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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.92
Data decisione, Autorità: 26.01.2021, CEF
Titolo: Inventario dei beni vincolati a un diritto di ritenzione. Rivendicazione di alcuni di essi da parte del locatore escutente. Annotazione della rivendicazione nel verbale. Stralcio della causa
Incarto n. 15.2020.92
Lugano 26 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 settembre 2020 della
RE 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, o meglio contro l’inventario dei beni vincolati a un diritto di ritenzione emesso il 2 settembre 2020 nella procedura n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a domanda della RE 1 diretta contro il conduttore PI 1, il 18 agosto 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Acquarossa ha allestito l’inventario n. __________ degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione del locatore a garanzia delle pigioni scadute tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2020 per complessivi fr. 3'600.–;
che l’UE ha inventariato beni per un valore di stima complessivo di fr. 6'060.– (ossia 57 sedie in tecnopolimero stimate in fr. 1'710.– 13 tavoli in tecnopolimero per fr. 650.–, 26 sedie di pelle per fr. 2'600.–, 16 tavoli di legno per fr. 800.– e un mobile per esterno di fr. 300.–);
che con ricorso del 21 settembre 2020 la locatrice ha rivendicato il possesso delle sedie di pelle e dei tavoli di legno, precisando che il conduttore ha pagato solo la verniciatura;
che con decisione di “riconsiderazione” del 29 settembre 2020, l’UE ha annotato la rivendicazione nella rubrica “osservazioni” dell’inventario, avvertendo le parti che la procedura di assegnazione del termine per contestare la rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF sarebbe iniziata solo dopo la presentazione della domanda di realizzazione (conformemente all’art. 155 cpv. 1 LEF e alla giurisprudenza: DTF 81 III 8 consid. 1; sentenza della CEF 15.1997.170 del 18 settembre 1998);
che tale provvedimento non è stato contestato dalle parti;
che a ben vedere il provvedimento del 29 settembre 2020 non è una riconsiderazione nel senso tecnico dell’art. 17 cpv. 4 LEF, siccome non modifica l’inventario, ma lo completa sulla base di una rivendicazione portata a conoscenza dell’UE dopo l’erezione dell’inventario;
che nondimeno esso rende il ricorso senza oggetto (ancorché più che di un ricorso si dovrebbe parlare di una notifica di rivendicazione);
che siccome il valore di stima dei beni non rivendicati (di fr. 2'660.– complessivi) non copre la somma delle pigioni poste in esecuzione (di fr. 3'600.–), l’UE dovrà completare l’inventario per la differenza;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
L’Ufficio d’esecuzione procederà a completare l’inventario nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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