AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.89
Data decisione, Autorità: 26.01.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Quantificazione dell’indennità per spese ripetibili di prima sede in una causa semplice con un valore litigioso elevato
Incarto n. 14.2020.89
Lugano 26 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.297 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 marzo 2020 dalla
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2 )
giudicando sul reclamo del 1° luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 giugno 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 582'382.95 indicando quali titoli di credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 582'382.95 del 04.09.2019, Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 627'654.40 del 07.06.2018, Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 676'921.35 del 06.10.2016, Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 715'757.30 del 03.07. 2015, Contratto di mutuo = Inserto 3 del contratto fornitura bevande dell’11.02.2010 Lettere 30.09.13/03.10.13/31.10.13, Cessione: __________, __________ __________”, oltre a fr. 1'000.– per “Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 marzo 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 582'382.95 (senza il danno per mora di fr. 1'000.–). Con scritto del 10 giugno 2020 CO 1 ha dichiarato di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo.
C. Statuendo con decisione del 15 giugno 2020, il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare spese giudiziarie e senz’assegnare un’indennità per ripetibili all’istante. Ha altresì disposto la restituzione all’istante del maggior (recte: intero) anticipo di fr. 800.– da essa versato. Con lettera del 24 giugno 2020 la RE 1 ha richiesto una motivazione scritta del decreto di stralcio, la quale le è stata fornita dal Pretore aggiunto il giorno successivo.
D. Contro il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2020 per ottenere l’assegnazione di fr. 909.60 a titolo di ripetibili di prima sede e in via “eventuale” l’annullamento del decreto e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo entro il termine assegnatogli.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa sicché non è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è autoritativo e può formare oggetto di reclamo a norma dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti). In materia di rigetto dell’opposizione il ricorso inoltrato a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese va indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica della motivazione del dispositivo n. 2 sulle spese è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 giugno 2020, il termine d’impugnazione è sca-duto lunedì 6 luglio. Presentato il 1° luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’opposizione, ha stralciato la causa dai ruoli senza prelevare spese processuali né assegnare indennità per ripetibili all’istante, ma le ha restituito l’intero anticipo di fr. 800.–. Con scritto del 25 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha motivato tale dispositivo spiegando di aver valutato che tale soluzione fosse la più equa, oltre che vantaggiosa per l’istante, vista la situazione debitoria del convenuto, dal quale difficilmente avrebbe potuto recuperare anche solo la tassa di giustizia anticipata, stante l’attestato di carenza di beni a suo carico per un importo superiore al mezzo milione. Ad ogni buon conto, ha continuato il giudice di prime cure, si trattava di un “caso semplicissimo” conclusosi rapidamente senza un giudizio di merito e l’istanza di rigetto fondata su un attestato di carenza di beni, indipendentemente dal suo scoperto, poteva essere redatta anche da un laico con una “motivazione stringatissima”, sicché in ogni caso non avrebbe comunque potuto esserle assegnata un’indennità per ripetibili superiore a fr. 50.– o a fr. 100.–. Il Pretore aggiunto ha così confermato il dispositivo sulle spese, il quale dev’essere letto nel suo insieme, nel senso che la mancata assegnazione di ripetibili è stata “ampiamente controbilanciata” dall’integrale restituzione dell’anticipo all’istante, ciò che costituirebbe “un’innegabile agevolazione”.
Nel reclamo la RE 1 sostiene che il Pretore aggiunto abbia disconosciuto che l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC non pone quale presupposto per la concessione d’indennità per ripetibili la necessità della rappresentanza professionale in quanto tale; d’altronde secondo l’art. 68 CPC il diritto di farsi rappresentare nel processo spetta a ogni parte avente la capacità processuale sicché vi è diritto ad avere una rappresentanza professionale a prescindere dalla difficoltà del caso. In virtù del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1), la reclamante osserva che nel caso specifico per il valore litigioso di fr. 582'382.95 le ripetibili possono essere fissate in linea di massima tra fr. 4'659.01 e fr. 24'460. Data “la semplicità del caso e la rapidità della sua conclusione” è però applicabile l’art. 13 RTar che permette di derogare a tali limiti, e quindi anche a quello inferiore della forchetta. Secondo la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le sue istruzioni, redigere l’istanza ed elaborare le ordinanze della Pretura è ammontato a 1,8 ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle un’indennità di almeno fr. 909.60, calcolata verosimilmente in base alla nota formula 2 x OV x OH / (OV + OH) che media fra l’onorario ad valorem (OV) e quello ad horam (OH) tenuto conto del minimo della tariffa legale di fr. 4'659.01 e della tariffa oraria media in Ticino di fr. 280.– secondo l’art. 12 RTar (ossia 2 x 4'659.01 x [280 x 1.8] / [4'659.01 + [280 x 1.8]]).
In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità per ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. la sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019, consid. 6 e i rinvii).
4.1 Ne discende che, conformemente a quanto sostenuto dalla reclamante, le parti possono far capo a un rappresentante legale senza riguardo alla difficoltà del caso, e ciò anche nella procedura di rigetto dell’opposizione, non esistendo procedimenti, nel Codice di procedura civile svizzero, in cui l’assistenza di un legale sia vietata (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 68). La considerazione del Pretore aggiunto secondo cui l’istanza avrebbe potuto essere redatta “anche da un laico con una motivazione stringatissima” non può quindi intendersi come un motivo per negare alla reclamante ogni indennità per l’intervento del suo patrocinatore, ma solo come l’esplicitazione del carattere semplice della causa, da prendere in considerazione per valutare il tempo necessario all’avvocato onde espletare il mandato in modo diligente e speditivo, oltre all’ammontare della retribuzione oraria da lui esigibile.
4.2 La reclamante non contesta che, vista la situazione economica del convenuto, la restituzione dell’intero anticipo versato costituisca un elemento atto a “controbilanciare” – per riprendere i termini del Pretore aggiunto – la mancata assegnazione di ripetibili. La questione è di sapere se l’indennità cui ha diritto la reclamante eccede la tassa (valutata in fr. 50.– a fr. 100.– dal primo giudice) che sarebbe potuta essere prelevata sulla somma da essa anticipata.
4.3 Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Come rilevato dalla reclamante, giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile da fr. 500'000.– sino a fr. 1'000'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 4% e il 6% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar). Inoltre, se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o d’irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata (art. 13 cpv. 2 RTar).
4.3.1 Nella fattispecie, tenuto conto del valore di causa di fr. 582'382.95, l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento stabilisce l’indennità per ripetibili tra un minimo di fr. 4'660.– (4% x 20% di fr. 582'382.95) e un massimo pari a fr. 24'460.– (6% x 70% di fr. 582'382.95) arrotondati. La stessa reclamante ammette però di non aver dedicato al caso più di 1.8 ora, che secondo la tariffa oraria di fr. 280.– dell’art. 12 RTar da lei utilizzata per i suoi calcoli dà luogo a un’indennità di fr. 504.–. Ne risulta una manifesta sproporzione (di oltre 1:9) con il limite inferiore di fr. 4'660.– dell’onorario ad valorem, che giustifica una deroga a quest’ultimo in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar, come ammesso dalla reclamante.
4.3.2 Anche quando ci si scosta dai limiti della tariffa, la remunerazione del rappresentante professionale deve nondimeno mantenersi in un ragionevole rapporto sia con la prestazione fornita sia con l’importanza della causa, commisurata al valore litigioso, il giudice disponendo al riguardo di un ampio potere d’apprezzamento (TREZZINI, op. cit., n. 31 e seg. ad art. 95 CPC). La Camera tiene conto dell’importanza e della difficoltà della causa modulando la tariffa oraria, nel Ticino in media di fr. 280.– (art. 12 RTar, che rinvia per analogia all’art. 11 cpv. 5 e quindi ai criteri appena citati), in funzione del valore litigioso (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 846 n. 54c consid. 10.2), fermo restando che non dev’essere inferiore al minimo di fr. 180.–/ora stabilito dal Tribunale federale (DTF 141 I 124 consid. 3.2 e i rinvii). Va anche considerato l’obiettivo, legittimo, che sottintende la tariffa di operare una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (già citata sentenza della CEF 14.2015. 106, consid. 4.1, con un rinvio alla DTF 130 III 228 consid. 2.3 [in materia di spese giudiziarie]).
