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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.111
Data decisione, Autorità: 27.01.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Remunerazione del curatore stabilita dall’Autorità regionale di protezione. Reclamo irricevibile per carente motivazione
Incarto n. 14.2020.111
Lugano 27 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO-34-20 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 19 maggio 2020 dal
CO 1 (rappresentato dal RA 1 )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'021.45 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (indicando quale causa del credito la “Fatt. __________ – Pratica __________ ris. __________”) e fr. 15.– (per “Spesa di diffida”);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 maggio 2020 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca;
che nel termine impartito, poi prorogato a seguito della richiesta del 10 giugno 2020, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del “2/3 luglio 2020”;
che nel frattempo, il Comune CO 1 prendeva posizione sulle argomentazioni anticipate da RE 1 nella richiesta di proroga con osservazioni del 16 giugno 2020;
che alla luce delle osservazioni del “2/3 luglio 2020” e delle contro osservazioni del 16 giugno 2020, con ordinanza processuale del 7 luglio 2020 il Giudice di pace comunicava alle parti di ritenere concluso “lo scambio epistolare tra le parti (art. 53 CPC)”;
che statuendo con decisione del 14 luglio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Capriasca ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 luglio 2020 chiedendo di “annullare la pretesa del Comune CO 1 d’incassare illecitamente quanto da loro retribuito al curatore signor __________”, di far pagare queste loro spese direttamente alla madre di suo figlio, e di trasmettere il caso al Ministero Pubblico a motivo che il Comune si sarebbe reso colpevole di denegata giustizia, abuso di autorità e “reato di falso per occultamento di atti”;
che stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 15 luglio 2020, il termine d’impugnazione, iniziato a de-correre il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è scaduto giovedì 13 agosto, sicché presentato il 31 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nel caso specifico, il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la pretesa del Comune poggia su una decisione esecutiva, ossia la decisione 17 luglio 2019 dell’Autorità regionale di protezione (ARP) n. __________, che giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione, ma si limita a criticare l’operato del curatore di suo figlio, delle ARP e delle autorità giudiziarie e amministrative ticinesi sia nel reclamo che nell’allegata “aggiunta informativa privata”, chiedendo in definitiva alla scriven-te Camera di “annullare la pretesa del Comune CO 1”, alla quale si sarebbe opposto con lettera del 21 dicembre 2019, e di far pagare le spese relative all’onorario del curatore direttamente alla madre di suo figlio;
che non avendo RE 1 indicato alcun motivo per cui la sentenza impugnata – e non altre decisioni il cui esame non compete a questa Camera – sarebbe errata, il reclamo si rivela irricevibile;
che a RE 1 è infatti già stato ricordato recentemente dalla scrivente Camera in un caso analogo che lo opponeva alla medesima controparte (sentenza della CEF 14.2020.6 del 6 maggio 2020) i limiti dell’esame del giudice di rigetto e dell’autorità giudiziaria superiore, volto solo a verificare l’esistenza di un titolo esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF – nella fattispecie la decisione 17 luglio 2019 dell’ARP n. __________ – e di eventuali eccezioni a norma dell’art. 81 LEF (e non altre) ove l’escusso le abbia sollevate, ciò che RE 1 non ha fatto;
che invece il giudice del rigetto non è competente né per “annullare” la pretesa del Comune, né tanto meno per addossare alla madre le spese relative all’onorario del curatore, poste a carico di entrambi i genitori in solido con la decisione dell’ARP __________, sicché il creditore può scegliere liberamente il debitore al quale richiedere tutto o parte del dovuto (art. 144 cpv. 1 CO);
che le censure contro la decisione dell’ARP n. __________ andavano semmai sollevate con un ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni indicato nel dispositivo della stessa, la lettera del 21 dicembre 2019 al Comune non potendo in nessun modo essere considerata tale;
che è parimenti irricevibile la richiesta di RE 1 di trasmettere il caso al Ministero pubblico, posto che non è nemmeno dato di comprendere quale sarebbe il documento “fatto sparire” dal Comune CO 1, e ad ogni modo non sussistono chiari indizi oggettivi di reati di azione pubblica ai sensi dell’art. 27a LOG (art. 321 segg. CP);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'036.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– –
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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