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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.133
Data decisione, Autorità: 26.01.2021, CEF
Titolo: Asta immobiliare. Ricorso del debitore d’ignota dimora che si duole di non essere stato informato della procedura esecutiva. Menzione di un fermo posta
Incarto n. 15.2020.133
Lugano 26 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 dicembre 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’asta immobiliare del fondo n. __________ RFP __________ avvenuta il 29 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, (rappresentata dalla )
procedura che coinvolge pure gli altri comproprietari del fondo aggiudicato (nonché condebitori solidali del debito posto in esecuzione):
PI 2, PI 3, PI 4, (patrocinati dall’avv. PA 1, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e spese, volta alla realizzazione del pegno gravante il fondo n. 494 RFP __________, di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________, composta oltre a RI 1 dei coeredi e comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il 29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha procedura alla vendita del fondo gravato da pegno all’asta pubblica;
che il 16 dicembre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamento dell’asta con un ricorso redatto a mano in lingua tedesca (fatta eccezione dell’intestazione);
che il 22 dicembre 2020 l’UE ha impartito alla ricorrente un termine di dieci giorni per fargli pervenire una traduzione del ricorso in italiano e leggibile, rendendola attenta che se non avesse dato seguito all’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile dall’autorità di vigilanza;
che con scritto del 4 gennaio 2021 RI 1 ha confermato di aver ricevuto il 25 dicembre 2020 l’invio dell’UE per il tramite di un impiegato dell’hotel __________ (pare di leggere), ma ha dichiarato che la busta e la ricevuta di ritorno erano poi sparite;
che la richiesta di traduzione del 22 dicembre 2020 – l’unico atto inviato dall’UE alla ricorrente – è pertanto giunta alla destinataria, a prescindere dalla sua allegata sparizione successiva, di cui risponde unicamente la stessa ricorrente;
che né lo scritto 4 gennaio, né la raccomandata dell’8 gennaio, giunta all’UE il successivo 13 gennaio, e neppure la lettera 5 gennaio al Municipio di _______ (spedita però a questa Camera solo l’8 gennaio) possono essere considerati come una traduzione del ricorso;
che il medesimo si avvera pertanto irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che ci si potrebbe invero chiedere se i tre scritti appena citati non debbano essere trattati come ricorso contro l’aggiudicazione della particella n. __________ RFP __________, indipendentemente dall’apparente tardività degli ultimi due – nella lettera al Municipio di ______ la ricorrente ha infatti scritto di aver avuto conoscenza dell’asta interpellando l’ufficio del registro fondiario il 13 dicembre 2020 (recte: probabilmente lunedì 14 dicembre), sicché il termine di ricorso sarebbe scaduto il 7 gennaio 2021 in virtù dell’art. 63 LEF –, siccome se stesse la sua tesi l’asta dovrebbe essere reputata nulla (DTF 136 III 571 segg.);
che la questione può rimanere aperta, dal momento che il ricorso risulta infondato nel merito;
che, in effetti, in tutta la sua corrispondenza agli atti la ricorrente menziona sempre quale suo indirizzo “Postlagernd, _________, ______”, senza documentare e neppure spiegare come l’UE avrebbe dovuto sapere del suo fermo posta a ______ o come avrebbe potuto scoprirlo;
che il certificato ereditario da lei citato non indica il domicilio degli eredi, per tacere del fatto che risale al 21 aprile 2015, oltre quattro anni prima dell’avviso dell’esecuzione;
che nello scritto al Municipio di ______ (ad IV/3 pag. 3) la ricorrente afferma sì che la sede di ______ del PI 1 conosceva il suo indirizzo in fermo posta, ma non produce né cita alcuna prova al riguardo;
che le notifiche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del precetto esecutivo (il __________), della comunicazione della domanda di vendita (il __________), dell’avviso d’incanto (il __________), del deposito delle condizioni d’incanto e dell’elenco oneri (del ) e dell’avviso di deposito dello stato di riparto (l’) risultano dunque valide ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF;
che RI 1 è così reputata ex lege di aver avuto conoscenza dell’intera procedura esecutiva;
che il suo ricorso va di conseguenza respinto senza necessità d’interpellare gli altri interessati (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – avv. .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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