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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.40
Data decisione, Autorità: 19.01.2021, CEF
Titolo: Avvisi di pignoramento. Notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione dopo l’emissione degli avvisi di pignoramento. Nullità
Incarto n. 15.2020.40 Rinvio TF
Lugano 19 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG sul ricorso 23 marzo 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 5 marzo 2020 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
Cantone Ticino, Bellinzona (per le sei prime) (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Kanton Graubünden, Coira (per l’ultima) (rappresentata dalla Finanzverwaltungs d. Kt. Graubünden, Coira)
e ora sul rinvio della causa ordinato dal Tribunale federale con decisione 5A_464//2020 del 4 dicembre 2020
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con la sentenza appena menzionata, il Tribunale federale ha annullato la decisione emanata da questa Camera il 15 maggio 2020 nella causa in esame limitatamente a quattro dei sette avvisi di pignoramento contestati dal ricorrente (n. __________, __________, __________ e __________) e le ha rinviato la causa per nuova decisione dopo aver accertato se le opposizioni interposte da RI 1 in quelle esecuzioni erano da considerarsi ancora efficaci quando, il 5 marzo 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli avvisi di pignoramento (v. consid. 3.1);
che nel frattempo la scrivente Camera ha statuito, il 26 ottobre 2020 (inc. 14.2020.77), sul reclamo presentato da RI 1 contro le quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020 con cui il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato le opposizioni da lui interposte alle note quattro esecuzioni, dichiarando l’impugnativa irricevibile in quanto tardiva;
che a sua volta il Tribunale federale ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso inoltrato da RI 1 il 9 dicembre 2020 contro la decisione cantonale appena citata con sentenza 5D_ 306/2020 dell’11 gennaio 2021;
che risulta così accertato il passaggio in giudicato delle decisioni di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall’escusso, emesse il 27 gennaio e il 4 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Est, ancorché non prima della ricezione da parte dell’escusso del giudizio 15 maggio 2020 di questa Camera oggetto della sentenza di rinvio del Tribunale federale;
che il ricorso in esame va pertanto accolto limitatamente alla pronuncia della nullità degli avvisi di pignoramento relativi alle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________;
che la richiesta di sospensione delle esecuzioni fino alla produzione dei documenti che accertino la qualità di debitore del ricorrente va invece respinta per i motivi indicati nella sentenza annullata, che non sono oggetto del rinvio di causa ordinato dal Tribunale federale;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza gli avvisi di pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ sono dichiarati nulli.
1.2 È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di emettere nuovi avvisi di pignoramento nelle esecuzioni menzionate nel soprastante dispositivo n. 1.1.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione:
– ;
– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;
– Finanzverwaltungs d. Kt.Graubünden, Chur.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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