AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2020.34
Data decisione, Autorità: 01.02.2021, CCR
Titolo: Esame dei presupposti processuali - giurisdizione civile
Incarto n. 16.2020.34
Lugano 1° febbraio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2020 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 4 giugno 2020 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa 0007-2019-o (pagamenti diretti all'agricoltura) promossa con petizione del 10 settembre 2019 nei confronti dello
Stato del CantonE Ticino, Bellinzona (rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, Bellinzona),
Ritenuto
in fatto: A. RE 1, agricoltrice di professione, gestiva a __________ un'azienda agricola dedita per lo più all'allevamento di bovini. Almeno dal 2005 essa ha partecipato a due programmi facoltativi per il benessere degli animali (“sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali: SSRA” e “uscita regolare all'aperto: URA”) sostenuti finanziariamente dalla Confederazione tramite pagamenti diretti. Per il controllo del rispetto delle esigenze di tali programmi, il Cantone Ticino ha dato mandato, tra altri, alla __________ SA, società di diritto privato. A seguito di violazioni del programma SSRA riscontrate da questo ente di controllo durante un'ispezione dell'azienda, la Sezione dell'agricoltura ha ridotto di fr. 3452.– i pagamenti diretti del 2012 destinati all'azienda di RE 1. Contro tale decisione quest'ultima non ha interposto alcun ricorso.
B. Il 12 novembre e il 5 dicembre 2018 RE 1 si è rivolta alla Sezione dell'agricoltura ponendole diverse domande sull'attività dell'__________ SA, poiché, a suo dire sulla base di dichiarazioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, i rapporti di ispezione redatti da quell'ente di controllo “non avevano nessun valore legale”. Non ritenendo soddisfacenti le risposte ricevute, il 30 dicembre 2018 RE 1 ha chiesto, tra l'altro, alla Sezione dell'agricoltura di riversarle fr. 3937.– per i contributi SSRA del 2012 non pagati a seguito del citato rapporto dell'__________ SA. L'8 gennaio 2019 la Sezione dell'agricoltura non ha dato seguito all'ingiunzione. Dopo infruttuosi solleciti, il 18 aprile 2019 RE 1 ha fatto notificare allo Stato del Canton Ticino il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere fr. 3837.– oltre agli interessi del 5% dal 10 gennaio 2019 a titolo di “fattura contr. 2012 __________”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
C. Il 15 maggio 2019 l'“Azienda RE 1” si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Riviera per un tentativo di conciliazione volto a ottenere dallo Stato del Cantone Ticino il pagamento di fr. 3837.– più interessi al 5% dal 10 gennaio 2019, fr. 100.– di spese e fr. 73.30 di spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2019, il Giudice di pace ha rilasciato il 18 giugno 2019 l'autorizzazione ad agire all'istante ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– (inc. 0021-2019-t).
D. Con petizione del 10 settembre 2019 l'“Azienda RE 1” ha convenuto lo Stato del Cantone Ticino davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere fr. 3837.– più interessi al 5% dal 10 gennaio 2019. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2019 il convenuto ha proposto di respingere la petizione, rilevando che per contestare la riduzione dei contributi SSRA per l'anno 2012 l'attrice avrebbe dovuto presentare reclamo contro il conteggio che contemplava questa riduzione. Con replica del 10 novembre 2019 e duplica del 10 dicembre 2019, così come all'udienza del 21 gennaio 2020, indetta per le prime arringhe, le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Così invitate dal primo giudice, nei rispettivi memoriali conclusivi del 4 e del 12 febbraio 2020 entrambe le parti hanno ribadito una volta di più il loro punto di vista. Statuendo con decisione del 4 giugno 2020 Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le spese processuali di fr. 250.– a carico dell'attrice.
E. Contro la decisione appena citata l'“Azienda RE 1” è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 luglio 2020 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di riformarla nel senso di accogliere la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 12 giugno 2020. Il termine d'impugnazione è così cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto domenica 12 luglio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 11 luglio 2020 ma impostato il 13 luglio successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
L'azione è stata promossa dall'“Azienda RE 1” rappresentata da RE 1. Se non che, una ditta individuale è sprovvista della personalità giuridica e della capacità di essere parte, legittimato ad agire essendo solo il suo titolare, quale persona fisica (CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2). Premesso ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte attrice, RE 1, titolare della ditta, avendo lei stessa sottoscritto tutti gli atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte attrice “nel rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere rilevato che la documentazione prodotta da RE 1 “non circostanzia né precisa sufficientemente le presunte manchevolezze commesse dall'Ufficio del Veterinario Cantonale, da __________ SA e più in generale dallo Stato del Cantone Ticino nei suoi confronti”, ha ritenuto che per l'attrice “l'unica via per evitare riduzioni a livello di contributi diretti sarebbe stata quella di inviare, entro i relativi termini, le osservazioni al rapporto di ispezione (…) oppure di inoltrare reclamo al conteggio principale dei pagamenti diretti e contributi 2012 (…)”. Constatato che l'attrice non aveva sfruttato tali possibilità, per il primo giudice il conteggio relativo ai contributi SSRA 2012 è passato in giudicato, donde la reiezione della petizione.
