazioni dell'UVC, ciò che si è poi tradotto in rapporti tendenzialmente favorevoli circa la tenuta del bestiame e dunque positivamente nel riconoscimento dei relativi sussidi diretti agricoli di cui ha beneficiato nel corso degli anni” la sua tesi “appare persino contraria al dettame della buona fede processuale”. Ciò posto, il Giudice di pace ha respinto la petizione.
RE 1 ribadisce di ritenersi “truffata” per essere stata obbligata dal Cantone a iscriversi alla società __________ SA, da esso controllata, e a pagare dei premi per ottenere dei certificati che “non valgono nulla”. Contesta di non avere precisato sufficientemente le manchevolezze commesse nei suoi confronti rimproverando al Giudice di pace di non avere capito “lo svolgimento dei fatti, in quanto … la non validità dei certificati [redatti da __________ SA] dichiarata dall'UVC è stata confermata dal TRAM (con la sua sentenza [del 14 agosto 2019]), dal Consiglio di Stato e dalla Sezione dell'agricoltura con la richiesta della restituzione dei contributi” da lei versati sulla base delle “certificazioni dell'__________ SA, alla quale la sottoscritta ha dovuto iscriversi, su obbligo dello stesso Cantone, per ottenere i certificati di idoneità e per accedere ai contributi”. La reclamante, inoltre, non condivide l'opinione del primo giudice secondo cui “avrebbe ottenuto i contributi su rapporti tendenzialmente favorevoli” di __________ SA, poiché, a suo avviso, i contributi le sarebbero stati dovuti anche senza ispezioni, senza dimenticare che __________ SA non era l'unico organismo di controllo attivo nel Canton Ticino.
Nella fattispecie, RE 1 chiede allo Stato, in estrema sintesi, la restituzione dei “premi” versati ad __________ SA per i controlli da essa eseguiti, rimproverandogli di averla obbligata a “iscriversi” a tale società per potere percepire i pagamenti diretti, mentre i rapporti di ispezione, secondo le dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio del veterinario cantonale, confermate dalla Sezione dell'agricoltura, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo cantonale “non avevano nessun valore legale”. La reclamante però non precisa quale sia il fondamento giuridico della sua pretesa. Nella misura in cui rimprovera sostanzialmente all'ente pubblico di non avere vigilato adeguatamente sull'attività di __________ SA, l'interessata prospetta un'omissione da parte di un organo statale o di persone al suo servizio nell'esercizio delle sue funzioni, di cui lo Stato è chiamato a rispondere.
a) Escluso un indebito arricchimento da parte dello Stato, “i premi” essendo stati versati all'ente di controllo, e difettando un rapporto contrattuale tra le parti in causa, la responsabilità statale può tutt'al più essere riconducibile a un atto illecito. Nel Cantone Ticino la responsabilità dello Stato è disciplinata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (RL 166.100), il cui scopo principale è quello di sancire la responsabilità esclusiva e primaria degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti, impedendo alla vittima di agire personalmente contro l'agente pubblico (cfr. art. 4 LResp).
b) Per l'art. 4 cpv. 1 LResp l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente. La norma in questione istituisce una responsabilità causale dell'ente pubblico, nel senso che la parte lesa deve provare l'esistenza di un atto illecito, di un danno e di un rapporto di causalità tra questi due elementi, ma non la colpa dell'agente pubblico (Catenazzi, Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici: campo di applicazione e procedura in: La responsabilità dello Stato, CFPG, collana rossa, vol. 51, Lugano 2014, pag. 128; v. anche DTF 139 IV 140 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_227/2020 del 21 agosto 2020 consid. 6.2).
c) Ora, un'omissione può costituire un atto illecito soltanto se sussisteva un obbligo giuridico d'agire (II CCA sentenza inc. 12.2018.73 del 12 novembre 2019 consid. 6.2), ciò che andrebbe esaminato alla luce dell'Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC: RS 910.15) del 14 novembre 2007, del 26 ottobre 2011 e del 23 ottobre 2013. Nella fattispecie, per tacere del fatto che proprio durante i controlli effettuati dall'Ufficio del Veterinario Cantonale sono emerse carenze nei rapporti di __________ SA, non occorre però esaminare se un agente pubblico abbia commesso un atto illecito, gli altri requisiti per accertare la responsabilità dello Stato difettando manifestamente. Intanto, relativamente al danno subìto, la reclamante non contesta di avere partecipato a due programmi facoltativi per il benessere degli animali (“sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali: SSRA” e “uscita regolare all'aperto: URA”), che per ottenere il sostegno finanziario della Confederazione tramite pagamenti diretti l'azienda doveva sottostare a controlli e che tali controlli fossero soggetti a tasse (contributo base annuale e costi provocati dall'effettivo svolgimento dei controlli). Posto ciò, RE 1 non pretende che per ottenere le medesime prestazioni essa abbia dovuto affrontare altre spese o si sia vista ridurre o chiedere la restituzione dei pagamenti diretti dalle competenti autorità senza avere avuto la possibilità di impugnare le relative decisioni. E siccome il danno si definisce come una diminuzione involontaria del patrimonio netto, ciò che corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello che tale patrimonio avrebbe se l'evento dannoso non si fosse prodotto (DTF 145 III 232 consid. 4.1.1), non si vede quale sia il danno da lei patito. Ciò esclude altresì l'esistenza di un rapporto di causalità tra il preteso danno e l'eventuale omissione nei controlli da parte dello Stato, ove appena si consideri che la reclamante ha sempre ottenuto i pagamenti diretti, anche sulla scorta dei rapporti dell'__________ SA. Ne segue che il reclamo, infondato, dev'essere respinto.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 89 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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