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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.1
Data decisione, Autorità: 28.01.2021, ICCA
Titolo: Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
Incarto n. 11.2020.1
Lugano 28 gennaio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2019.21 (divorzio su istanza comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 gennaio 2019 da
AP 1 (già patrocinata dall'avv. PA 1 )
e
AO 1 (già patrocinato dall'avv. PA 1 e ora dall'avv. Gianfranco Barone, Lugano),
giudicando sull'appello del 2 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 dicembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1949) e AP 1 (1972), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ (Brasile) il 24 marzo 2006, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è pensionato. La moglie ha svolto fino al dicembre del 2017 un'imprecisata attività indipendente. Da allora i coniugi vivono separati.
B. Il 25 gennaio 2019 AO 1 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore aggiunto del Distretto di Lu- gano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio con accordo completo in cui hanno chiesto di sciogliere il matrimonio e di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta quello stesso giorno. In virtù di quest'ultima i coniugi si davano atto in particolare di avere liquidato tutti i rapporti di dare e avere, rinunciando vicendevolmente alla suddivisione della previdenza professionale, come pure a ogni contributo di mantenimento, la moglie essendo sostentata dal suo attuale compagno.
C. All'udienza dell'8 luglio 2019, indetta per l'audizione separata e congiunta dei coniugi, il marito non è comparso poiché ricoverato in ospedale, mentre la moglie – nel frattempo trasferitasi dal suo nuovo compagno a __________ – ha comunicato di non essere più certa di voler divorziare. Il Pretore aggiunto ha impartito così a AO 1 e AP 1 un termine di 30 giorni per confermare il loro interesse alla procedura e integrare la documentazione del “secondo pilastro”, non senza precisare in ogni modo che la convenzione non appariva omologabile su tal punto né sulla rinuncia della moglie a un contributo alimentare. Il 4 settembre 2019 i coniugi hanno confermato di mantenere la procedura di divorzio.
D. Raccolta la documentazione mancante, il Pretore aggiunto ha citato i coniugi a un'udienza del 20 novembre 2019 per l'audizione separata e congiunta, durante la quale AO 1 e AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e hanno precisato i loro redditi (fr. 5693.75 mensili [prima di una divisione LPP] e fr. 5393.75 mensili [dopo la divisione LPP] il marito, nessun introito la moglie), come pure i rispettivi fabbisogni minimi (fr. 4133.– mensili il marito, fr. 2183.30 mensili la moglie). Appurato che AP 1 intende sposarsi con il nuovo compagno, nel frattempo pensionato, e che con quest'ultimo essa ha costituito nel novembre del 2018 la ditta __________ Sagl, la quale non genera alcun reddito, il Pretore si è visto chiedere l'omologazione della convenzione con talune modifiche. Nella medesima i coniugi si sono accordati nel senso che AO 1 avrebbe versato alla moglie in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1200.–, contributo che sarebbe decaduto al momento in cui la beneficiaria si fosse sposata o avesse convissuto per tre anni con un compagno.
E. Il 5 dicembre 2019 il Pretore ha fissato ai coniugi un termine di dieci giorni per opporsi “alla conclusione della procedura con
l'omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie con le modifiche apportate”, avvertendoli che una volta decorso il termine si sarebbe partiti “dal presupposto che non vi sono oppo-sizioni e si passerà a sentenza”. Il 13 dicembre 2019 la comune legale dei coniugi ha informato il Pretore che i suoi assistiti non
sollevavano opposizione e ha invitato il Pretore a emanare la sentenza.
F. Con sentenza del 19 dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, omologando la seguente convenzione:
Il marito verserà alla moglie mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1200.–. Il contributo alimentare per la moglie decadrà dal momento in cui la moglie convoglia a nozze o convive da 3 anni con un compagno.
I coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni e non hanno nessun bene comune.
È fatto ordine all'istituto di previdenza __________ di assegnare dalla rendita di AO 1 fr. 3618.– a AP 1 nella forma di una rendita vitalizia ex art. 124a CC da versare sul conto numero IBAN CH__________ intestato a AP 1 presso __________ di __________ SA, __________.
Con tutto ciò le parti si danno reciprocamente atto di aver definitivamente liquidato tutti i rapporti dare/avere e riconoscono di non vantare più alcuna pretesa, per quel che attiene alle questioni indicate nella presente convenzione.
