AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2018.14
Data decisione, Autorità: 22.01.2021, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Reclamo con effetto sospensivo. Nuova dichiarazione di fallimento in una procedura concordataria
Incarto n. 14.2018.14
Lugano 22 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.4750 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 settembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2018 dal Pretore, con cui ne ha decretato il fallimento senza preventiva esecuzione dal 30 gennaio 2018;
ricordate l’ordinanza 16 febbraio 2018, con cui il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, e l’ordinanza 4 marzo 2020, con cui ha accertato la sospensione della procedura di reclamo durante la moratoria concordataria provvisoria di quattro mesi concessa dal Pretore ad RE 1 il 2 marzo 2020, sostituita il 30 giugno con una moratoria definitiva di sei mesi;
preso atto che con decisione del 4 gennaio 2021 il Pretore ha decretato nuovamente il fallimento di RE 1 in virtù dell’art. 296b LEF dopo aver accertato la manifesta assenza di possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato;
appurato che la sentenza appena citata non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato;
considerato che la procedura di reclamo in esame è così diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC);
rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);
atteso che il reclamo era a prima vista verosimilmente destinato all’insuccesso, come risulta anche dall’esito della procedura concordataria;
ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali relative al presente giudizio di fr. 300.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– – avv.
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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