AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.27
Data decisione, Autorità: 29.01.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo
________________________________________________________________________________RE 1
Incarto n. 14.2020.27
Lugano 29 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.105 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 gennaio 2019 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore aggiunto, con cui ha accolto l’istanza 25 gennaio 2019 della CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 881'357.50 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 4'500.–;
preso atto dello scritto del 28 gennaio 2021 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo in seguito all’accordo transattivo raggiunto con la controparte, chiedendo, come concordato dalle parti, di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
ritenuto che sulla questione delle spese e ripetibili occorre statuire come pattuito dalle parti;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 871'929.55, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste suo carico, compensate le ripetibili.
Notificazione a:
–__________ –__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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