RE 1 non revoca in dubbio che per contestare la riduzione dei contributi SSRA del 2012 essa avrebbe dovuto interporre reclamo contro la decisione dell'11 dicembre 2012 della Sezione dell'agricoltura, ma sostiene di non avere impugnato tale decisione poiché all'epoca non sapeva che i rapporti di __________ SA non fossero validi. E poiché tali rapporti non potevano essere utilizzati dalla sezione dell'agricoltura per decurtare i citati contributi, essa ha diritto di vederseli versare integralmente.
a) In concreto, l'attrice ha promosso davanti al Giudice di pace una causa intesa a far condannare lo Stato del Cantone Ticino a versarle fr. 3837.– (art. 84 CPC) facendo valere, in estrema sintesi, che la decisione con cui la Sezione dell'agricoltura ha ridotto i contributi SSRA 2012 non era valida donde l'illegalità della decurtazione. Se non che, la giurisdizione civili, di cui il Giudice di pace fa parte, si occupa delle vertenze civili, ovvero quelle procedure che oppongono, in contraddittorio, due o più persone titolari di diritti privati, o a un'autorità a cui il diritto civile conferisce la qualità di parte, con lo scopo di regolare definitivamente attraverso una decisione di un'autorità giudiziaria questi loro diritti litigiosi (cfr. Fornara/Cocchi, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 9 ad art. 1).
b) Nel caso in esame, sulla base delle allegazioni dell'attrice, la pretesa di pagamento del contributo in questione soggiace tuttavia al diritto pubblico. Il contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA), che costituisce un tipo particolare di contributo per i sistemi di produzione e rappresenta una forma di pagamento diretto versato a un'azienda agricola, è retto sostanzialmente dalla legge federale sull'agricoltura (RS 910.1). Nel Cantone Ticino, l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia (art. 1 del Regolamento cantonale sull'agricoltura, RL 910.110). Contro le decisioni della Sezione dell'agricoltura relative alla concessione di contributi è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall'intimazione (art. 106 RAgr). Le decisioni su reclamo della Sezione dell'agricoltura possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato (art. 80 lett. b LPAmm) e successivamente al Tribunale amministrativo federale (art. 166 cpv. 2 LAgr).
c) Ora, come la reclamante riconosce, con decisione dell'11 dicembre 2012, nel conteggio principale dei pagamenti diretti e contributi 2012, la Sezione dell'agricoltura ha ridotto di fr. 3452.– i contributi SSRA in suo favore sulla scorta di un referto critico nei confronti della sua azienda rilasciato il 1° marzo 2012 da __________ SA. La reclamante non pretende inoltre, a ragione, di avere contestato tale decisione davanti alle autorità amministrative. La decisione in questione è quindi passata in giudicato. In circostanze siffatte, per poter ottenere il pagamento della quota di contributo SSRA del 2012 RE 1 deve preliminarmente ottenere la modifica o il riesame di tale decisione. Se non che, come si è visto in precedenza, il Giudice di pace si occupa di vertenze civili, mentre l'applicazione del diritto amministrativo spetta alle autorità o ai tribunali amministrativi. Poco importa al riguardo se l'interessata ha dapprima trasmesso allo Stato una fattura di fr. 3837.– e poi gli ha fatto notificare un precetto esecutivo, tali operazioni non mutano la natura pubblicistica della pretesa.
d) Non si disconosce che il Giudice di pace è entrato nel merito della vertenza, senza interrogarsi sulla natura della controversia. Resta il fatto che a ogni stadio del procedimento il giudice verifica d'ufficio l'esistenza dei presupposti processuali (art. 60 in relazione all'art. 59 CPC), tra i quali rientra la competenza giurisdizionale (sentenza del Tribunale federale 2C_350/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 6.2; Fornara/ Cocchi, op. cit., n. 30 ad art. 1). In difetto di giurisdizione civile, la domanda di RE 1 volta al pagamento di fr. 3837.– andava dichiarata irricevibile. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata, senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate dalla reclamante.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster