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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.192
Data decisione, Autorità: 27.01.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Inadempimento dei presupposti per il suo annullamento entro la scadenza del termine di reclamo
Incarto n. 14.2020.192
Lugano 27 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.220 (fallimento) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 4 settembre 2020 da
CO 1 (patrocinato dal PA 1, Lugano)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, il 4 settembre 2020 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di una somma poi quantificata in fr. 207'032.60, oltre alle spese.
B. Entro il termine impartito dal Pretore, il 27 ottobre 2020 la convenuta ha presentato osservazioni scritte, chiedendo in conclusione di aspettare e di lasciarle terminare il lavoro. All’udienza di dibattimento del 30 novembre 2020, la convenuta ha nuovamente postulato la concessione di tempo fino alla fine di gennaio del 2021 per procedere ai lavori di sistemazione dell’elicottero che si era impegnata a realizzare per conto dell’istante. Dopo discussione tra le parti, il Pretore ha comunicato loro che avrebbe proceduto nei suoi incombenti se l’istante non avesse sospeso o ritirato la causa.
C. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 12 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 2 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Entrambi i presupposti devono essere realizzati e dimostrati entro la scadenza del termine di re-clamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
2.2 Nel caso in esame la reclamante si è limitata a postulare “una proroga” in base ai documenti acclusi al reclamo (contratto con __________ e fattura di fr. 230'000.–, sostegno dell’__________, crediti Covid19 erogati dalla Confederazione), che a suo dire provano l’esistenza di contatti e attività suscettibili di permettere il risanamento dell’azienda e di rimetterla in breve tempo in condizioni di sufficienza economica e produttività, nonostante la pandemia. Non dimostra però di aver adempiuto i presupposti stabiliti all’art. 174 cpv. 2 LEF entro la scadenza del termine di ricorso (ossia il 14 dicembre 2020, come indicato nell’ordinanza di effetto sospensivo). Di conseguenza, il reclamo non può ch’essere respinto.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 400.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Faido; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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