4.3.2.1 Nel caso di specie la reclamante postula un’indennità di fr. 909.60 basandosi sulla formula giurisprudenziale che media fra l’onorario ad horam e quello ad valorem. La Camera ha lasciato aperta la questione dell’applicabilità – definita come oggi discutibile – alla tariffa del 2007 della formula mista “2 x OV x OH / (OV + OH)” (sentenza 14.2015.82 del 24 settembre 2015, consid. 4.2), preferendole l’approccio concreto appena menzionato (sopra consid. 4.3.2). Tale giurisprudenza merita conferma per il seguente motivo.
La formula mista è usata in statistica per calcolare la media detta armonica, pari al reciproco della media aritmetica dei reciproci di una serie di numeri. Se i numeri sono due, la media armonica è pari a 2 / (1/a) + (1/b), che può anche scriversi 2 x a x b / (a + b). È utilizzata per il calcolo della media di grandezze tra loro inversamente proporzionali o per grandezze definite come rapporto di altre (definizione Treccani), in particolare per il calcolo della velocità media (che è funzione del numero di chilometri percorsi nel minor tempo possibile) o della densità media (rapporto tra massa e volume di una sostanza). Non è quindi adatta a mediare tempo e valore litigioso, che non stanno in un rapporto di reciprocità, dal momento che l’onorario cresce sia con l’aumento del dispendio lavorativo sia con l’aumento del valore litigioso. D’altronde, la media armonica dà un risultato sempre più vicino al valore minore che non al valore maggiore (quindi inferiore alla media aritmetica, ma anche geometrica), ciò che nel caso della determinazione dell’onorario introduce un elemento di aleatorietà ingiustificabile. La formula mista non costituisce pertanto una valida soluzione per stabilire le ripetibili nei casi in cui non si applicano i limiti della tariffa secondo il valore litigioso.
4.3.2.2 In una simile ipotesi occorre piuttosto riferirsi allo scopo della legge, che è di garantire all’avvocato una partecipazione adeguata al suo “onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente della lite” (art. 10 cpv. 1 RTar). Trattandosi di un indennizzo, la base di ogni determinazione devono essere una rimunerazione minima delle ore dell’avvocato (quella determinata dal Tribunale federale) e un ragionevole rapporto sia con la prestazione fornita sia con l’importanza della causa (sopra consid. 4.3.2). Oltre all’ampiezza del lavoro e al tempo impiegato dall’avvocato, i criteri da ponderare sono il valore litigioso, la difficoltà della causa ed eventuali altre circostanze suscettibili d’influire sullo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Il valore litigioso è determinante per valutare il rischio dell’avvocato di dover risarcire il cliente in caso di errore professionale, ma secondo la tariffa ha anche un valore redistributivo (“sociale”), nella misura in cui va osservata una certa compensazione tra gli onorari per cause di scarso valore litigioso e gli onorari per procedura di elevato valore di causa. Quanto al criterio della complessità della causa, influisce sia sul tempo da dedicare alla controversia sia sull’ammontare della retribuzione oraria (perlomeno in un regime di libera concorrenza). Questi criteri concorrono a determinare la retribuzione oraria dell’avvocato. Nei casi con un valore di causa e una difficoltà medi la tariffa di fr. 280.– l’ora dell’art. 12 RTar risulta adeguata. Il limite inferiore è attualmente di fr. 180.– l’ora (sopra consid. 4.3.2). Non vi sono limiti verso l’alto, se non quello della “partecipazione adeguata”.
4.3.3 Nel caso specifico, la causa non presentava particolari difficoltà, ma il valore litigioso (di fr. 582'382.95) è relativamente elevato. Per il principio di compensazione appena ricordato, l’indennità di fr. 909.60 richiesta dalla reclamante, comprensiva delle spese di cancelleria e dell’IVA (art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar. La rinuncia del Pretore a prelevare una tassa valutata tra fr. 50.– e fr. 100.– non è pertanto atta a operare una sufficiente compensazione con l’indennità che la reclamante poteva pretendere. La decisione impugnata va quindi riformata nel senso di assegnare alla reclamante, tenuto conto della rinuncia del Pretore, un’indennità di prima sede di fr. 810.– arrotondati.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 909.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
Non si prelevano spese processuali. CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 810.– per ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 10.– e per fr. 90.– a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 330.– per ripetibili ridotte.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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