Le spese processuali e quelle del patrocinatore unico sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Le spese processuali di fr. 1600.– e quelle del patrocinatore unico sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” del 2 gennaio 2020 per ottenere che nella decisione sia indicato il conto bancario (__________, IBAN __________) su cui dovrà essere versato il contributo di mantenimento in suo favore e che sia precisata la formulazione riguardo alla cessazione di tale obbligo in caso di convivenza, nel senso che i tre anni vanno calcolati dalla data della sentenza. Con osservazioni del 4 marzo 2020 AO 1, patrocinato dalla legale comune, ha proposto di respingere l'appello. L'avv. PA 1 avendo assi-stito entrambi i coniugi nella procedura di primo grado, il giudice delegato di questa Camera ha assegnato il 10 dicembre 2020 a AO 1 un termine di dieci giorni per designare un altro patrocinatore. Il nuovo legale, così incaricato da AO 1, ha presentato il 29 dicembre 2020 osservazioni in cui conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020, consid. 1 con richiamo). Nella fattispecie AP 1 chiede di precisare il momento in cui l'obbligo di mantenimento (fr. 1200.– mensili) di AO 1 decadrà in caso di convivenza. V'è da domandarsi quale sia il valore litigioso in simili circostanze Considerato il presumibile esito dell'impugnazione la questione può nondimeno rimanere irrisolta. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla comune patrocinatrice delle parti il 23 dicembre 2019. Introdotto il 3 gennaio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), sotto questo profilo l'appello risulta così ricevibile.
Al memoriale AP 1 acclude documenti che in parte figurano già nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera e la cui produzione si rivela dunque superflua (allegati n. 4 e 5 di appello). Nuovi sono invece gli allegati n. 2 e 3 relativi alla qualifica dell'interessata come persona senza attività lucrativa. Si tratta tuttavia di documenti anteriori alla sentenza impugnata, senza che l'appellante spieghi perché le fosse impossibile addurli già davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, tali documenti riguardano una circostanza già nota, almeno per quanto concerne l'accertamento della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino. Non giova dunque attardarsi in proposito.
La regolamentazione degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimenticato invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi inerenti all'omologazione di effetti accessori del divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020, consid. 4 con riferimento).
L'appellante censura l'incompletezza della sentenza impugnata, chiedendo che la clausola n. 1 della convenzione omologata sia integrata con l'indicazione del conto bancario (__________ AG, IBAN CH__________) su cui andrà accreditato “tramite trasferimento automatico” il contributo di mantenimento in suo favore. Essa ricorda di essere senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2018, come attestano le dichiarazioni delle Casse di compensazione accluse al ricorso, e di non ricevere indennità di disoccupazione. Avendo finora vissuto principalmente dei propri risparmi – essa soggiunge – il contributo alimentare di fr. 1200.– mensili le permetterà di far fronte al sostentamento nell'attesa di trovare un impiego.
La richiesta potrebbe essere dichiarata irricevibile già per non essere stata sottoposta al Pretore e non essere fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). A prescindere da ciò, le coordinate del conto su cui va accreditato un contributo alimentare pattuito fra coniugi non deve necessariamente figurare nella convenzione o nella sentenza di divorzio, né simile indicazione rientra fra i requisiti formali prescritti dall'art. 282 cpv. 1 CPC. Anzi, siffatta indicazione implicherebbe una modifica della convenzione ogni qual volta AP 1 cambiasse il numero di conto. Quanto alla circostanza che l'appellante sia senza attività lucrativa, ciò risulta senza equivoco dalla convenzione omologata, in cui il reddito dell'interessata è chiaramente indicato in “fr. 0.00”. Su questo punto non occorre dunque diffondersi.
L'appellante insta altresì perché la “vaga” formulazione sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento in caso di convivenza sia precisata nel senso di far decorrere il termine di tre anni dalla data della decisione. Così facendo, essa si limita a chiedere tuttavia di esplicitare la sentenza impugnata, precisandone la formulazione. Non pretende che la clausola n. 1 della convenzione sia viziata da errore o contenga uno sbaglio, ma soltanto che occorre interpretarne il testo. Ora, sapere se quella clausola debba essere intesa nel senso voluto dall'interessata è una questione che può essere risolta unicamente dal giudice chiamato a omologare la convenzione (DTF 143 III 522 consid. 6.1 con riferimenti). Solo quel giudice è in grado di dire come egli abbia inteso il comune proposito dei coniugi al momento di statuire (DTF 143 III 525 consid. 6.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.57 del 13 gennaio 2020 consid. 6). L'autorità di ricorso non può sostituirsi a quel giudice. Dovesse pertanto rendersi necessaria una precisazione della clausola n. 1 della convenzione, AP 1 potrà sempre chiedere al Pretore aggiunto di chiarirne il senso. Spetterà a tale giudice determinare se sono date le condizioni per interpretare la sentenza e formulare in tal caso un nuovo dispositivo.
Se ne conclude che, destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili, commisurate alla stringatezza delle osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'istante rendere verosimile, in caso di ricorso in materia civile, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
Notificazione:
– ; – avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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