AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.166
Data decisione, Autorità: 26.01.2021, CEF
Titolo: Opposizione al sequestro di un conto bancario e ricorso contro la sua esecuzione. Prestazioni dell’AVS risparmiate
Incarti n. 14.2020.166 15.2020.109
Lugano 26 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.3518 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 luglio 2020 da
RE 1 IT- (patrocinato dall’avv. dott. PA 1, )
contro
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
giudicando sul reclamo – da valere anche come ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) contro l’esecuzione del sequestro n. __________ avvenuta il 9 luglio 2020 a cura dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano – presentato il 16 ottobre 2020 da RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 7 luglio 2020 diretta contro RE 1, lo Stato del Canton Ticino ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso la PI 1 e in tutte le sue agenzie di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, tesori, oppure in cassette di sicurezza, dei quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso, a lui intestato e/o appartenente. Sostanzialmente tutto quanto la Banca sa, deve o possa sapere, appartenente al debitore sequestrato, in particolare la relazione CH__________”, il tutto fino a concorrenza di fr. 137'419.25. Quali titoli di credito lo Stato del Canton Ticino ha indicato 16 attestati di carenza di beni rilasciati tra il 2008 e il 2019 per imposte cantonali, multa e tasse di diffida e quale causa di sequestro i medesimi attestati (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF).
B. Con decreto dello stesso 7 luglio 2020 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro, che l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il 9 luglio (verbale n. __________). A domanda del sequestrante, il 15 luglio 2020 l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro. Siccome vertono su crediti di diritto pubblico, per cui non è possibile l’assistenza giudiziaria internazionale, il decreto e il verbale di sequestro, come pure il precetto esecutivo, sono stati notificati a RE 1 con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del __________ (pagg. __________ e __________).
C. Con istanza del 28 luglio 2020 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 26 agosto 2020, lo Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione dell’opposizione.
D. Statuendo con decisione 7 ottobre 2020 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 80.– senz’assegnare ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro “quale reclamo [recte: ricorso] ai sensi dell’art. 17 LEF” e di conseguenza l’annullamento del sequestro, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
F. Il 21 ottobre 2021, la Camera ha trasmesso d’ufficio il reclamo all’UE come ricorso contro l’esecuzione del sequestro. Con osservazioni del 3 novembre 2020, lo Stato del Canton Ticino vi si è opposto. Nelle sue del 6 novembre, l’UE è giunto alla stessa conclusione, precisando di aver accertato nel quadro dell’esecuzione del pignoramento, avvenuta il 26 ottobre 2020, che il saldo del conto sequestrato all’8 luglio 2020 era pari a fr. 12'578.94.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la Camera è anche competente per pronunciarsi sulle censure relative all’esecuzione del sequestro.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 18 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 Ammesso ma non concesso che l’opposizione al sequestro del 28 luglio 2020 sia da considerare anche quale impugnazione dell’esecuzione del sequestro, avvenuta il 9 luglio, il ricorso all’autorità di vigilanza risulterebbe tempestivo giacché il decreto e il verbale di sequestro sono stati notificati a RE 1 con pubblicazione edittale del 4 agosto 2020.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’unico motivo di opposizione al sequestro invocato da RE 1 – l’impignorabilità giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF di quanto depositato sul conto sequestrato, alimentato con provviste necessarie al suo sostentamento – non rientra tra i presupposti del sequestro determinati all’art. 272 LEF e andava pertanto fatto valere con un ricorso all’autorità di vigilanza contro l’esecuzione del sequestro e non con un’opposizione nel senso dell’art. 278 LEF.
Nel reclamo RE 1 non contesta l’argomentazione pretorile, ma sostiene che il Pretore avrebbe dovuto trasmettere d’ufficio il ricorso all’autorità di vigilanza in virtù dell’art. 4 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200). Conclude poi all’accoglimento dell’opposizione al sequestro quale reclamo (recte: ricorso) contro l’esecuzione de sequestro perché il saldo del conto sequestrato, di fr. 12'000.– circa, non è “un gran risparmio” e a suo dire è il frutto unicamente di risparmi sulle rendite AVS a lui versate. Ricorda che i crediti per prestazioni AVS arretrate sono pure essi impignorabili al pari delle rendite effettivamente erogate. A suo dire, le rendite risparmiate sarebbero servite in concreto a “far fronte a scadenze di pagamento ricorrenti annualmente”.
Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3). Sotto questo profilo la sentenza impugnata è quindi ineccepibile, come del resto ammesso dal reclamante, e va quindi confermata, a prescindere da un’eventuale obbligo di trasmissione dell’opposizione all’UE, che non rimette in discussione il fatto che RE 1 non ha fatto valere alcun motivo di opposizione nel senso dell’art. 278 LEF.
