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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.29
Data decisione, Autorità: 08.02.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00029
Lugano 8 febbraio 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. no. DI.2001.00011 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 9 gennaio 2001 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’istante ha chiesto lo sfratto immediato della convenuta dal negozio n. __________al livello 1 presso lo stabile __________;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il pretore con decreto 1° febbraio 2001 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 5 febbraio 2001, corredato di una domanda di effetto sospensivo, con cui chiede, previa l'assunzione di alcuni testimoni, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza e di annullare il decreto di sfratto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
che con contratto 1° novembre 1999 __________ ha concesso in locazione alla società __________ il negozio n. __________al livello 1 presso lo stabile __________: il contratto è stato stipulato per la durata di 14 mesi e cioè fino al 30 dicembre 2000 (doc. A);
che nel corso del mese di dicembre 2000, in prossimità della scadenza del contratto, il locatore, per il tramite del suo legale, ha chiesto alla conduttrice di comunicare le modalità per la riconsegna dell'ente locato, escludendo di voler eventualmente rinnovare il contratto (doc. B-D);
che, non avendo la conduttrice provveduto alla riconsegna entro la scadenza contrattuale, il 9 gennaio 2001 il locatore ha inoltrato al pretore l'istanza di sfratto in rassegna;
che nel corso dell'udienza di discussione del 26 gennaio 2001 la conduttrice si è opposta all'istanza facendo rilevare di aver ricevuto nel corso del precedente mese di dicembre ampie assicurazioni dalla controparte, anche davanti a testimoni, circa la prosecuzione del contratto, ciò che era del resto confermato dal fatto che la pigione venne pagata anche per i mesi da gennaio a marzo 2001 compreso: essa non ha tuttavia versato agli atti alcun documento, né chiesto l'assunzione di alcun testimone;
che in tali circostanze il pretore ha ritenuto di accogliere l'istanza, decretando con ciò lo sfratto della convenuta dall'ente locato;
che con l'appello 5 febbraio 2001, corredato di una richiesta di concessione dell'effetto sospensivo che diviene priva d'oggetto con l'emanazione di questo giudizio, la convenuta chiede l'annullamento del decreto di sfratto;
che essa ribadisce in sostanza come la controparte le avrebbe assicurato nel mese di dicembre, di fronte ad alcuni testimoni di cui chiede l'assunzione in questa sede, il rinnovo del contratto per un ulteriore anno, fermo restando che secondo le intenzioni delle parti il contratto doveva in realtà essere di durata indeterminata; dopo l'udienza, che si era conclusa senza che si potesse intendere che il giudice avrebbe proceduto di lì a poco ad emanare il suo giudizio, essa era inoltre rimasta in attesa di una nuova convocazione per produrre in aula i documenti e ascoltare gli eventuali testi;
che ai sensi dell'art. 313bis CPC non appare necessario intimare il gravame alla controparte per le sue eventuali osservazioni;
che giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al pretore con istanza motivata: in tal caso il giudice cita le parti entro 8 giorni all'udienza (art. 507 cpv. 1 CPC), nel corso della quale le parti dovranno esporre oralmente le loro rispettive ragioni od eccezioni e produrre, sotto perenzione, tutti i documenti che la suffragano (art. 507 cpv. 2 CPC);
che l'appellante è in questa sede assai malvenuta a contestare - almeno implicitamente
che, in effetti, se essa è stata personalmente in grado di presentare un appello con domanda di effetto sospensivo, oltretutto con una richiesta di assunzione di prove in appello, il tutto osservando scrupolosamente le norme applicabili alla fattispecie, debitamente citate, a maggior ragione si può ritenere che la parte stessa fosse anche in grado di ossequiare le ben più limitate formalità previste dalla procedura di sfratto;
che ciò premesso, non vi è motivo per riformare il primo giudizio;
che giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuove prove;
che di conseguenza i documenti allegati all'appello - per altro nemmeno determinanti
che in definitiva la parte non ha provato in alcun modo l'eventuale rinnovo del contratto per un ulteriore anno;
che la tesi secondo cui il contratto sarebbe stato a suo tempo concluso per una durata indeterminata è per contro irricevibile, siccome formulata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) ed è comunque ampiamente sconfessata dal tenore letterale del contratto stesso;
che l'appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto con accollo di tassa di giustizia e spese alla parte appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla controparte, cui non sono state richieste le osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 5 febbraio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese giudiziarie della procedura d’appello di complessivi fr. 200.-- (con una tassa di giustizia di fr. 180.-- e spese di fr. 20.--), da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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