È invero dubbio che il Pretore fosse tenuto a trasmettere l’opposizione all’UE quale ricorso giusta l’art. 17 LEF. L’art. 4 LPR citato dal reclamante è infatti calcato sull’art. 32 cpv. 2 LEF, il quale pone un obbligo di trasmissione dei ricorsi all’autorità competente a carico solo degli uffici di esecuzione e fallimenti (e dell’autorità di vigilanza), perlomeno dal 1° gennaio 2011. Il novo art. 63 CPC non prescrive un simile dovere per le autorità giudiziarie (sentenza della CEF 15.2018.72 del 7 novembre 2018 consid. 2.2/c e i rinvii). Non è tuttavia necessario approfondire la questione ulteriormente, perché se stesse la tesi del reclamante il sequestro dovrebbe probabilmente essere considerato nullo, in quanto gravemente lesivo del suo minimo esistenziale. La contestazione va pertanto esaminata d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF).
Secondo l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF sono in particolare impignorabili le rendite giusta l’art. 20 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche se, eccezionalmente, sono versate sotto forma di capitale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenze della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 781 n. 53c consid. 5.1; 15.2011.75 del 23 dicembre 2011, consid. 2 e riferimenti citati; Vonder Mühll, ibidem e sentenza dell’Obergericht di Basilea Campagna del 12 ottobre 1999, SJZ 96/2000 pag. 540).
6.1 Nel caso specifico, l’UE ha accertato sulla scorta dell’estratto conto consegnato dalla PI 1 il 28 ottobre 2020 che alla data dell’esecuzione del sequestro, il 9 luglio 2020, il saldo ammontava a fr. 12'578.94. Contrariamente a quanto allega il reclamante, il conto non risulta alimentato solo dalle prestazioni dell’AVS. Il 9 gennaio 2020 sono stati bonificati ad esempio fr. 6'095.35 dalla __________ e il 3 luglio 2020 fr. 1'600.– dalla comunione ereditaria fu __________, che il ricorrente non ha allegato né provato essere entrate impignorabili. Inoltre, il saldo del conto non è quasi mai sceso sotto il saldo iniziale al 1° gennaio 2020 ammontante a fr. 9'176.74. Tenuto conto che la rendita AVS per il mese di luglio 2020 era stata accreditata sul conto, il 3 luglio, pochi giorni prima del sequestro ed era destinata a coprire le future spese vitali di quel mese, la decisione dell’UE di considerare risparmiato – e dunque pignorabile – il saldo del conto al 9 luglio va così confermata limitatamente a fr. 10'200.– (pari alla somma arrotondata del saldo prima del bonifico della rendita AVS, di fr. 8'602.44, e dell’accredito della comunione ereditaria di fr. 1'600.–; cfr. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4).
6.2 Non si disconosce che – come rileva il ricorrente – i crediti per arretrati di rendite AVS non ancora versate sono impignorabili, a condizione tuttavia che fossero necessarie all’assicurato per coprire il proprio minimo vitale, poiché nel caso contrario sono da considerare quale risparmio illimitatamente pignorabile. L’impignorabilità è ammessa in una siffatta ipotesi solo se l’escusso dimostra di essersi indebitato per garantire il proprio minimo esistenziale in attesa del versamento delle prestazioni arretrate (già citata sentenza 15.2016.102, consid. 5.2).
6.3 I presupposti appena citati non sono adempiuti nella fattispecie, anzitutto perché le rendite AVS in discussione sono state bonificate effettivamente sul conto sequestrato. La differenza con rendite arretrate è sostanziale. Il fatto che RE 1 non abbia attinto (o ad ogni modo non completamente) alle somme erogate dall’AVS dimostra che non erano indispensabili al suo sostentamento esistenziale. Certo, egli asserisce lapidariamente che le rendite risparmiate sarebbero servite a “far fronte a scadenze di pagamento ricorrenti annualmente”. Non fornisce però alcuna prova della propria asserzione. Il ricorso va di conseguenza accolto limitatamente alla riduzione dalla somma sequestrata indicata in precedenza (da fr. 12'578.94 a fr. 10'200.–).
6.4 A scanso di equivoci, occorre ricordare che per il proprio sostentamento per i mesi successivi a luglio del 2020 il ricorrente potrà far capo liberamente alle somme bonificate o allibrate sul conto sequestrato dopo il 9 luglio 2020, segnatamente alle rendite AVS (sentenza della CEF 15.2015.54 del 23 settembre 2015 consid. 4, con i rinvii). RE 1 non ha quindi diritto in più all’equivalente pecuniario delle provviste di vitto e di combustibile per i due mesi successivi al pignoramento previste dall’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF.
Quanto alla decisione sul ricorso contro l’esecuzione del sequestro, per legge non si preleva per contro alcuna tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo (inc. 14.2020.166) contro la decisione sull’opposizione al sequestro è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Non si prelevano al riguardo spese né si assegnano indennità.
– ; – .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nella causa n. 14.2020.166 (reclamo)
Contro il dispositivo n. 2 della presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Nella causa n. 15.2020.109 (ricorso)
Contro il dispositivo n. 1 della presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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